Cassazione Civile, Ordinanza n. 19087/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore per intervenuta decadenza dall'impugnazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo, in ragione dell'andamento alterno della controversia nei precedenti gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una successione di rapporti di somministrazione di lavoro e di contratti a termine intercorsi tra una società utilizzatrice e un lavoratore operante come addetto all'esercizio dal maggio 2003. Il lavoratore ha agito per ottenere l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time e la conseguente tutela economica. I giudici di merito hanno ritenuto tempestiva l'impugnazione dei contratti e hanno dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione per difetto di forma scritta, affermando l'esistenza del rapporto a tempo indeterminato. La società ha impugnato in cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame e violazione dell'art. 32, quarto comma, lett. d), l. n. 183/2010, per avere il giudice di merito calcolato erroneamente il termine di 270 giorni, poiché il deposito del ricorso del 21 novembre 2012 sarebbe stato tardivo rispetto alla scadenza del 20 novembre 2012; (2) violazione dell'art. 32, quarto comma, lett. d), l. n. 183/2010 e dell'art. 6 l. n. 604/1966 come modificato dalla l. n. 92/2012, per non avere applicato la riduzione del termine giudiziale da 270 a 180 giorni anche alle impugnazioni di contratti di somministrazione e a termine; (3) violazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 32, quarto comma, lett. d), l. n. 183/2010, per l'erronea declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione per difetto di forma scritta e per l'affermazione di un obbligo di conservazione documentale in capo alla società utilizzatrice; (4) violazione degli artt. 414 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU per asserita genericità del ricorso introduttivo, che non avrebbe specificato puntualmente ciascun contratto impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbendo i restanti, e ha cassato la sentenza decidendo nel merito con rigetto della domanda del lavoratore per intervenuta decadenza.
Norme richiamate
Il ricorso introduttivo del lavoratore è stato ritenuto conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti; la censura della società su questo punto è stata però assorbita dall'accoglimento dei motivi sulla decadenza.
art. 32, quarto comma, lett. d), l. n. 183/2010
Si applica anche ai casi in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare, quando vi sia un atto o fatto tipizzato da impugnare, come la scadenza di un contratto a termine o di somministrazione.
Il richiamo contenuto nell'art. 32 l. n. 183/2010 comporta che la disciplina dell'impugnazione stragiudiziale e giudiziale del licenziamento rilevi anche per gli altri casi di cui all'art. 32, quarto comma, con applicazione delle modifiche sopravvenute.
art. 38, primo comma, l. n. 92/2012
La riduzione del termine per l'impugnazione giudiziale da 270 a 180 giorni si estende, per effetto del rinvio dell'art. 32 l. n. 183/2010, anche alle ipotesi diverse dal licenziamento.
art. 39, primo comma, l. n. 92/2012
La nuova disciplina si applica ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della legge, e la Corte ne ricava il coordinamento con il sistema dell'art. 32 l. n. 183/2010.
È richiamato in relazione alla forma scritta dei contratti di somministrazione; il relativo motivo è stato assorbito.
È richiamato quale norma che sanziona la somministrazione irregolare; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di genericità del ricorso introduttivo; motivo assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di genericità del ricorso introduttivo; motivo assorbito.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di genericità del ricorso introduttivo; motivo assorbito.
Norma richiamata per il deposito delle memorie in cassazione.
art. 155, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il criterio di computo civile dei termini espressi in mesi o anni, in contrapposizione ai termini fissati in giorni.
Massime di principio
- Quando l'art. 32, quarto comma, l. n. 183/2010 rinvia all'art. 6 l. n. 604/1966, la disciplina dei termini di impugnazione va letta in modo sistematico, includendo anche le modifiche sopravvenute al termine per l'impugnazione giudiziale, se compatibili con la fattispecie.
- La riduzione del termine per l'azione giudiziale successiva all'impugnazione stragiudiziale, introdotta dalla l. n. 92/2012, si applica anche alle controversie di somministrazione e di contratto a termine richiamate dall'art. 32, quarto comma, l. n. 183/2010.
- Il regime decadenziale si applica quando la domanda di accertamento del rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare sia collegata a un atto o fatto tipizzato da impugnare; non opera invece nelle fattispecie prive di un atto o fatto formale che neghi la titolarità del rapporto.
- Nei termini fissati in giorni il computo va effettuato per numero di giorni e non per scadenza del giorno corrispondente; se il deposito giudiziale interviene oltre il termine perentorio, la domanda è improcedibile sul piano sostanziale per intervenuta decadenza.
- Se il rigetto della domanda di merito discende dall'accertata decadenza e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio.
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