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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il giudizio nasce dalla domanda di un soggetto che deduceva di avere prestato attività in favore di due società, nell'ambito di un rapporto di collaborazione avente ad oggetto procacciamento di contratti e riscossione di incassi, e chiedeva la condanna delle società al pagamento di emolumenti asseritamente maturati per euro 97.230,49. In primo grado le domande venivano respinte; la corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente o comunque inconferente, in relazione al motivo d'appello sul rigetto delle istanze istruttorie; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi alle prove negate; (3) violazione degli artt. 215, 216, 420 e 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse tratto automaticamente dal disconoscimento di una scrittura privata e dalla mancata istanza di verificazione la preclusione alla prova del rapporto anche tramite altri mezzi istruttori; (4) omesso esame di un fatto decisivo; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, affinché riesamini il terzo motivo di appello effettivamente proposto e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse pronunciato su una doglianza diversa da quella effettivamente dedotta, omettendo di affrontare in modo congruente il motivo d'appello relativo al rigetto delle istanze istruttorie volte a provare il rapporto dedotto in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della motivazione; la Corte non vi sviluppa un principio autonomo, ma lo collega alla valutazione del vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza di appello, ritenuta dal ricorrente apparente o inesistente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per sostenere l'inadeguatezza della motivazione della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che il vizio può configurarsi, nel caso concreto, come pronuncia su un motivo d'appello avente contenuto e finalità diversi da quelli effettivamente dedotti; il motivo d'appello va trattato come domanda da decidere congruentemente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio processuale di nullità della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, motivo poi assorbito.

  • artt. 215 c.p.c. e 216 c.p.c.

    Richiamati in relazione al disconoscimento della scrittura privata e alla mancata istanza di verificazione.

  • art. 420 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel contesto della dedotta possibilità di provare il rapporto con ulteriori mezzi istruttori.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di ammissione delle prove nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto dedotto.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in punto di spese di lite; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Il motivo di appello deve essere esaminato in relazione al suo effettivo contenuto e alla sua concreta finalità: il giudice di secondo grado incorre in vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. quando decide su una questione diversa da quella realmente devoluta.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito; tuttavia, quando il motivo di appello è il veicolo con cui si contesta il rigetto di istanze istruttorie incidenti sul merito, la corte d'appello deve comunque pronunciarsi in modo congruente sulla doglianza effettivamente proposta.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata e la mancata richiesta di verificazione non esauriscono necessariamente il tema probatorio del rapporto dedotto, se l'attore ha anche chiesto l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori diretti a provare i fatti costitutivi della domanda.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito si fonda su una lettura della censura d'appello non corrispondente al suo reale contenuto, la decisione è affetta da errore processuale che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame del motivo non scrutinato correttamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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