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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19021/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento economico delle ferie maturate da alcuni dipendenti durante la vigenza di contratti di solidarietà difensiva (prima di tipo A, con integrazione salariale INPS, poi di tipo B, senza integrazione), in cui l’orario di lavoro era stato ridotto e la retribuzione riproporzionata. La società, dopo la cessazione della solidarietà, aveva recuperato somme ritenendo che, per le ferie maturate nel periodo di solidarietà ma fruite successivamente, fosse stato corrisposto un importo eccedente rispetto a quanto dovuto. I lavoratori avevano contestato il conguaglio, ottenendo in primo grado e in appello l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo restitutorio e la condanna della società alla restituzione delle somme trattenute. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, assumendo che le ferie maturate nel periodo dovessero essere riproporzionate e che la differenza retributiva non fosse dovuta integralmente dopo la cessazione della solidarietà; (2) omesso esame di documenti e difetto di motivazione, sostenendo di aver provato la corresponsione di somme in eccesso e la mancata contestazione dei fatti da parte dei lavoratori; (3) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e del riproporzionamento della retribuzione feriale; (4) violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte considerato che i lavoratori non avevano chiesto di fruire delle ferie dopo la fine della solidarietà e che la società aveva organizzato i periodi feriali secondo il CCNL; (5) violazione delle norme sulle spese di lite, chiedendone la compensazione per la novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione d’appello fosse coerente con precedenti già consolidati in fattispecie sovrapponibili e che i motivi non cogliessero la ratio decidendi: il punto decisivo non era la disciplina astratta della maturazione delle ferie in solidarietà, bensì la mancata prova, da parte della società che agiva in ripetizione di indebito, dell’effettiva mancanza di causa delle somme trattenute. In particolare, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché ricorreva una "doppia conforme"; i motivi primo e terzo sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e perché non dimostravano alcuna violazione di legge rilevante; il quarto è stato respinto come inammissibile perché la circostanza sulla volontà di fruire delle ferie era irrilevante e comunque solo argomentazione aggiuntiva della sentenza; il quinto è stato ritenuto inammissibile perché la liquidazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della violazione del criterio di soccombenza o dei parametri tariffari. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire ai precedenti di legittimità già decisi su fattispecie sovrapponibili

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere indicazione specifica delle censure e trascrizione/individuazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza determina inammissibilità

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    nel caso di doppia conforme il vizio motivazionale è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si dimostra la diversità delle rationes di fatto delle sentenze di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; la censura non era comunque specifica

  • art. 2109 c.c.

    spetta al datore di lavoro fissare e modificare il periodo di godimento delle ferie nell’ambito del potere organizzativo, mentre al lavoratore compete indicarne la fruizione

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti della ripetizione di indebito grava su chi agisce per la restituzione

  • art. 36 Cost.

    evocato dalla ricorrente; la Corte non nega la tutela costituzionale delle ferie, ma considera irrilevante il richiamo rispetto alla mancanza di prova dell’indebito

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, salvo specifiche deroghe di legge o motivazione ammessa nei limiti previsti

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti

  • D.L. 132/2014

    richiamato dalla ricorrente in tema di spese, ma la censura è stata ritenuta attinente a valutazione discrezionale non sindacabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo, in presenza dei presupposti processuali, all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge n. 863/1984, artt. 1 e 2

    richiamata dalla ricorrente quale base normativa dei contratti di solidarietà difensiva e della relativa disciplina

  • legge n. 236/1993, art. 5

    richiamata dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della solidarietà difensiva

  • circolare INPS n. 9/1986

    invocata dalla ricorrente sul regime delle ferie e dell’integrazione salariale nei contratti di solidarietà di tipo A

  • circolare INPS n. 212/1994

    invocata dalla ricorrente sul regime dei contratti di solidarietà e sul trattamento delle ferie

Massime di principio

  • Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare il fatto costitutivo della domanda, cioè la mancanza di causa della prestazione che si pretende indebita; non è sufficiente allegare in astratto un diverso regime di calcolo della retribuzione.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla mancata prova dell’indebito, sono inammissibili censure che discutano solo la disciplina teorica del rapporto senza confutare quel punto decisivo.
  • In presenza di "doppia conforme" il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La non contestazione opera sui fatti allegati e specifici, non sui documenti considerati in sé; inoltre, in cassazione è necessario riportare e localizzare gli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • La fruizione delle ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, ma tale potere non consente, di per sé, di fondare una ripetizione di indebito senza prova rigorosa dell’effettivo pagamento non dovuto.
  • La liquidazione delle spese di lite è normalmente sottratta al sindacato di legittimità, salvo violazione del principio di soccombenza o dei parametri normativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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