Cassazione Civile, Ordinanza n. 18954/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS con cui veniva contestato alla società l'omesso o insufficiente versamento di contributi previdenziali, in parte per il mancato rispetto del cd. minimale contributivo e in parte per la qualificazione di alcune somme corrisposte ai dipendenti come retribuzione invece che come trasferte o rimborsi spese. La società aveva agito per l'accertamento negativo del credito contributivo, ma la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 1 D.L. 338/1989 conv. in L. 389/1989 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, per effetto di una sospensione concordata della prestazione lavorativa, non sarebbe stato dovuto il contributo parametrato alla retribuzione contrattuale; (2) violazione dell'art. 12 L. 153/1969, degli artt. 3 e 6 D.Lgs. 314/1997 e dell'art. 48 D.P.R. 917/1946, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla qualificazione delle somme erogate come rimborsi spese/trasferte; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove e la ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il minimale contributivo impone che la base contributiva non scenda sotto i minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, e l'obbligo contributivo resta dovuto anche in caso di sospensione concordata della prestazione, salvo ipotesi tipizzate dal contratto collettivo o dalla legge. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché privi di specificità, non essendo stati trascritti il contratto collettivo e il regolamento aziendale richiamati, e perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che spetta al datore di lavoro provare che determinate somme siano state corrisposte a titolo di trasferta o rimborso spese e non come retribuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 D.L. 338/1989 conv. in L. 389/1989
La retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore al minimale contributivo previsto dalla contrattazione collettiva di settore; l'obbligo contributivo può quindi essere parametrato a un importo superiore a quello effettivamente corrisposto.
La disposizione viene richiamata per chiarire che la base contributiva si determina sul dovuto, ma il D.L. 338/1989 introduce il principio del minimale contributivo quale limite minimo inderogabile in peius.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla qualificazione fiscale/previdenziale delle somme corrisposte, senza che la Corte ravvisi violazioni idonee a sovvertire la decisione di merito.
art. 48 D.P.R. 917/1946
Richiamato dalla ricorrente sul trattamento delle somme corrisposte ai lavoratori, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Le censure sul loro presunto errore nella valutazione delle prove sono state ritenute in parte generiche e in parte volte a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione.
L'onere di provare che le somme erano corrisposte a titolo di trasferta o rimborso spese e non come retribuzione incombe sul datore di lavoro che intenda fruire di una riduzione dell'obbligo contributivo.
Le doglianze sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e omesso esame, ma il loro contenuto è stato giudicato infondato o inammissibile per difetto di specificità e perché diretto a rivalutare il merito.
Indica il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, la base imponibile non può essere inferiore al minimale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, con conseguente autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta.
- L'obbligo contributivo segue regole proprie e resta dovuto anche quando la prestazione lavorativa sia sospesa o resa in misura ridotta per accordo tra le parti, salvo che la causa di sospensione sia espressamente prevista dalla legge o dal contratto collettivo come idonea a incidere sul minimale.
- Le somme qualificate dal datore di lavoro come trasferte o rimborsi spese non sono automaticamente escluse dall'imponibile contributivo: chi invoca il trattamento agevolato deve provarne in modo specifico i presupposti fattuali e documentali.
- In sede di legittimità, le censure che contestano la valutazione delle prove sono inammissibili se generiche o se mirano a una nuova lettura del materiale istruttorio; è necessario indicare puntualmente gli atti e trascrivere le fonti rilevanti.
- La parte che beneficia di un'esenzione o riduzione contributiva sopporta l'onere di dimostrare la ricorrenza della fattispecie agevolativa, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale della contribuzione integrale sulle somme corrisposte al lavoratore.
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