Cassazione Civile, Ordinanza n. 18959/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una società ha proposto opposizione ad avviso di addebito INPS relativo a contributi previdenziali e relative sanzioni conseguenti a un licenziamento poi ritenuto inefficace con pronuncia di reintegrazione. Il Tribunale ha escluso una parte della pretesa contributiva e, per il resto, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell'evasione. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione, osservando che, pur trattandosi in astratto di omissione contributiva connessa a reintegra disposta a seguito di inefficacia del licenziamento, il mancato tempestivo effettivo pagamento dopo l'ordine di reintegrazione imponeva l'applicazione delle sanzioni per evasione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000, sostenendo che, poiché la reintegrazione non aveva avuto esecuzione materiale e il lavoratore aveva nel frattempo instaurato altro rapporto di lavoro optando poi per l'indennità sostitutiva, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta al regime dell'omissione e non a quello dell'evasione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricostruito che i contributi omessi riguardavano il periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione e che il rapporto non era stato ripristinato per effetto dell'avvio, da parte del lavoratore, di un altro rapporto di lavoro prima della decisione di reintegra. In tale situazione, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati, resta applicabile il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000; il ritardo nel pagamento produce solo interessi di mora, senza mutare la natura dell'inadempimento in evasione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per la corretta determinazione delle sanzioni e per le spese.
Norme richiamate
È stato utilizzato il motivo di ricorso per denunciare violazione di legge e falsa applicazione della norma sostanziale.
art. 116, comma 8, L. 388/2000
Per i contributi dovuti a seguito di inefficacia del licenziamento e reintegra non eseguita nel periodo di estromissione si applica il regime sanzionatorio dell'omissione; il solo ritardo nel pagamento comporta interessi di mora ma non trasforma la fattispecie in evasione.
Ha regolato la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali conseguenti alla reintegrazione del lavoratore, occorre distinguere tra licenziamento dichiarato inefficace o nullo, con sentenza dichiarativa, e licenziamento annullabile per giusta causa o giustificato motivo, con sentenza costitutiva, poiché ne discendono regimi sanzionatori differenti.
- Se i contributi omessi si riferiscono al solo periodo di estromissione dal lavoro antecedente la pronuncia di reintegra e il rapporto non è stato effettivamente ripristinato, le sanzioni civili restano quelle dell'omissione contributiva e non dell'evasione.
- Il ritardo nel versamento dei contributi dopo l'ordine di reintegrazione può rilevare ai fini degli interessi di mora, ma non modifica di per sé la qualificazione giuridica dell'inadempimento contributivo già maturato nel periodo di estromissione.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione della regola sostanziale sulla qualificazione del regime sanzionatorio previdenziale integra un errore di diritto censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 3.
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