Cassazione Civile, Ordinanza n. 08844/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di irregolarità e dalle successive cartelle di pagamento notificati a una cooperativa per omesso versamento dell'IVA 2012, con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni, interessi e aggi. In primo e secondo grado era stata accolta la tesi della contribuente, ritenendosi che il mancato versamento fosse dipeso dall'inadempimento della pubblica amministrazione nei pagamenti dovuti alla cooperativa, con conseguente necessità di preservare la continuità aziendale e l'occupazione, e quindi configurabilità di forza maggiore ed esclusione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la crisi di liquidità dovuta ai ritardi di pagamento della P.A. non integra forza maggiore idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Richiamando l'orientamento più recente in tema di sanzioni tributarie, ha affermato che la forza maggiore va intesa in senso penalistico, quale evento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti ed esclude coscienza e volontarietà della condotta. Ha quindi escluso che la crisi di liquidità derivante dal reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, ancorché grave, possa integrare tale esimente, poiché si tratta di situazione prevedibile e non idonea a elidere il requisito soggettivo richiesto per la sanzione. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"
La disposizione conferma la natura soggettiva della responsabilità sanzionatoria tributaria e l'incompatibilità con forme di responsabilità oggettiva; la condotta punibile richiede coscienza e volontà, dolo o colpa.
È evocato come norma concernente le cause di non punibilità/esimenti in materia di sanzioni tributarie, ma la Corte nega che la crisi di liquidità da ritardi della P.A. rientri nella forza maggiore rilevante.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel motivo di ricorso; il ricorso sostiene l'erronea ripartizione o valutazione dell'onere probatorio sulla causa esimente invocata dalla contribuente.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza della forza maggiore.
Viene richiamato come principio generale in tema di illeciti amministrativi: ai fini della sanzione sono sufficienti coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile dalla prova contraria offerta dall'interessato.
art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018
È menzionato per la richiesta di sospensione del giudizio finalizzata alla definizione agevolata, ma la Corte rileva che non risulta depositata la documentazione necessaria per proseguire la sospensione nei termini previsti.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
Richiamato in relazione alla sospensione del processo tributario fino al 10 giugno 2019 su istanza del contribuente.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Utilizzato per ricostruire il coordinamento normativo sulla sequenza temporale della sospensione e della definizione agevolata.
Assunto come parametro penalistico per la nozione di forza maggiore, intesa come evento imprevedibile e inevitabile che esclude la punibilità per difetto di coscienza e volontà.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va valutata secondo la nozione penalistica: deve trattarsi di un evento imponderabile, imprevedibile e inevitabile, tale da annullare la signoria del soggetto sui propri comportamenti e da escludere coscienza e volontà della violazione.
- La crisi di liquidità del contribuente, anche se causata dal ritardo nei pagamenti di soggetti pubblici debitori, non integra di per sé forza maggiore né scrimina l'omesso versamento di tributi, quando la situazione sia comunque prevedibile.
- Le sanzioni tributarie hanno natura punitiva e non tollerano responsabilità oggettiva: la punibilità presuppone una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa, restando a carico del contribuente la prova dell'assenza di colpevolezza o dell'esimente invocata.
- La buona fede rileva solo se l'agente sia incorso in un errore inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza; non basta la mera difficoltà economica o organizzativa.
- Quando il contribuente chieda la sospensione del giudizio per la definizione agevolata, la prosecuzione del processo dipende dal rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla normativa speciale e dal deposito degli atti richiesti nei termini stabiliti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →