Cassazione Civile, Ordinanza n. 21001/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'azienda sanitaria controricorrente, liquidando euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. È stato altresì dato atto, ai fini del contributo unificato, della ricorrenza dei presupposti previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso di una dipendente di un'azienda sanitaria pubblica, inquadrata come collaboratrice amministrativa di settimo livello, che ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive sostenendo di essere stata adibita, negli ultimi anni di servizio, a funzioni dirigenziali e, in particolare, a incarichi di vertice dell'area distrettuale e amministrativa. In primo grado era stata accolta solo la domanda subordinata relativa allo svolgimento di mansioni dirigenziali di struttura semplice, mentre era stata rigettata la domanda principale diretta a ottenere il riconoscimento di mansioni di dirigente di struttura complessa; la sentenza era stata confermata in appello, con sola modifica della statuizione sulle spese. La ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione della disciplina sulle strutture del servizio sanitario e del contratto collettivo, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente inventato la figura del "responsabile amministrativo del distretto" invece di riconoscere l'incarico di responsabile/direttore di distretto; 2) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che la Corte avesse deciso su una figura professionale mai allegata, con una decisione "a sorpresa"; 3) omesso esame del formale conferimento dell'incarico di responsabile del distretto; 4) omesso esame dello svolgimento continuo delle mansioni di responsabile del distretto, documentato da numerosi atti non contestati; 5) violazione del giudicato interno, per avere la Corte d'appello riqualificato le mansioni già accertate dal primo giudice; 6) omesso esame dell'incarico di responsabile del C.U.P., che la ricorrente reputava di struttura complessa; 7) omesso esame dell'incarico di responsabile amministrativo per la Zona delle Apuane, che sarebbe stato anch'esso di struttura complessa. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibili tutte le censure, rilevando, tra l'altro, che le doglianze sollecitavano una rivalutazione del merito, che i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano comunque preclusi o mal formulati, che la questione era stata decisa con "doppia conforme" quanto ai fatti, e che l'omessa pronuncia non può essere veicolata come vizio motivazionale ma come error in procedendo.
Norme richiamate
art. 3 quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta qualificazione dell'incarico nel servizio sanitario; la Corte non ne accoglie la lettura, ritenendo la censura meramente fattuale e quindi inammissibile
art. 3 quinquies d.lgs. n. 502/1992
invocato insieme alle altre norme sulla organizzazione sanitaria per contestare la ricostruzione della Corte territoriale; il motivo è stato ritenuto inammissibile
art. 3 sexies d.lgs. n. 502/1992
usato per sostenere che l'incarico fosse quello di direttore di distretto sanitario; la Corte rileva che la censura richiede una diversa lettura del fatto, non consentita in cassazione
art. 56 legge reg. Toscana n. 22/2000
richiamato nel primo motivo come parametro organizzativo della struttura sanitaria; la Corte non entra nel merito per inammissibilità
art. 27 c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza sanitaria
richiamato per distinguere le funzioni di direttore di distretto e altri incarichi dirigenziali; la Corte di merito aveva escluso che l'incarico della lavoratrice coincidesse con quello di struttura complessa
invocato per lamentare una decisione a sorpresa e la lesione del contraddittorio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non veicolata come nullità da error in procedendo
richiamato per le doglianze di violazione di legge; la Corte ha chiarito che la critica, in realtà, mirava a contestare la ricostruzione del fatto
richiamato implicitamente dalla Corte come corretta qualificazione del vizio da omessa pronuncia, che però non era stato dedotto dalla ricorrente
la Corte ribadisce che riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di elementi istruttori, questioni o argomentazioni; inoltre è inapplicabile in presenza di doppia conforme nei limiti illustrati
richiamato per sostenere il giudicato interno su un capo della decisione di primo grado; la Corte esclude che possa formarsi giudicato su meri passaggi motivazionali o premesse logiche della statuizione impugnata
invocato in relazione al giudicato interno; la Corte afferma che il giudicato si forma solo su capi autonomi della sentenza
art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5
richiamato per affermare la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme
richiamato dalla Corte per evidenziare il difetto di specifica indicazione degli atti processuali nel motivo sul giudicato interno
evocato dalla giurisprudenza richiamata sulla omessa pronuncia, che va dedotta come nullità della decisione e non come vizio motivazionale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 27 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 5.12.1996
richiamato nella motivazione di merito per identificare il direttore di distretto come figura di dirigente di struttura complessa
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e a ottenere una terza valutazione delle risultanze probatorie.
- L'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non l'omessa valutazione di documenti, elementi istruttori, questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la decisione di primo grado e quella di appello poggiano su diverse ragioni di fatto.
- Il giudicato interno si forma soltanto su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria attitudine decisoria; non si estende ai meri passaggi motivazionali o alle premesse logiche della decisione impugnata.
- L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello integra un vizio di attività del giudice e deve essere dedotta come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come vizio motivazionale ex n. 5.
- Nel giudizio di cassazione la contestazione della qualificazione delle mansioni nel pubblico impiego sanitario deve misurarsi con l'accertamento del giudice di merito sulla concreta natura dell'incarico e sull'articolazione organizzativa di riferimento; non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle prove.
- La rilevazione di una eventuale "terza via" decisoria o di una qualificazione non previamente discussa richiede una deduzione puntuale della nullità per violazione del contraddittorio, non essendo sufficiente una censura meramente motivazionale.
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