Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21001/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'azienda sanitaria controricorrente, liquidando euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. È stato altresì dato atto, ai fini del contributo unificato, della ricorrenza dei presupposti previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso di una dipendente di un'azienda sanitaria pubblica, inquadrata come collaboratrice amministrativa di settimo livello, che ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive sostenendo di essere stata adibita, negli ultimi anni di servizio, a funzioni dirigenziali e, in particolare, a incarichi di vertice dell'area distrettuale e amministrativa. In primo grado era stata accolta solo la domanda subordinata relativa allo svolgimento di mansioni dirigenziali di struttura semplice, mentre era stata rigettata la domanda principale diretta a ottenere il riconoscimento di mansioni di dirigente di struttura complessa; la sentenza era stata confermata in appello, con sola modifica della statuizione sulle spese. La ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione della disciplina sulle strutture del servizio sanitario e del contratto collettivo, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente inventato la figura del "responsabile amministrativo del distretto" invece di riconoscere l'incarico di responsabile/direttore di distretto; 2) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che la Corte avesse deciso su una figura professionale mai allegata, con una decisione "a sorpresa"; 3) omesso esame del formale conferimento dell'incarico di responsabile del distretto; 4) omesso esame dello svolgimento continuo delle mansioni di responsabile del distretto, documentato da numerosi atti non contestati; 5) violazione del giudicato interno, per avere la Corte d'appello riqualificato le mansioni già accertate dal primo giudice; 6) omesso esame dell'incarico di responsabile del C.U.P., che la ricorrente reputava di struttura complessa; 7) omesso esame dell'incarico di responsabile amministrativo per la Zona delle Apuane, che sarebbe stato anch'esso di struttura complessa. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibili tutte le censure, rilevando, tra l'altro, che le doglianze sollecitavano una rivalutazione del merito, che i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano comunque preclusi o mal formulati, che la questione era stata decisa con "doppia conforme" quanto ai fatti, e che l'omessa pronuncia non può essere veicolata come vizio motivazionale ma come error in procedendo.

Norme richiamate

  • art. 3 quater d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta qualificazione dell'incarico nel servizio sanitario; la Corte non ne accoglie la lettura, ritenendo la censura meramente fattuale e quindi inammissibile

  • art. 3 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    invocato insieme alle altre norme sulla organizzazione sanitaria per contestare la ricostruzione della Corte territoriale; il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 3 sexies d.lgs. n. 502/1992

    usato per sostenere che l'incarico fosse quello di direttore di distretto sanitario; la Corte rileva che la censura richiede una diversa lettura del fatto, non consentita in cassazione

  • art. 56 legge reg. Toscana n. 22/2000

    richiamato nel primo motivo come parametro organizzativo della struttura sanitaria; la Corte non entra nel merito per inammissibilità

  • art. 27 c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza sanitaria

    richiamato per distinguere le funzioni di direttore di distretto e altri incarichi dirigenziali; la Corte di merito aveva escluso che l'incarico della lavoratrice coincidesse con quello di struttura complessa

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per lamentare una decisione a sorpresa e la lesione del contraddittorio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non veicolata come nullità da error in procedendo

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    richiamato per le doglianze di violazione di legge; la Corte ha chiarito che la critica, in realtà, mirava a contestare la ricostruzione del fatto

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    richiamato implicitamente dalla Corte come corretta qualificazione del vizio da omessa pronuncia, che però non era stato dedotto dalla ricorrente

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    la Corte ribadisce che riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di elementi istruttori, questioni o argomentazioni; inoltre è inapplicabile in presenza di doppia conforme nei limiti illustrati

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere il giudicato interno su un capo della decisione di primo grado; la Corte esclude che possa formarsi giudicato su meri passaggi motivazionali o premesse logiche della statuizione impugnata

  • art. 324 c.p.c.

    invocato in relazione al giudicato interno; la Corte afferma che il giudicato si forma solo su capi autonomi della sentenza

  • art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5

    richiamato per affermare la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme

  • art. 366 c.p.c. n. 6

    richiamato dalla Corte per evidenziare il difetto di specifica indicazione degli atti processuali nel motivo sul giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla giurisprudenza richiamata sulla omessa pronuncia, che va dedotta come nullità della decisione e non come vizio motivazionale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 27 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 5.12.1996

    richiamato nella motivazione di merito per identificare il direttore di distretto come figura di dirigente di struttura complessa

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e a ottenere una terza valutazione delle risultanze probatorie.
  • L'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non l'omessa valutazione di documenti, elementi istruttori, questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la decisione di primo grado e quella di appello poggiano su diverse ragioni di fatto.
  • Il giudicato interno si forma soltanto su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria attitudine decisoria; non si estende ai meri passaggi motivazionali o alle premesse logiche della decisione impugnata.
  • L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello integra un vizio di attività del giudice e deve essere dedotta come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come vizio motivazionale ex n. 5.
  • Nel giudizio di cassazione la contestazione della qualificazione delle mansioni nel pubblico impiego sanitario deve misurarsi con l'accertamento del giudice di merito sulla concreta natura dell'incarico e sull'articolazione organizzativa di riferimento; non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle prove.
  • La rilevazione di una eventuale "terza via" decisoria o di una qualificazione non previamente discussa richiede una deduzione puntuale della nullità per violazione del contraddittorio, non essendo sufficiente una censura meramente motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.