Cassazione Civile, Ordinanza n. 33024/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo l’ammissione, in via privilegiata, di crediti per imposte, interessi e sanzioni per complessivi euro 3.435.766,83. Il tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione: ha ammesso talune somme al privilegio e altre al chirografo, ritenendo, tra l’altro, che per gli interessi mancasse una puntuale indicazione dei criteri di calcolo richiesti per il rango privilegiato e che una specifica voce relativa a imposte connesse a un atto di intimazione per l’anno d’imposta 2014 non risultasse adeguatamente esaminata. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato: 1) violazione degli artt. 55 e 93 l.fall. per avere il tribunale subordinato il privilegio sugli interessi alla puntuale esposizione dei criteri di calcolo, non richiesta dalla legge; 2) violazione degli artt. 54 l.fall. e 2749 c.c., sostenendo che l’eventuale difetto di specificazione avrebbe potuto incidere solo sulla collocazione privilegiata e non sull’ammissione del credito per interessi; 3) violazione degli artt. 93 e 95 l.fall. e degli artt. 2752, 2759 e 2778 c.c. per la mancata ammissione privilegiata di un credito per imposte espressamente domandato; 4) vizio di motivazione per omessa spiegazione delle ragioni del mancato riconoscimento di tale voce. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, affermando che per gli interessi è sufficiente dedurre il fatto costitutivo del credito e che il giudice deve verificare in concreto la prova degli elementi necessari a determinare l’estensione del privilegio; inoltre ha rilevato che la domanda relativa alle imposte connesse all’atto di intimazione non era stata esaminata dal tribunale. Ne è seguita la cassazione con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame, anche sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Catania per un nuovo esame della domanda di ammissione al passivo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che il difetto di puntuale indicazione dei criteri di calcolo non è, di per sé, ostativo al riconoscimento del privilegio sugli interessi; è invece necessario che il giudice verifichi se dagli atti e dalle prove disponibili emergano i presupposti fattuali per l’estensione del privilegio ex art. 2749 c.c. e art. 54 l.fall. Quanto al credito per imposte riferito all’atto di intimazione, la Corte ha riscontrato un’omessa pronuncia del tribunale sulla specifica domanda.
Norme richiamate
richiamato quale base del privilegio generale per i crediti tributari per imposte e relativi accessori
richiamato nella domanda di ammissione al passivo quale ulteriore norma sul rango dei crediti privilegiati
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
menzionato dal tribunale come fonte di alcune comunicazioni di irregolarità poste a base dell’istanza di ammissione
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
menzionato dal tribunale come fonte di alcune comunicazioni di irregolarità poste a base dell’istanza di ammissione
richiamato in tema di oneri di allegazione della domanda di ammissione al passivo
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina degli accessori del credito nel concorso
richiamato come norma che, nel fallimento, estende il privilegio agli interessi nei limiti di legge e equipara la dichiarazione di fallimento al pignoramento
ritenuto applicabile per l’estensione del privilegio agli interessi del credito, limitatamente agli interessi dovuti per l’anno in corso e per l’anno precedente, e poi agli interessi successivi solo nei limiti legali
richiamato nel terzo motivo in tema di verifica e ammissione dello stato passivo
richiamato nel terzo motivo a sostegno del privilegio invocato
richiamato nel terzo motivo a sostegno del privilegio invocato
richiamato nel quarto motivo per censurare l’asserita carenza di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale di deduzione della violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicata come norma processuale di deduzione del vizio di motivazione/nullità della sentenza
evocato solo indirettamente nel ragionamento sulla prova dei fatti costitutivi del privilegio e della sua estensione
la Corte precisa che la domanda deve allegare il fatto costitutivo del credito, mentre la verifica dei presupposti temporali del privilegio sugli interessi spetta al giudice
richiamato come fonte della formulazione attuale dell’art. 54, comma 3, l.fall.
sentenza Corte costituzionale n. 162/2001
richiamata per l’illegittimità costituzionale della precedente versione dell’art. 54, comma 3, l.fall. nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, per ottenere l’ammissione del credito per interessi con il privilegio spettante al credito principale non è necessario indicare in domanda i criteri matematici di calcolo in modo analitico; è sufficiente dedurre e dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia il titolo del credito principale, la sua scadenza e il tasso applicabile, quando tali elementi siano ricavabili dalla disciplina legale del rapporto o dagli atti prodotti.
- L’estensione del privilegio agli interessi non dipende dalla sola correttezza formale dell’allegazione del creditore: il giudice della verifica deve accertare in concreto, sulla base delle prove disponibili anche officiosamente acquisibili, se risultino dimostrati i presupposti fattuali necessari a delimitare temporalmente e quantitativamente il privilegio previsto dall’art. 2749 c.c. e dall’art. 54 l.fall.
- Se una specifica voce di credito è stata espressamente domandata in sede di ammissione al passivo, il giudice deve pronunciarsi su di essa; la mancata considerazione della domanda integra un vizio decisorio censurabile in cassazione.
- Nella verifica dello stato passivo, la domanda del creditore deve essere esaminata nella sua interezza: l’omessa pronuncia su una delle poste richieste non può essere supplita da una ricostruzione implicita non univoca del provvedimento impugnato.
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