Cassazione Civile, Sentenza n. 28452/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione a precetto e aveva escluso la legittimazione del Guido a intimare per la quota della moglie e detratto somme; nel procedimento di cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi relativi alla sussistenza della solidarietà attiva, alla legittimazione del Guido per la quota della moglie (anche in considerazione dell'intervento volontario della Cariati) e al calcolo/decorrenza degli interessi. In sede di resistenza la Varuga ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo di aver notificato la sentenza di appello via PEC il 31/10/2021 ma ricevuto avviso di mancata consegna per "casella piena", per cui il termine breve per cassazione sarebbe decorso a suo favore. Le Sezioni Unite hanno affrontato preliminarmente la questione di massima se, nel regime anteriore al d.lgs. 149/2022, la notifica a mezzo PEC effettuata dall'avvocato si consideri perfezionata in caso di ricevuta di mancata consegna con indicazione "casella piena".
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui, nel regime antecedente al d.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 non si perfeziona se il sistema rilascia un avviso di mancata consegna anche per cause imputabili al destinatario (es. "casella piena"); la notifica si perfeziona solo con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Di conseguenza il ricorso per cassazione dei Guido e della Cariati è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza di appello non era stata validamente notificata alla controparte. Il Collegio ha anche precisato che, per evitare pregiudizio da decadenza, il notificante deve tempestivamente riattivare il procedimento notificatorio secondo le forme ordinarie (artt. 137 e ss. c.p.c.) e potrà eventualmente avvalersi del momento di invio originario ai fini del termine se la reiterazione è stata eseguita con tempestività conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione ... e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
La Corte interpreta la norma nel senso che, per le notifiche eseguite dall'avvocato, il perfezionamento richiede la RdAC: la mera ricevuta di mancata consegna (es. "casella piena") non è sufficiente a perfezionare la notifica nel regime anteriore al d.lgs. 149/2022.
d.l. n. 179/2012 (conv. in legge n. 221/2012), art. 16
Distinzione fra notificazioni/comunicazioni di cancelleria (per le quali la mancata consegna per causa imputabile comporta il deposito in cancelleria come modalità che assicura conoscibilità) e notifiche ad istanza di parte; la disciplina di cancelleria prevede meccanismi di messa a disposizione/avviso nel PST che non trovano corrispondenza nell'ambito delle notifiche eseguite dall'avvocato.
codice di procedura civile, art. 149-bis
La nozione di 'rende disponibile' deve essere letta nel contesto: per l'ufficiale giudiziario la messa a disposizione nella casella del destinatario equivale a consegna; la disciplina di perfezionamento richiede che il documento sia effettivamente disponibile nella casella, non bastando la sola ricevuta di mancata consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di PEC ... e dà al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo del destinatario
La RdAC è l'evento tecnico-giuridico che prova la consegna e che la Corte individua come momento necessario per il perfezionamento della notifica.
decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche), art. 20
Imposta obblighi di diligenza sul soggetto abilitato esterno (es. controllo dello spazio disco della PEC), ma non dispone effetti automatici di perfezionamento della notifica in caso di omissione: l'inadempimento rileva sul piano della diligenza e impone al notificante di riattivare prontamente la notifica, senza però trasformare la mancata consegna in perfezionamento.
Cass. giurisprudenza richiamata (es. Cass. n. 3164/2020; Cass. n. 40758/2021)
La Corte esamina orientamenti contrastanti: una linea riteneva la notifica perfezionata anche per 'casella piena' (equiparando l'evento alla consegna), altra linea invece imponeva la reiterazione; le Sezioni Unite aderiscono alla seconda impostazione (necessità della RdAC).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3-ter, introdotto nella legge n. 53/1994)
La riforma successiva ha innovato la disciplina prevedendo obbligo di notifica via PEC e introducendo modalità alternative di perfezionamento (es. inserimento in area web per imprese) ma la Corte utilizza queste novazioni in prospettiva evolutiva per confermare che, prima della riforma, la mera 'casella piena' non perfezionava la notifica.
codice di procedura civile, artt. 137 e ss.
Regole ordinarie per la notificazione da utilizzare per riattivare il procedimento notificatorio quando la prima notifica telematica non si è perfezionata.
codice di procedura civile, art. 325 e art. 327
Norme sui termini di impugnazione e sui termini di proposizione del ricorso: la qualificazione della notificazione come ineseguita determina la corretta computazione dei termini (semestre vs termine breve).
Massime di principio
- Nel regime anteriore al d.lgs. 149/2022 la notifica a mezzo PEC effettuata dall'avvocato si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); un avviso di mancata consegna per "casella piena" non basta.
- La responsabilità del destinatario di mantenere la propria casella PEC accessibile non trasforma automaticamente l'esito negativo (casella piena) in perfezionamento della notifica: il notificante deve riattivare tempestivamente la procedura secondo le forme ordinarie (artt. 137 ss. c.p.c.) per conservare gli effetti del termine.
- Le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria seguono regole differenti (deposito in cancelleria e pubblicazione nel PST) che assicurano la conoscibilità del destinatario; tali garanzie non erano automaticamente presenti per le notifiche ad istanza di parte eseguite dall'avvocato.
- Dopo la riforma (d.lgs. 149/2022) il legislatore ha introdotto regole specifiche per i casi di insuccesso della PEC (es. inserimento in area web per imprese o modalità ordinarie per persone fisiche), indicazione utile a valutare i comportamenti da adottare oggi, ma non valida retrospettivamente per il periodo precedente alla riforma.
- In caso di notificazione non perfezionata per "casella piena", il notificante che voglia evitare decadenze deve riattivare il procedimento con tempestività: se agisce prontamente, potrà talvolta far valere l'invio originario ai fini della decorrenza del termine, secondo i criteri di giurisprudenza richiamati.
- Quando il destinatario ha eletto domicilio fisico o altro domicilio digitale, il notificante deve valutare se sussistono obblighi ulteriori di ripetizione della notifica secondo le regole ordinarie; la scelta del mezzo e la presenza di domicilio eletto possono influire sugli obblighi del notificante.
- L'obbligo di cura del proprio indirizzo PEC grava sull'avvocato/destinatario ma il sistema garantista richiede meccanismi che assicurino effettiva conoscibilità dell'atto; in mancanza di tali meccanismi, la regola della RdAC resta l'elemento decisivo per il perfezionamento.
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