Cassazione Civile, Sentenza n. 28428/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla legittimità di un fermo amministrativo (art. 69 r.d. n.2440/1923) che ha sospeso parzialmente (€ 743.989,65) il rimborso IVA riferito all'anno 2001. L'Amministrazione aveva sospeso il rimborso per la sussistenza di pendenze omogenee (cartelle esattoriali) che risultavano ammesse al passivo della procedura concorsuale; la società eccepiva che il credito IVA era tornato nella sua disponibilità per effetto della risoluzione retroattiva di una precedente cessione e quindi non poteva essere oggetto di compensazione/sospensione. In appello la CTR aveva dato ragione alla società; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) errata applicazione delle norme sulla procedura concorsuale (art. 51 legge fall./art. 48 d.lgs. 270/1999); (ii) errata valutazione circa la contestazione dei carichi dell'Erario (le cartelle erano definitive e ammesse al passivo); (iii) errata interpretazione circa la necessità di "ragioni di credito" per la sospensione; (iv) errata statuizione sugli interessi di mora (art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità relativa al principio di autosufficienza e, sul merito, ha: respinto il primo motivo (ossia ha ritenuto applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria le regole concorsuali richiamate dal d.lgs. n. 270/1999, inclusa la disciplina dell'art. 51 l. fall.); accolto il secondo motivo (la CTR ha errato nella valutazione sulla contestazione/preesistenza dei crediti o nella loro qualificazione fattuale) e per effetto di ciò ha accolto anche il quarto motivo relativo agli interessi; ha ritenuto il terzo motivo assorbito. In conseguenza la Corte ha annullato la decisione impugnata nei punti indicati e ha rimesso la causa al giudice di merito per ulteriore determinazione, demandando a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese di cassazione. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia (motivi 2 e 4), rimessione al merito.
Norme richiamate
r.d. n. 2440/1923, art. 69
riferito per il potere di sospendere l'erogazione di un rimborso in presenza di "ragioni di credito" dell'amministrazione
Il fermo amministrativo è misura cautelare tributaria finalizzata a preservare l'interesse erariale e alla possibile compensazione; tuttavia, in presenza di una procedura concorsuale (fallimento o amministrazione straordinaria) è incompatibile salvo il caso eccezionale in cui entrambi i crediti (Erario e curatela/organismo concorsuale) siano incontestati e siano sorti anteriormente all'apertura della procedura
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
termine di regola novanta giorni per il rimborso; disciplina degli interessi legali sulla somma dovuta
Il rimborso IVA deve essere effettuato entro termini ordinari (di norma 90 giorni) e sulle somme dovute sono previsti interessi legali moratori; tuttavia la decorrenza degli interessi durante un periodo di sospensione dipende dalla legittimità del fermo: se il fermo è legittimo gli interessi non maturano nel periodo di sospensione; se illegittimo, gli interessi maturano dal momento dell'esigibilità
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 51
divieto di iniziativa e prosecuzione di azioni esecutive individuali dopo la dichiarazione di fallimento
Il divieto di azioni esecutive e cautelari volto alla tutela della par condicio creditorum si estende, per rinvio operato dal d.lgs. n. 270/1999, anche alla procedura di amministrazione straordinaria: misure come il fermo amministrativo sono incompatibili con la procedura concorsuale salvo eccezioni tassative
d.lgs. n. 270/1999 (amministrazione straordinaria), art. 36 - art. 48 - art. 49
l'art. 36 rinvia alle norme sulla liquidazione coatta in quanto compatibili; l'art. 48 stabilisce: "sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali"
Il legislatore dell'amministrazione straordinaria ha previsto un rinvio alle norme concorsuali (compresa la disciplina del divieto di azioni individuali), con conseguente estensione, in via interpretativa e per ragioni di tutela della massa, del divieto anche alle azioni cautelari incompatibili
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 56
riferito in tema di compensazione tra crediti
La compensazione in materia concorsuale richiede che credito e controcredito siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento/procedura e, se accertata retroattivamente, incide sulla titolarità originaria del credito; è il limite principale rispetto all'esercizio di misure cautelari come il fermo
Direttiva IVA (art. 183)
La giurisprudenza richiamata considera compatibile la disciplina nazionale sugli interessi e la loro sospensione con la direttiva IVA, purché la sospensione del decorso degli interessi sia imputabile al contribuente e non ostacoli diritti derivanti dalla direttiva
Massime di principio
- In procedure concorsuali (fallimento o amministrazione straordinaria) le azioni cautelari dell'Amministrazione finanziaria (es. il fermo amministrativo) sono in generale incompatibili con il principio di par condicio creditorum, salvo il caso eccezionale in cui entrambi i crediti (Erario e controcredito) siano incontestati e siano sorti prima dell'apertura della procedura
- Per valutare la legittimità di un fermo amministrativo occorre verificare due aspetti distinti: a) se i crediti sono "incontestati"; b) se sono sorti anteriormente all'apertura della procedura concorsuale; l'assenza di uno dei due presupposti rende il fermo illegittimo
- Se il fermo amministrativo è legittimamente emesso, durante la sospensione non maturano gli interessi legali previsti dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972; se è illegittimo, il contribuente ha diritto agli interessi con decorrenza dall'esigibilità del credito
- La qualifica giuridica di operazioni (es. risoluzione retroattiva di cessioni di credito) può incidere sulla determinazione della preesistenza del credito rispetto all'apertura della procedura: accertamenti fattuali prediligono la valutazione in sede di merito
- In sede di cassazione il principio di "autosufficienza" del ricorso va interpretato non in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente una esposizione sintetica e chiara dei fatti e delle censure tali da permettere la valutazione del motivo
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