Cassazione Civile, Sentenza n. 28398/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento n. 11020170029336445000 relativa a verbali di accertamento del 16/01/2016. Il ricorrente contestava l'identificazione del trasgressore sostenendo di essere stato in Romania alla data dell'accertamento e di essere stata vittima di una sostituzione di persona (carta d'identità falsa). Aveva prodotto biglietto aereo, contratto di lavoro, certificato di residenza e la denuncia-querela seguita da archiviazione che, secondo lui, dimostrerebbero la sostituzione di persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio secondo cui l'identificazione del trasgressore nel verbale può essere contestata in giudizio senza necessità di querela di falso, la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per la presenza di una "doppia conforme" (la sentenza di appello confermava le stesse ragioni di fatto del primo grado) e perché il ricorrente non ha indicato nel ricorso le specifiche differenze di fatto tra le decisioni. Il secondo motivo, fondato sulla presunta esistenza di un giudicato favorevole (sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 280/2019), è stato ritenuto inammissibile per carenza degli oneri di specificazione e di allegazione richiesti (mancata trascrizione/testo della sentenza ritenuta giudicato e mancata indicazione di tempi/modi/luoghi di produzione). La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo dichiara inapplicabile per l'ipotesi di "doppia conforme", rendendo la doglianza inammissibile.
art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
Principio della "doppia conforme": se la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado con le stesse ragioni di fatto, il motivo di cassazione per omesso esame di fatto è inammissibile.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Richiesta una specificazione nel ricorso delle ragioni di differenza tra le decisioni di merito e l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto; la mancata specificazione ha contribuito all'inammissibilità.
Rilevanza degli oneri di allegazione richiesti per il ricorso in cassazione (in particolare in relazione a documenti e sentenze che si assume siano vincolanti).
Rilevato dal ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ricorda gli oneri probatori e di trascrizione necessari per far valere il giudicato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiesta dall'organo di controllo il possibile versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Giurisprudenza (Sez. 2, sent. n. 2434/2011; Sez. U, sent. n. 17355/2009)
Richiamate per il principio che, nelle opposizioni a verbali del codice della strada, l'identificazione del trasgressore è materia che può essere contestata in giudizio senza necessità di querela di falso quando riguarda circostanze esterne all'atto e non la percezione immediata del pubblico ufficiale.
Giurisprudenza (Cass. S.U. 24664/2007; Cass. Sez. 1 n. 23965/2024 e altre citate)
Richiami giurisprudenziali relativi al potere della Corte di accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno e agli oneri di allegazione richiesti per far valere un giudicato.
Massime di principio
- La contestazione dell'identificazione del trasgressore riportata nel verbale del codice della strada può essere proposta in giudizio senza la preventiva querela di falso quando si discute dell'identità (es. uso di documento falso, sostituzione di persona) e non della percezione immediata del fatto da parte del pubblico ufficiale.
- Perché una doglianza di omesso esame di fatto sia ammissibile in cassazione occorre che la sentenza di appello non sia "doppia conforme" rispetto al primo grado; se appello e primo grado consolidano le stesse ragioni di fatto, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
- Quando si invoca l'esistenza di un giudicato esterno bisogna allegare e trascrivere nel ricorso la sentenza che si assume passata in giudicato e indicare tempi, modi e luoghi della sua produzione nei gradi di merito; senza tali allegazioni la censura è inammissibile.
- La mera produzione in giudizio di documentazione unilaterale (biglietti, contratti, certificati non controverificati) può essere ritenuta inconferente se non adeguatamente supportata; è necessario predisporre prova idonea e, se del caso, un percorso istruttorio che ne garantisca la confrontabilità.
- Se si intende contestare l'attendibilità di elementi del verbale attinenti alla percezione del pubblico ufficiale (circostanze materiali della violazione) la via appropriata è la querela di falso; per l'identificazione del soggetto autore della violazione è invece possibile fornire prova contraria in sede ordinaria.
- In fase di impugnazione è essenziale indicare chiaramente in che cosa consistono le effettive divergenze tra le decisioni dei vari gradi, per rispettare i requisiti formali di autospecificazione richiesti per la cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28404/2024 del 05/11/2024
- Sentenza civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28405/2024 del 05/11/2024
- Sentenza civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28407/2024 del 05/11/2024
- Sentenza civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28418/2024 del 05/11/2024
- Sentenza civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28428/2024 del 05/11/2024
- Sentenza civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28452/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →