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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28404/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di risarcimento danni per la risoluzione/inefficacia del contratto di appalto per opere portuali e viadotti. L'impresa sostiene che, dopo aggiudicazione e consegna anticipata dei lavori per urgenza, il contratto (stipulato e approvato) è risultato inefficace per mancata registrazione dalla Corte dei conti e che l'amministrazione avrebbe omesso informazioni rilevanti. Invoca responsabilità precontrattuale (artt.1337 e 1338 c.c.) e chiede il risarcimento del danno, in particolare delle "spese generali" e del lucro cessante ricollegato al corrispettivo non percepito. Deduce che tale danno può essere liquidato anche per presunzione (applicando l'art.20 del D.M. 29 maggio 1895) o, in subordine, con liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la responsabilità precontrattuale della P.A. è riconoscibile quando il privato abbia confidato, senza colpa, nella validità del contratto; tuttavia il risarcimento è limitato all'interesse negativo (spese inutilmente sostenute e perdita di occasioni) e non comprende l'interesse positivo. In particolare la Corte ha affermato che le "spese generali di cantiere" non possono presumersi esclusivamente dalla redazione di un verbale di consegna: è necessaria la prova che il cantiere sia stato effettivamente aperto e che siano state sostenute le relative spese. Nel caso di specie la Corte di merito aveva accertato che i lavori non erano mai iniziati e che non vi era documentazione probatoria delle spese; perciò la liquidazione forfettaria operata dal C.T.U. non è stata recepita. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1337

    Tutela dell'affidamento nella fase precontrattuale riguardo alla conclusione del contratto; responsabilità per comportamenti contrari a buona fede nella fase di trattativa, valutata in concreto dal giudice.

  • Codice civile, art. 1338

    Tutela dell'affidamento circa la validità del negozio; la P.A. che non manifesti informazioni su cause di invalidità conosciute o conoscibili può essere responsabile per "culpa in contrahendo", salvo prova dell'irragionevolezza dell'affidamento del privato.

  • Codice civile, art. 1223

    Principio generale del risarcimento del danno (integrale), richiamato per distinguere l'interesse negativo (risarcibile nella responsabilità precontrattuale) dall'interesse positivo (non risarcibile in tale sede).

  • Decreto Ministeriale 29 maggio 1895, art. 20

    "Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore..."

    Norma applicabile ratione temporis al contratto originario per la determinazione di una percentuale di spese generali; la Corte ritiene però che tale disciplina si riferisca alle spese inerenti a un cantiere effettivamente in attività e non giustifica, di per sé, una presunzione di spese generali quando il cantiere non è stato aperto e il contratto è inefficace.

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 231, comma 1, lettera c)

    Ha abrogato il D.M. 29 maggio 1895; la Corte ha però rilevato che il DM era in vigore ratione temporis al momento della stipula del contratto e quindi valutabile nel contesto fattuale, pur senza estendere automaticamente le presunzioni ad ipotesi di contratto inefficace e mancata apertura del cantiere.

  • Codice di procedura civile, art. 2697

    Regola della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; applicata dalla Corte per affermare l'insufficienza della prova documentale sulle spese sostenute e sull'apertura effettiva del cantiere.

  • Codice di procedura civile, art. 2727

    Regole sulla prova per presunzioni; la Corte ha escluso in concreto il ricorso a presunzioni generiche per le spese generali in assenza di fatto-base (apertura cantiere e spese effettive).

  • Codice di procedura civile, art. 1126

    Richiamato tra le norme processuali invocate; il principio della necessità della prova e dei mezzi istruttori è stato valorizzato nel rigetto delle pretese indiziarie prive di supporto documentale.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 9636/2015

    "In presenza di norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale, come quella sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la P.A. che non informi il privato su quanto potrebbe determinare l'invalidità o inefficacia del contratto risponde per 'culpa in contrahendo', salva la prova concreta dell'irragionevolezza dell'altrui affidamento."

    Principio richiamato dalla Corte: la P.A. può essere responsabile per omissione informativa su cause di inefficacia conosciute solo se il privato non poteva, con normale diligenza, conoscerle; la questione dell'affidamento va accertata concretamente dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 207/2010, art. 32

    Richiamato nel dialogo normativo: la Corte osserva che l'art.20 del DM 1895 (evocato dalla ricorrente) non coincide con l'attuale disciplina del d.P.R. 207/2010; ciò rafforza l'idea che le percentuali di spese generali si riferiscono a cantieri effettivamente operativi.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione (artt.1337-1338 c.c.) tutela l'affidamento negativo del privato sulla validità/efficacia del contratto ma il risarcimento è limitato all'interesse negativo (spese inutilmente sostenute e perdita di occasioni), non all'interesse positivo.
  • La P.A. che omette di informare su cause di invalidità/inefficacia che non sono conoscibili dal privato può rispondere per culpa in contrahendo, salvo che il giudice accerti l'irragionevolezza dell'affidamento del privato.
  • Le spese generali di cantiere non si presumono automaticamente dalla mera consegna o dalla redazione di un verbale: occorre prova concreta che il cantiere sia stato effettivamente aperto e che siano state sostenute le spese invocate.
  • Le percentuali normative (per es. art.20 D.M. 29/5/1895) si riferiscono a cantieri in attività e non legittimano una liquidazione forfettaria di spese generali quando mancano elementi di fatto che attestino l'avvio dei lavori.
  • La liquidazione equitativa è utilizzabile solo se è provato l'an (il fatto produttivo del danno); in mancanza di prova del fatto-base (es. apertura cantiere, spese sostenute, perdita di altre commesse) il giudice non può liquidare il danno sulla base di presunzioni astratte.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente deve documentare specificamente le spese sostenute o le occasioni di guadagno perdute (prove documentali, contratti alternativi non perfezionati, risorse impegnate), pena il rigetto della pretesa risarcitoria.

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