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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28407/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Regione ha irrogato a Pierangelo Robaldo (anche in qualità di rappresentante legale della Sciovie Cardini) una sanzione amministrativa di € 9.010 (ordinanza ingiunzione DD288/A1103A/2020) per avere realizzato all'interno del Sito di Importanza Comunitaria "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" n. 1160026 opere (quattro piste da discesa per mountainbike, nuove aperture e tratti all'interno del bosco, per una superficie modificata intorno a 9.000-10.000 mq) senza la preventiva valutazione di incidenza ambientale, in violazione dell'art. 50 co. 1 della legge regionale 19/2009. Il ricorrente impugnava la sentenza di merito che aveva rigettato le precedenti opposizioni, deducendo vizi di motivazione, carenza istruttoria, buona fede, prescrizione, ne bis in idem, incompetenza della Regione e altri profili di illegittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Pierangelo Robaldo confermando le decisioni di merito. Motivazioni principali: l'ordinanza ingiunzione ha richiamato e descritto compiutamente il verbale di accertamento del Corpo Forestale; la SCIA non sostituisce la valutazione di incidenza; gli interventi non erano mero recupero di sentieri ma hanno creato nuovi tratti e aperture incidenti su habitat tutelati; la buona fede non è stata provata secondo i criteri richiesti (errore inevitabile e comprovato); il provvedimento amministrativo non è di natura penale (remote le censure sul ne bis in idem); la prescrizione non opera perché il comportamento illecito è stato continuativo fino al momento del provvedimento; la Corte di cassazione non ha rilevato vizi di motivazione tali da annullare le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito. Il ricorso è quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • legge regionale 19/2009, art. 50 co. 1

    Richiede la preventiva valutazione di incidenza per interventi nei siti Natura 2000; la sua omissione legittima l'irrogazione della sanzione amministrativa regionale e l'obbligo di ripristino.

  • legge regionale 19/2009, art. 55 co. 1 lett. t)

    Prevede la sanzione amministrativa per gli interventi eseguiti senza valutazione di incidenza o in contrasto con obiettivi di tutela delle schede Natura 2000.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 3 e art. 4)

    In materia di violazioni amministrative la responsabilità può fondarsi sulla semplice colpa; l'errore di diritto esclude la responsabilità solo se inevitabile e provato dall'incolpato.

  • d.p.r. 357/1997 (e d.p.r. 120/2003)

    Recepisce la direttiva 92/43/CEE; la conversione di un SIC in Zona Speciale di Conservazione non è soggetta a termine perentorio tale da incidere sull'applicabilità delle tutele nel frattempo.

  • Direttiva 92/43/CEE (habitat) e Direttiva 79/409/CEE (uccelli)

    Fondano il sistema Natura 2000 e l'obbligo di procedure preventive (valutazioni di incidenza) per attività che possano avere impatto su specie e habitat tutelati.

  • art. 2 co. 7 Rete Natura 2000 (normativa regionale)

    Non esclude automaticamente dalla valutazione di incidenza interventi come la realizzazione di tracciati per mountainbike quando questi modificano habitat e superfici significative all'interno del SIC.

  • art. 9 co. 2 legge 689/1981

    Il cumulo di sanzioni amministrative e penali richiede un rapporto di specialità; non opera quando gli interessi protetti sono diversi, come ritenuto nel caso (distinzione tra profili amministrativi e penali).

  • art. 28 legge 689/1981 (prescrizione)

    La prescrizione non matura se l'illecito è permanente/continuativo; qui la continuazione dell'opera senza autorizzazione ha impedito il decorso prescrizionale.

  • art. 2 co. 2 l. 241/1990

    Non si è ritenuta applicabile per incidere sul regime speciale della legge 689/1981; la giurisprudenza consolidata mantiene la disciplina speciale delle sanzioni amministrative.

Massime di principio

  • Un provvedimento sanzionatorio che riproduce e richiama un verbale di accertamento è legittimo se il verbale descrive sufficientemente la condotta sanzionata; la motivazione dell'ordinanza ingiunzione può essere sintetica ma deve consentire di comprendere la ragione del provvedimento.
  • La SCIA non sostituisce la procedura di valutazione di incidenza ambientale: interventi nei siti Natura 2000 che possono modificare habitat/specie richiedono la preventiva VIA/valutazione d'incidenza, salvo che non ricorrano esenzioni chiaramente previste dalla norma.
  • La buona fede o l'errore sull'illiceità della condotta grava sulla parte che li invoca; per escludere la responsabilità amministrativa l'errore deve essere inevitabile e l'operatore deve aver messo in atto tutte le cautele possibili.
  • Il ne bis in idem tra procedimento penale e sanzione amministrativa non opera automaticamente: occorre verificare la natura sostanziale della sanzione amministrativa (criteri Engel) e il rapporto di specialità/identità degli interessi tutelati.
  • Per violazioni che si prolungano nel tempo (illeciti permanenti o continuativi) il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività, quindi l'assenza di richiesta di autorizzazione e la mancata restituzione dello stato dei luoghi possono impedire la maturazione della prescrizione.
  • La Corte di cassazione non è terza istanza di merito: non riesamina liberamente la valutazione del fatto fatta dai giudici di merito se la motivazione è effettiva, coerente e risoluta; i rilievi istruttori e probatori sono principalmente di competenza del giudice di merito.
  • La Regione (o P.A.) può legittimamente basare l'azione sanzionatoria su rilievi di organi di vigilanza (es. Corpo Forestale, ARPA, Provincia) quando questi rilievi documentano l'impatto sugli habitat; la richiesta di ulteriori prove tecniche (CTU) può essere ritenuta superflua se la documentazione già acquisita è ritenuta esaustiva.

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