Cassazione Penale, Sentenza n. 35870/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
A seguito della sentenza di condanna del Pretore di Napoli n. 324/1995 del 16 novembre 1995, irrevocabile dal 20 febbraio 1996, era stato disposto l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo. L’ingiunzione a demolire fu emessa dalla Procura nel 2007. L’8 giugno 2026 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, respinse l’istanza della coniuge superstite ed erede del condannato volta a ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell’ingiunzione. Il manufatto, situato in area vincolata e con volumetria complessiva stimata in circa 2.000 mc, era stato oggetto di domande di condono riferite a singole unità; il Comune di Ercolano aveva negato il condono e il diniego era stato confermato dal TAR e, con sentenza n. 5014 del 23 giugno 2026, dal Consiglio di Stato. La ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 8 CEDU e dei principi di proporzionalità e tutela del domicilio, lamentando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato il tempo trascorso, l’inerzia delle autorità, la domanda di sanatoria e i pagamenti asseritamente effettuati, l’età avanzata, l’invalidità totale e il modesto reddito pensionistico, né avrebbe verificato le concrete possibilità di reperire un’altra abitazione; ha inoltre invocato l’art. 6 CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU; 2) violazione della legge n. 724 del 1994 e dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1996, sostenendo che le domande di condono riguardassero quattro unità autonome, ciascuna sotto il limite di 750 mc, e non un frazionamento artificioso di un unico immobile; 3) vizio di motivazione sulla consulenza tecnica disposta dalla Procura, che avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti del condono, lamentando che il giudice ne avesse disatteso le conclusioni senza adeguata confutazione. Il testo annuncia tre motivi ma, nella trattazione, menziona anche un «quarto motivo» relativo alla consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 è una misura amministrativa reale e ripristinatoria, non una pena, conserva efficacia nei confronti dell’erede e può essere revocato solo in presenza di un provvedimento amministrativo assolutamente incompatibile; il giudice penale non può sostituirsi all’autorità amministrativa nel valutare la conformità urbanistica dell’opera. Ha escluso che il tempo trascorso dalla condanna, di per sé, renda illegittima l’esecuzione o integri violazione dell’art. 6 CEDU: l’esecuzione è stata ritardata dall’inerzia della destinataria, che ha continuato a beneficiare dell’immobile, e il periodo trascorso rileva nel test di proporzionalità anche per valutare il tempo disponibile per regolarizzare l’opera o reperire un’altra sistemazione. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza avesse applicato correttamente i criteri di proporzionalità: abuso di ampia volumetria in area vincolata, mancata prova dell’impossibilità di trasferirsi, condizioni sanitarie non incompatibili con il trasferimento, assenza di documentazione economica significativa e mancata dimostrazione di iniziative per reperire un alloggio alternativo. Il ricorso si limitava a proporre una diversa lettura delle circostanze e non si confrontava con le ragioni decisive dell’ordinanza. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché le domande di condono invocate non erano state allegate o individuate secondo i requisiti richiesti per la deduzione di atti processuali; inoltre, il Consiglio di Stato aveva confermato che il manufatto era sostanzialmente unitario e che la volumetria complessiva superava il limite dell’art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994. Il ricorso non censurava inoltre l’autonoma ragione del mancato accertamento del pagamento dell’oblazione. La censura sulla consulenza tecnica è stata ritenuta estranea al sindacato di legittimità: il giudice dell’esecuzione ne aveva esaminato le conclusioni, spiegando perché non fossero vincolanti e non prevalessero sui provvedimenti amministrativi e sulle decisioni dei giudici amministrativi; la difesa chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita
In presenza di condanna per il reato edilizio contemplato dalla norma, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere abusive non ancora demolite; l’ordine ha funzione ripristinatoria e non richiede un bilanciamento discrezionale nella fase della sua adozione.
per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita
La condanna per il reato edilizio previsto dall’art. 44 costituisce il presupposto per l’ordine giudiziale di demolizione delle opere abusive contemplato dall’art. 31, comma 9.
art. 8 CEDU
il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio.
Il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio non impedisce in assoluto la demolizione di un immobile abusivo. Nella fase esecutiva occorre una verifica concreta di proporzionalità, considerando le circostanze individuali e l’interesse pubblico al ripristino urbanistico; la tutela convenzionale non legittima un diritto assoluto a conservare o occupare un immobile abusivo.
art. 6 CEDU
Per cui, essendo stato il procedimento di esecuzione determinato dalla prolungata inerzia della condannata, è da escludere che la stessa possa dolersi del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il destinatario dell’ordine non può fondare una violazione della ragionevole durata del processo sul tempo decorso tra il giudicato e l’avvio dell’esecuzione quando la fase esecutiva sia stata determinata dalla sua inerzia e il ritardo gli abbia consentito di continuare a beneficiare dell’immobile abusivo.
La questione coinvolge principi ormai consolidati in sede di legittimità, primo fra tutti la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza del giudice penale cui consegue l’inapplicabilità alla misura della causa estintiva prevista, per la sanzioni penali, dall’art. 173 cod. pen.
Poiché l’ordine di demolizione ha natura amministrativa e ripristinatoria, non gli si applica la causa estintiva prevista dall’art. 173 c.p. per le pene.
art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994
la complessiva volumetria sviluppata, eccedendo il limite previsto dall'art. 39, comma 1, della L. n. 724 del 1994, è di ostacolo all’accoglimento delle domande di condono inoltrate dai comproprietari.
Quando il manufatto deve considerarsi sostanzialmente unitario, il limite volumetrico per il condono va verificato con riferimento alla volumetria complessiva; il successivo frazionamento immobiliare non consente di eludere il limite.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti sono in parte generici, in parte non consentiti in quanto volti a una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dal Tribunale, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato, e, nel resto, manifestamente infondati.
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione degli elementi già esaminati dal giudice dell’esecuzione; le censure devono individuare in modo puntuale un errore di diritto o un’effettiva carenza decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato
La censura motivazionale fondata su atti o dati probatori asseritamente trascurati deve identificare l’atto, indicare il dato incompatibile con la ricostruzione impugnata, documentarne l’esistenza e spiegare la sua incidenza decisiva sulla coerenza della motivazione.
art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
Devono, quindi, essere ribadito che risultano inammissibili, per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione o l’individuazione precisa della loro collocazione nell’incarto processuale, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
La deduzione di un vizio motivazionale basata su atti processuali è generica e inammissibile se non ne consente l’individuazione e la verifica mediante trascrizione, allegazione o precisa indicazione della collocazione nel fascicolo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
In caso d’inammissibilità, la Corte può determinare in via equitativa una somma in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il massimo ordinario previsto dall’art. 616 c.p.p., tenendo conto delle ragioni dell’inammissibilità.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 è una misura amministrativa reale e ripristinatoria, non una pena; conserva efficacia nei confronti dell’erede e di chiunque vanti un diritto sul bene e può essere revocato solo in presenza di un provvedimento amministrativo assolutamente incompatibile con la demolizione.
- Il giudice penale, una volta accertata la responsabilità per il reato edilizio, deve disporre la demolizione nei casi previsti dalla legge e non può sostituirsi all’autorità amministrativa nell’accertamento di conformità dell’opera agli strumenti urbanistici.
- Il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio non attribuisce un diritto assoluto a conservare o occupare un immobile abusivo. Il giudice dell’esecuzione deve però verificare concretamente la proporzionalità dell’immediata demolizione quando l’immobile costituisca abituale residenza, bilanciando le circostanze personali con la gravità e la tipologia dell’abuso e con l’interesse al ripristino urbanistico.
- Nel test di proporzionalità rilevano, tra l’altro, la consapevolezza dell’illiceità, la gravità e le dimensioni dell’abuso, il tempo disponibile per ottenere una possibile regolarizzazione o reperire un alloggio alternativo, le condizioni personali e la possibilità di sottoporre le proprie ragioni a un organo indipendente. Età, salute e reddito, isolatamente considerati, non sono di per sé decisivi.
- Chi invoca la proporzionalità per contrastare l’esecuzione deve allegare in modo puntuale le circostanze concrete che la giustificano; non può avvantaggiarsi di situazioni dipendenti dalla propria inerzia o dalla mancata osservanza dell’ordine irrevocabile, né ottenere una revoca definitiva della misura ripristinatoria.
- Il tempo trascorso tra il giudicato e l’esecuzione non rende di per sé illegittimo l’ordine di demolizione né integra una violazione della ragionevole durata del processo quando il ritardo esecutivo sia riconducibile all’inerzia del destinatario, che abbia continuato a beneficiare dell’immobile abusivo.
- Quando il manufatto è sostanzialmente unitario, il limite volumetrico previsto per il condono edilizio va verificato considerando la volumetria complessiva; il frazionamento successivo in unità o domande distinte non è sufficiente a eludere il limite.
- La censura di legittimità che richiama atti processuali o dati probatori omessi o mal valutati deve identificarli e documentarli, indicare il dato incompatibile con la decisione e spiegare perché incida in modo decisivo sulla tenuta della motivazione; non è sufficiente chiedere una nuova ponderazione del materiale già esaminato.
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