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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27178/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da un debitore fideiussore e dalla moglie. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. limitatamente ai beni del coniuge debitore non già gravati da ipoteca anteriormente iscritta a garanzia del medesimo credito; la Corte d'appello aveva confermato. I coniugi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di prova della cessione del credito in capo al soggetto intervenuto/cessionario, sostenendo che l'avviso di cessione in G.U. non consentisse di individuare con certezza il credito controverso; 2) violazione degli artt. 170, 2901 e 2697 c.c., deducendo che la costituzione del fondo patrimoniale fosse giustificata dai bisogni familiari e che la Corte d'appello avesse trascurato circostanze sopravvenute e la natura del debito; 3) insussistenza dell'eventus damni, perché il creditore disponeva di un'ampia ipoteca su beni di valore superiore al credito. La società cessionaria ha resistito e, in via incidentale, ha censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso la revocabilità con riguardo ai beni del debitore già gravati da ipoteca iscritta prima dell'atto dispositivo, sostenendo che l'esistenza dell'ipoteca non elidesse comunque il pregiudizio revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando che i ricorrenti non avevano adeguatamente descritto la contestazione mossa alla cessionaria e che, in ogni caso, l'avviso di cessione può costituire prova sufficiente dell'inclusione del credito, se l'individuazione del rapporto è certa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini della revocatoria, rileva il momento in cui sorge il credito (nella specie, la prestazione della fideiussione) e che la costituzione del fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, è revocabile quando sia pregiudizievole per i creditori, senza che sia necessario verificare la disciplina dell'art. 170 c.c. sotto il profilo dell'esecuzione sui beni del fondo. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, osservando che la valutazione sull'eventus damni era stata compiuta in fatto dai giudici di merito e che le sopravvenienze documentate in cassazione non integravano un factum superveniens idoneo a mutare definitivamente la situazione controversa. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, perché l'azione revocatoria è inutile e non esperibile quando il creditore abbia già un'ipoteca iscritta anteriormente sull'immobile, essendo il bene comunque aggredibile in via esecutiva con diritto di sequela. Le spese di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è uno strumento cautelare volto a rendere inefficace nei confronti del creditore un atto dispositivo pregiudizievole, senza incidere sulla validità dell'atto tra le parti; presuppone un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie, identificato nella compromissione della possibilità di soddisfazione esecutiva.

  • art. 170 c.c.

    Disciplina il vincolo del fondo patrimoniale e limita l'esecuzione sui beni del fondo ai debiti contratti per i bisogni della famiglia o conosciuti come estranei a tali bisogni; tuttavia tale disciplina non impedisce, in astratto, l'esperibilità dell'azione revocatoria contro l'atto costitutivo del fondo.

  • art. 2740 c.c.

    Resta fermo il principio della responsabilità patrimoniale generale, pur nel sistema speciale del fondo patrimoniale, che non crea uno schermo assoluto contro le azioni dei creditori.

  • art. 2808 c.c.

    L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di sequela e rende superflua la revocatoria quando il bene sia già gravato da garanzia reale iscritta anteriormente all'atto dispositivo.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure dei ricorrenti sulla prova dei presupposti dell'azione e sulla sussistenza dell'eventus damni si misurano con il riparto dell'onere probatorio, che resta a carico di chi deduce il fatto impeditivo o estintivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se la parte non indica in modo specifico il contenuto e la localizzazione processuale degli atti e delle contestazioni su cui fonda la doglianza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta con il procedimento camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È richiamato come possibile base per la decisione nel merito qualora un giudicato sopravvenuto renda inutile ulteriore attività istruttoria.

  • art. 111 c.p.c.

    La cessione del credito trasferisce la legittimazione a intervenire nel processo pendente quale successione a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 130/1999, art. 4

    L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova della cessione in blocco dei crediti, se le indicazioni sono sufficientemente precise da consentire l'individuazione del rapporto contestato.

Massime di principio

  • Nell'impugnare la prova della cessione di un credito cartolarizzato, la parte deve indicare specificamente quale tipo di contestazione abbia sollevato e dove sia stata dedotta; non è sufficiente una censura generica sulla mancata prova della titolarità del credito.
  • L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può provare l'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco quando contenga criteri di individuazione sufficientemente precisi; solo se tale individuazione non è certa occorre la produzione del contratto o di altri documenti integrativi.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, per i crediti da fideiussione il momento rilevante è quello della prestazione della garanzia, che segna la nascita del credito; eventi successivi non eliminano, di regola, il pregiudizio già verificatosi.
  • La costituzione del fondo patrimoniale, pur essendo funzionale ai bisogni della famiglia, è atto a titolo gratuito revocabile se arreca pregiudizio ai creditori e se ricorre la consapevolezza del pregiudizio, senza che il solo richiamo ai bisogni familiari impedisca la revocatoria.
  • Il fondo patrimoniale non costituisce uno schermo assoluto: esso limita l'esecuzione per alcuni debiti, ma non esclude la tutela revocatoria contro atti dispositivi che rendano più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
  • L'eventus damni va apprezzato in concreto con riferimento alla concreta idoneità dell'atto a compromettere la fruttuosa esecuzione; manca, invece, quando il bene sia già integralmente o comunque sufficientemente vincolato da una garanzia reale anteriore che assicuri al creditore il diritto di sequela.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoProveFondo patrimoniale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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