Cassazione Penale, Sentenza n. 42255/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di appello cautelare, aveva revocato la misura della custodia in carcere con riferimento alla fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Il Pubblico Ministero denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe motivato la revoca facendo solo un richiamo formale ad altre due ordinanze emesse da colleghi del medesimo Tribunale che avevano escluso la gravità indiziaria rispetto ad altri sodali (Spataro e Randazzo), senza fornire una autonoma e specifica valutazione degli indizi a carico di Gravanti né un confronto con l'ordinanza genetica e gli elementi probatori originari
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero nella parte in cui censurava l'omessa e insufficiente motivazione circa l'insussistenza dei gravi indizi relativi all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento a quel punto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio sul tema, rilevando che il Tribunale del riesame non poteva limitarsi ad applicare "a cascata" l'efficacia di ordinanze cautelari emesse in relazione ad altri indagati senza un'argomentazione autonoma e congrua; la Suprema Corte ha quindi censurato la motivazione come manifestamente illogica/omessa e ha regolato la rinnovazione del giudizio
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di un'associazione composta da tre soggetti, l'esclusione della partecipazione di due sodali richiedeva una motivazione autonoma e congrua prima di ritenere inconfigurabile il reato in capo al terzo
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che regola le singole fattispecie di traffico di stupefacenti; citata in relazione alla permanenza di esigenze cautelari per altre ipotesi contestate all'indagato
Codice di procedura penale, art. 273
Stabilisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari; la Corte ha controllato che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la valutazione degli indizi secondo logica e principio di diritto
Codice di procedura penale, art. 274
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); la Corte ha richiamato che la valutazione di tali esigenze spetta al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per vizi di motivazione
Codice di procedura penale, art. 292
Indica i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte ha richiamato che il riesame deve rispettare tali presupposti e motivare secondo il modulo richiesto
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione ai fini della motivazione della decisione; citato per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso
Codice di procedura penale, art. 546
Modello di motivazione cui il Tribunale del riesame deve conformarsi, adeguato alla natura dell'ordinanza cautelare basata su indizi; la Corte ha richiamato la necessità di conformare la motivazione a quel modello adattato
Norma sul concorso di persone nel reato; citata perché alcune imputazioni derivavano da condotte in concorso con altri soggetti
Massime di principio
- Il giudice del riesame non può limitarsi a richiamare provvedimenti emessi nei confronti di altri indagati per escludere la gravità indiziaria a carico di un soggetto: è necessaria una motivazione autonoma e congrua che colleghi gli elementi probatori alla conclusione sull'insussistenza degli indizi
- La Corte di cassazione sindaca le misure cautelari solo sotto il profilo dei vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non procede a una rinnovata valutazione dei fatti o della credibilità delle fonti probatorie
- Quando l'accusa è fondata su un'associazione composta da un numero minimo di persone, l'esclusione dalla partecipazione di alcuni sodali deve essere argomentata con riferimento agli elementi originari (ordinanza genetica e atti) e non può essere assunta per effetto "a cascata"
- Se il provvedimento di revoca o di conferma della misura cautelare manca di una adeguata argomentazione sull'esistenza o meno dei gravi indizi, il rimedio è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, con conseguente obbligo per il giudice di riesame di motivare nel rispetto degli articoli richiamati
- Le censure che si risolvono in una diversa rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione; invece sono ammissibili e fondate le censure che ricondotte a carenze motivazionali evidenziano violazioni dei canoni logici e normativi della motivazione cautelare
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