Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06879/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso/agevolazione sulle accise per gasolio ad uso commerciale chiesto da una società di autotrasporto per veicoli immatricolati come Euro 2 ma successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP). La commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego, ritenendo che l’installazione del FAP non modificasse la categoria ambientale del veicolo ai fini dell’agevolazione prevista dalla legge. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. 25 gennaio 2008, n. 39, sostenendo che la norma tecnica, limitandosi a fissare i requisiti minimi di omologazione dei filtri antiparticolato, non escluderebbe che tali sistemi riducano anche altri inquinanti e consentano il raggiungimento di una categoria ambientale superiore; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 7, parr. 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, dell’art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dell’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la nozione euro-unitaria di gasolio commerciale sarebbe direttamente applicabile e che il legislatore nazionale non potrebbe introdurre requisiti ulteriori, come il possesso di veicoli non Euro 2 o inferiori. In via subordinata, ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il d.m. n. 39/2008 limita espressamente l’effetto dell’installazione del sistema di riduzione del particolato "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato", sicché il FAP non comporta una nuova classificazione del veicolo come Euro 3 o superiore ai fini del credito d’imposta sulle accise. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia, secondo cui la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere regimi agevolativi e non impone un’automatica estensione del beneficio; la nozione di gasolio commerciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. È stata quindi respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, perché non sussisteva un dubbio interpretativo nuovo o non chiarito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 5 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39

    La norma regolamentare è stata letta nel senso che l’installazione del sistema di riduzione del particolato rileva solo ai fini della massa di particolato e non muta la categoria ambientale complessiva del veicolo ai fini fiscali.

  • art. 6 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39

    Prevede la visita di conformità sui singoli autoveicoli per verificare il sistema installato rispetto al tipo omologato.

  • art. 7 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39

    Impone l’annotazione in carta di circolazione con la precisazione che l’inquadramento Euro avviene ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di introdurre un trattamento differenziato del gasolio commerciale, senza imporre un obbligo di estensione generalizzata del beneficio e senza attribuire alla nozione una portata self-executing tale da impedire la disciplina interna.

  • art. 1, comma 645, l. n. 208 del 2015

    Il credito d’imposta/agevolazione sulle accise spetta solo per i veicoli nelle categorie Euro specificamente previste dalla legge, con riferimento alla classificazione risultante dall’omologazione.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995

    È richiamato come disciplina interna di recepimento/regolazione del beneficio sulle accise per il gasolio da autotrazione.

  • art. 267 TFUE

    È stata ritenuta non necessaria la rimessione pregiudiziale, mancando un dubbio interpretativo sulla norma unionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a base della condanna al versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni fiscali collegate alla classificazione ambientale dei veicoli, rileva la categoria risultante dall’omologazione originaria del mezzo, non la successiva installazione di dispositivi antiparticolato che incidano solo su specifici profili emissivi.
  • Un regolamento tecnico che attribuisca al filtro antiparticolato un effetto limitato "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato" non può essere interpretato come idoneo a trasformare la classe Euro del veicolo in senso pieno e generalizzato.
  • Le norme agevolative in materia tributaria non sono suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • La direttiva 2003/96/CE non impone l’estensione indiscriminata del regime agevolato sul gasolio commerciale, ma lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nella disciplina del beneficio, purché nel rispetto dei livelli minimi di tassazione e della parità di trattamento.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuta quando la questione interpretativa è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale o di legittimità e non residuano dubbi interpretativi effettivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.