Cassazione Penale, Sentenza n. 12412/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 21/10/2025 che aveva rigettato gli appelli ex art. 322-bis c.p.p. proposti contro il provvedimento di rigetto delle istanze di dissequestro (sequestro preventivo) relativo a contestazioni di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto per i quali si contestava l'illegittimità dei permessi a costruire. I ricorrenti articolavano sette motivi, tra cui: incompetenza territoriale; omissione di motivazione circa la necessarietà della VINCA (valutazione di incidenza) e la distinzione tra screening e valutazione approfondita; mancata considerazione della genesi lecita dei titoli edilizi; sproporzione del sequestro (valore dell'opera vs reato) e impatto su terzi investitori; inesistenza del periculum in mora e rilievi sulla prescrizione. Chiedevano annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato principi consolidati: l'appello avverso il rigetto di istanza di revoca/sostituzione di misura cautelare è circoscritto ai motivi devoluti e il tribunale non deve riesaminare integralmente le condizioni della misura; in cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentito il sindacato solo per motivi di violazione di legge (art. 325 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, contestazioni di merito e valutazioni fattuali già esaminate nei precedenti gradi (compresa la questione della VINCA), non deducibili in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, estendendo l'inammissibilità anche ai motivi nuovi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Norme richiamate
Norma relativa all'impugnazione nelle misure cautelari: qui richiamata in relazione all'appello proposto contro il provvedimento di rigetto delle istanze di dissequestro
Norma procedurale richiamata nei motivi di impugnazione; citata nel quadro delle censure sulla motivazione del Tribunale
Stabilisce i limiti del sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: ammette il controllo di legittimità solo per violazione di legge (non per ricostruzioni di merito)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta e il travisamento del fatto non sono deducibili se non nelle forme previste
comma quarto, ultima parte
Norma generale sulle impugnazioni; la Corte la invoca per estendere l'inammissibilità anche ai motivi nuovi proposti in sede di trattazione
Rilevata in relazione alla determinazione delle spese del procedimento e alla valutazione sulla eventuale assenza di colpa dei ricorrenti
Norma penale edilizia: la Corte richiama l'orientamento che integra il reato quando si eseguono interventi edilizi in S.I.C. senza la valutazione di incidenza (VINCA) prevista; la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della necessità della VINCA per l'intervento contestato
art. 5, comma 8, d.P.R. n. 357/1997
Prevede la valutazione di incidenza (VINCA) per opere su siti di importanza comunitaria; richiamata come base normativa per l'obbligo di VINCA
Aggrediscono reati di truffa e truffa aggravata ai danni di enti pubblici; citati poiché tra le imputazioni provvisorie contestate agli indagati
Richiamato in ordine ai profili istruttori e alla necessità di motivazione del provvedimento cautelare (riferito alle censure sui vizi di motivazione)
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e della necessità della misura (temi processuali affrontati nei ricorsi)
Norma penale citata nei motivi (rilevanza in relazione ad accuse specifiche), richiamata tra le disposizioni penali oggetto di contestazione
Massime di principio
- L'impugnazione avverso il rigetto di una richiesta di dissequestro è di portata limitata: il giudice dell'appello e la Cassazione non sono luogo per un nuovo esame libero del merito e delle risultanze istruttorie, salvo nuovi fatti idonei a modificare il quadro probatorio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è riservato a violazioni di legge o a mancanza/forma apparente della motivazione; le contestazioni puramente fattuali o valutazioni di merito sono inammissibili
- Le questioni tecniche complesse (es. necessità della VINCA, distinzione screening vs valutazione approfondita) devono essere affrontate e sviluppate nei gradi di merito e con adeguata prova/consulenza; non possono essere trasformate in profili di diritto in Cassazione se sono sostanzialmente questioni di fatto
- Le censure sulla proporzionalità del sequestro e sull'impatto su terzi investitori richiedono un'approfondita allegazione fattuale e probatoria nei gradi precedenti; in Cassazione non è possibile ottenere riconsiderazioni basate su nuove valutazioni economiche o prognosi
- L'introduzione di 'motivi nuovi' in sede di trattazione orale o in Cassazione è rischiosa: se l'impugnazione è dichiarata inammissibile l'inammissibilità si estende anche a questi motivi
- Per contestare la competenza territoriale o profili procedurali è necessario dimostrare elementi giuridici chiari che configurino una violazione di legge, non la semplice divergenza di valutazione sul luogo del fatto
- Per difendere efficacemente istanze di dissequestro conviene: (a) raccogliere e depositare prove documentali e tecniche nei gradi di merito; (b) proporre richieste istruttorie formalmente e tempestivamente; (c) evitare di affidare la strategia difensiva a censure esclusivamente valutative da sollevare solo in Cassazione
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