Sentenza del 22/10/2015 n. 4574 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Ricorso introduttivo - Termine per impugnare l'atto - Successive memorie - Integrazione motivi di impugnazione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 9.493,53, relativa a imposte dichiarate ma non versate per l'anno d'imposta 2008, emersa dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Nel ricorso introduttivo aveva dedotto l'omessa preventiva comunicazione di irregolarità, l'insufficiente motivazione dell'atto e la violazione degli artt. 5 e 6 della legge 212/2000. Solo con una memoria illustrativa depositata circa un anno dopo ha aggiunto un nuovo motivo, relativo alla tardività della notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il nuovo motivo e annullato la cartella per tardività della notifica. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo che il nuovo motivo fosse stato introdotto tardivamente e senza rituale notifica alla controparte. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo inammissibile la nuova censura proposta con la memoria, poiché il termine di 60 giorni per impugnare l'atto è perentorio e le memorie successive possono solo illustrare i motivi già dedotti, non introdurne di nuovi o modificare la causa petendi. La sentenza di primo grado è stata riformata ed è stata confermata la legittimità della cartella. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale era emerso l'omesso versamento delle imposte dichiarate.
Riguarda i termini per la notifica della cartella di pagamento. Il relativo motivo, però, è stato dichiarato inammissibile perché introdotto tardivamente con memoria successiva al ricorso.
La memoria illustrativa ha la sola funzione di illustrare i motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte.
Le memorie possono sviluppare argomentazioni giuridiche sui motivi già tempestivamente dedotti, ma non possono introdurre nuovi motivi, nuove censure o nuovi temi di indagine non sottoposti ritualmente al contraddittorio.
Artt. 18 e 24 del D.Lgs. 546/1992
Sono stati richiamati in relazione all'obbligo di formulare correttamente i motivi del ricorso e al divieto di modificare o ampliare successivamente l'oggetto della controversia in violazione del contraddittorio.
Artt. 5 e 6 della legge 212/2000
Riguardano gli obblighi di informazione, conoscibilità e motivazione nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente; tali motivi erano stati dedotti nel ricorso introduttivo, ma non risultano decisivi nell'esito finale riportato.
Sentenza della Corte di cassazione n. 15051 del 2 luglio 2014
La memoria illustrativa ha la sola funzione di illustrare, mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche, i motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte, e non anche di introdurre nuovi temi di indagine.
Conferma che le memorie non possono sanare la mancata tempestiva proposizione di un motivo di ricorso né introdurre una nuova causa petendi.
Massime di principio
- Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere indicati, almeno nei loro elementi essenziali, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
- Una memoria successiva può chiarire, approfondire o interpretare i motivi già proposti, ma non può introdurre nuovi vizi dell'atto, nuove eccezioni o una diversa causa petendi.
- Un motivo relativo alla tardività della notifica della cartella, alla decadenza o ad altri vizi autonomi deve essere inserito nel ricorso introduttivo; non è sufficiente sollevarlo successivamente in una memoria.
- La mancata notifica della memoria alla controparte può costituire un'ulteriore violazione del contraddittorio, soprattutto quando la memoria contiene una nuova censura.
- Se il giudice di primo grado accoglie una domanda fondata su un motivo introdotto tardivamente, il giudice d'appello può riformare la decisione e confermare la validità dell'atto impugnato.
- La tempestività e la completezza del ricorso introduttivo sono essenziali: eventuali motivi alternativi o subordinati dovrebbero essere formulati già nell'atto iniziale.
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