Sentenza del 22/10/2015 n. 724 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IRAP - Autonoma organizzazione - Medico specialista - Utilizzo strutture sanitarie - Presupposto d'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva di escludere il presupposto dell'IRAP, sostenendo che l'attività medica fosse esercitata presso strutture ospedaliere che fornivano le attrezzature e l'organizzazione necessarie per effettuare le visite. Mancava quindi un'autonoma organizzazione riferibile al medico, distinta da quella propria della struttura sanitaria.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'attività professionale svolta dal medico presso strutture ospedaliere, con utilizzo delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dalla struttura, non integra il requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP. Il soggetto passivo dell'imposta è il titolare della struttura organizzativa, ossia l'ospedale, e non il medico che vi opera senza una propria autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta solo quando l'attività professionale è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, cioè con una struttura organizzativa propria del professionista, eccedente il mero apporto personale.
Massime di principio
- Il professionista non è automaticamente soggetto a IRAP per il solo fatto di svolgere un'attività autonoma: occorre verificare concretamente l'esistenza di una struttura organizzativa propria.
- Quando un medico opera presso un ospedale o altra struttura sanitaria che mette a disposizione locali, strumenti, personale e servizi necessari, tali elementi possono essere imputati alla struttura e non al professionista.
- L'utilizzo di una struttura altrui, senza una significativa organizzazione autonoma del medico, esclude normalmente il presupposto IRAP.
- La valutazione deve concentrarsi sulla titolarità effettiva dei mezzi organizzativi e sull'eventuale presenza di dipendenti, beni strumentali o servizi organizzati direttamente dal professionista.
- La struttura sanitaria resta soggetto passivo IRAP per la propria organizzazione; il medico può esserlo solo se dispone anche di un'organizzazione autonoma ulteriore e rilevante.
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