Sentenza del 22/10/2015 n. 719 - Corte di Giustizia CEE
Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977- Diritto alla detrazione - Diniego - Soggetto passivo - Aliquota pertinente - Vendita effettuata da un soggetto considerato inesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione fiscale ha negato a XA la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di carburante, ritenendo che le fatture fossero state emesse da Finnet, qualificata come soggetto inesistente. Finnet non era registrata ai fini IVA, non presentava dichiarazioni, non pagava imposte, non disponeva dell'autorizzazione alla vendita di carburante e non era rintracciabile. Inoltre, non era possibile identificare il reale fornitore dei beni. La questione era se tali circostanze potessero, da sole, escludere il diritto alla detrazione, oppure se fosse necessario dimostrare che XA sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa nazionale non può negare automaticamente la detrazione solo perché il soggetto indicato in fattura è considerato inesistente o perché non è identificabile il reale fornitore. Il diritto alla detrazione permane se i beni sono stati effettivamente ricevuti, utilizzati per operazioni imponibili e la fattura contiene le informazioni richieste. Il diniego è possibile soltanto se l'amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a un'evasione IVA. Non possono essere imposte verifiche generali o sproporzionate sugli obblighi fiscali e commerciali del fornitore. Spetta al giudice nazionale verificare l'eventuale consapevolezza o negligenza qualificata di XA.
Norme richiamate
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera a)
Il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'IVA dovuta o assolta per i beni ceduti da un altro soggetto passivo, nella misura in cui tali beni siano impiegati per operazioni soggette a imposta.
Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale e, quando ricorrono le condizioni sostanziali, non può essere escluso sulla base di irregolarità del fornitore non conosciute dal destinatario.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 18, paragrafo 1, lettera a)
Per esercitare il diritto a detrazione il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta secondo i requisiti previsti dalla direttiva.
La fattura costituisce una condizione formale, ma il suo valore non può essere escluso automaticamente per irregolarità del fornitore, se l'operazione è reale e le informazioni essenziali sono presenti.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 22, paragrafo 3, lettera b)
La fattura deve indicare, tra l'altro, il numero identificativo IVA, il nome e l'indirizzo del soggetto passivo e del cliente, la natura dei beni, la base imponibile, l'aliquota e l'importo dell'imposta.
Gli elementi formali della fattura servono a identificare l'operazione e i soggetti coinvolti; la mancata registrazione o il mancato pagamento dell'IVA da parte del fornitore non elimina di per sé il diritto del cliente alla detrazione.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articoli 2, 4, 5 e 10
Sono soggette a IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo; la cessione consiste nel trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
L'esistenza di una cessione dipende dalla realtà economica del trasferimento e dalla disponibilità effettiva dei beni, non necessariamente dall'identità giuridica o dalla regolarità formale del fornitore.
Articolo 14, paragrafo 2, punto 1, lettera a), del decreto polacco del 27 aprile 2004
Le fatture emesse da un soggetto inesistente non costituiscono fondamento per la detrazione o il rimborso dell'IVA.
La disposizione nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione nella misura in cui prevede un diniego automatico e assoluto, senza accertare la partecipazione consapevole del destinatario alla frode.
Massime di principio
- L'irregolarità, l'inesistenza formale o la mancata registrazione del fornitore non bastano, da sole, a negare la detrazione IVA al cliente.
- È essenziale dimostrare che i beni o servizi siano stati effettivamente ricevuti e utilizzati per operazioni imponibili e che la documentazione contenga gli elementi richiesti.
- Il diniego della detrazione è legittimo quando l'amministrazione dimostra, con elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
- Il contribuente deve adottare verifiche ragionevoli quando emergono specifici indizi di irregolarità, ma non è tenuto a controllare in modo generale la contabilità, le dichiarazioni o i pagamenti fiscali dei propri fornitori.
- La valutazione deve privilegiare la sostanza economica dell'operazione rispetto a formalismi o carenze amministrative imputabili al fornitore.
Testo integrale
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