Sentenza del 22/10/2015 n. 718 - Corte di Giustizia CEE
IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo - Servizi a titolo oneroso. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) -Operazioni di cambio della valuta virtuale "bitcoin" contro valuta tradizionale - Valuta virtuale a flusso bidirezionale o viceversa - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle operazioni di acquisto e vendita di Bitcoin contro valuta tradizionale. L'operatore avrebbe realizzato il proprio guadagno attraverso il margine incorporato nei tassi di cambio, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, senza applicare commissioni separate. Lo Skatteverket sosteneva che tali operazioni non rientrassero nell'esenzione IVA prevista dal diritto svedese e dall'articolo 135 della direttiva 2006/112/CE. Il giudice svedese ha chiesto alla Corte di giustizia se tali operazioni fossero prestazioni di servizi a titolo oneroso e, in caso affermativo, se fossero esenti dall'IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il cambio tra valuta tradizionale e Bitcoin, e viceversa, costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, poiché esiste un rapporto diretto tra il servizio di cambio e il margine trattenuto dall'operatore. Tuttavia, tali operazioni sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), relativo alle operazioni in materia di divise. La Corte ha escluso invece l'applicazione delle esenzioni previste dalle lettere d) e f), riguardanti rispettivamente pagamenti, conti, crediti e strumenti finanziari come azioni e obbligazioni. Il ricorso dell'amministrazione finanziaria non ha quindi ottenuto il risultato perseguito e la posizione favorevole al contribuente è stata confermata.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Le operazioni di cambio tra Bitcoin e valuta tradizionale sono prestazioni di servizi a titolo oneroso, perché l'operatore riceve un corrispettivo rappresentato dal margine tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
Bitcoin e valute tradizionali, quando utilizzati come mezzi di pagamento, non sono stati qualificati come beni materiali; il loro cambio rientra quindi nelle prestazioni di servizi.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio.
L'esenzione comprende anche il cambio di valute virtuali a flusso bidirezionale, come Bitcoin, quando esse sono accettate dalle parti come mezzo di pagamento e non hanno altre finalità autonome. L'assenza di corso legale non impedisce l'esenzione.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali.
La disposizione non si applica al semplice cambio di Bitcoin, perché la criptovaluta non è un conto, un deposito, un credito, un assegno o un servizio di trasferimento di denaro nei termini specifici della norma.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/112/CE
Operazioni relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli.
Bitcoin non conferisce diritti di proprietà su persone giuridiche né è assimilabile a titoli finanziari; pertanto il relativo cambio non rientra in questa esenzione.
Massime di principio
- Un'attività di cambio tra valuta tradizionale e criptovaluta può costituire una prestazione di servizi imponibile in astratto, anche quando il corrispettivo non è una commissione separata ma un margine incorporato nel tasso di cambio.
- Per valutare l'esenzione IVA occorre guardare alla funzione economica della criptovaluta: se è utilizzata esclusivamente o principalmente come mezzo di pagamento e può essere acquistata e venduta a un tasso di cambio, può essere trattata come una valuta ai fini dell'esenzione.
- L'assenza di corso legale non esclude automaticamente l'esenzione: è rilevante che la valuta virtuale sia accettata dalle parti come mezzo di pagamento e non abbia una diversa funzione autonoma.
- La decisione riguarda il servizio di cambio e non implica necessariamente l'esenzione di ogni operazione in criptovalute, come mining, servizi tecnologici, custodia, intermediazione diversa dal cambio o negoziazione di token con funzione di investimento.
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, ma in modo coerente con la neutralità fiscale e con la finalità di evitare difficoltà nella determinazione della base imponibile delle operazioni finanziarie.
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