Sentenza del 22/10/2015 n. 205 - Corte Costituzionale
Maternità e relative provvidenze - Indennità di maternità in caso di adozione nazionale riconosciuta alle libere professioniste solo se il minore non ha superato sei anni di età - Violazione artt. 3, 31 e 37 Cost. - Diversificazioni tra regimi di adozione prive di autonoma ratio - Questione di legittimità costituzionale - Fondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'indennità di maternità dopo l'affidamento preadottivo di un minore che aveva già compiuto sei anni. La Cassa aveva respinto la domanda ritenendo applicabile l'art. 72 del d.lgs. n. 151/2001, che, per l'adozione nazionale da parte di una libera professionista, subordinava il beneficio al mancato superamento del sesto anno di età del bambino. Il Tribunale di Verbania ha dubitato della legittimità di tale limite per contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, rilevando la disparità rispetto alle adozioni internazionali e alle madri lavoratrici dipendenti.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del d.lgs. n. 151/2001, nella versione applicabile prima delle modifiche del 2015, nella parte in cui limitava l'indennità alle libere professioniste che adottassero un minore in adozione nazionale solo se il bambino non avesse superato i sei anni. Secondo la Corte, il limite costituiva una discriminazione priva di ragionevole giustificazione e pregiudicava sia la madre sia il minore. La pronuncia ha quindi rimosso il limite di età per tale fattispecie, fermo restando che dal 25 giugno 2015 il d.lgs. n. 80/2015 aveva già eliminato in via generale il requisito del mancato superamento dei sei anni.
Norme richiamate
Art. 3, primo comma, Costituzione
Impone il principio di uguaglianza e vieta differenziazioni irragionevoli. La Corte ha ritenuto arbitrario riservare alle sole libere professioniste che ricorrevano all'adozione nazionale un trattamento deteriore rispetto alle altre categorie di madri adottive.
Art. 31, secondo comma, Costituzione
Richiede una particolare tutela della maternità e dell'infanzia. L'indennità deve favorire l'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, senza discriminazioni legate al tipo di adozione o all'età del bambino.
Art. 37, primo comma, Costituzione
Garantisce alla donna lavoratrice e al bambino una speciale e adeguata protezione. La tutela deve essere valutata in relazione alle concrete esigenze della madre e del minore adottato.
Art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Nella versione esaminata, prevedeva per la libera professionista che adottasse un minore in ambito nazionale l'indennità di maternità solo se il bambino non aveva superato sei anni. La Corte ha dichiarato illegittima questa limitazione.
Art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80
Ha eliminato in via generale il requisito del mancato superamento dei sei anni di età del minore per l'erogazione dell'indennità di maternità in caso di adozione o affidamento.
Art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80
Ha previsto l'applicazione della nuova disciplina a partire dal 25 giugno 2015; la Corte ha chiarito che tale modifica non incideva direttamente sul giudizio relativo alla disciplina precedente.
Art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Aveva già superato il limite dei sei anni per le madri lavoratrici dipendenti, contribuendo a evidenziare l'irragionevole disparità della disciplina applicabile alle libere professioniste.
Sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2003
Aveva rimosso il limite dei sei anni per le libere professioniste che ricorrevano all'adozione internazionale, confermando l'assenza di una valida ragione per mantenerlo nell'adozione nazionale.
Massime di principio
- Un beneficio destinato a tutelare maternità e minore non può essere limitato sulla base di differenze tra adozione nazionale e internazionale se tali differenze non hanno una ragionevole giustificazione.
- Nelle adozioni, la funzione dell'indennità è anche garantire la presenza della madre nella fase di inserimento del minore nella nuova famiglia; tale esigenza non viene meno perché il bambino ha superato una determinata età.
- Quando una disciplina tratta diversamente lavoratrici appartenenti a categorie diverse, la differenziazione deve essere coerente con la finalità della prestazione e non può produrre discriminazioni prive di autonoma ratio.
- In casi analoghi occorre verificare la data dell'evento e la normativa applicabile: dal 25 giugno 2015 il limite dei sei anni è stato eliminato in via generale, mentre per situazioni anteriori può rilevare la declaratoria di illegittimità costituzionale.
- La tutela costituzionale considera unitariamente gli interessi della madre e del minore; le prestazioni di maternità devono quindi essere interpretate, ove possibile, in modo da favorire la cura e l'integrazione familiare.
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