Sentenza del 22/10/2015 n. 264 - Corte di Giustizia CEE
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) Servizi a titolo oneroso - Operazioni di cambio della valuta virtuale "bitcoin" contro valuta tradizionale - operazioni segnatamente previste - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle operazioni di cambio tra valuta tradizionale e valuta virtuale "bitcoin", effettuate professionalmente mediante una piattaforma online. Il corrispettivo dell'operatore consisteva nel margine incorporato nel tasso di cambio, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Lo Skatteverket sosteneva che tali operazioni non rientrassero nell'esenzione IVA prevista dalla normativa svedese e dalla direttiva IVA. La questione era se tali operazioni costituissero prestazioni di servizi a titolo oneroso e, in caso affermativo, se fossero esenti ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f), della direttiva 2006/112/CE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il cambio tra valuta tradizionale e bitcoin costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, poiché esiste un rapporto sinallagmatico tra operatore e cliente e il margine rappresenta il corrispettivo effettivo del servizio. Tuttavia, tali operazioni sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), relativo alle operazioni in valuta. La Corte ha escluso invece l'applicabilità delle esenzioni previste dalle lettere d) e f), riguardanti rispettivamente pagamenti, conti, crediti e strumenti analoghi, nonché azioni, obbligazioni e altri titoli. Il ricorso dell'amministrazione finanziaria non ha quindi avuto esito favorevole sul punto sostanziale.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Il cambio professionale tra valuta tradizionale e bitcoin è una prestazione di servizi a titolo oneroso quando il margine dell'operatore costituisce il corrispettivo diretto del servizio.
Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
Le valute, tradizionali o virtuali, non sono state considerate beni materiali nel contesto esaminato; pertanto il loro cambio rientra nella prestazione di servizi.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE
Le operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali.
La disposizione non si applica al cambio di bitcoin, perché la valuta virtuale non costituisce un conto, un deposito, un credito, un assegno o uno strumento di pagamento di questa tipologia.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE
Le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio.
L'esenzione comprende anche il cambio di valute virtuali a flusso bidirezionale, quando esse sono accettate dalle parti come mezzo di pagamento e non hanno altre finalità oltre a quella monetaria. L'interpretazione si fonda sulla finalità della norma e sulla neutralità fiscale, non soltanto sul dato letterale.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE
Le operazioni relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli.
L'esenzione non si applica al bitcoin perché esso non conferisce diritti di proprietà su persone giuridiche e non è comparabile ad azioni, obbligazioni o altri titoli finanziari.
Massime di principio
- Un'attività di cambio tra valuta tradizionale e valuta virtuale può essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso anche quando il compenso non è indicato come commissione separata, ma è incorporato nello spread tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.
- Ai fini IVA, una valuta virtuale può essere trattata come mezzo di pagamento e non come bene materiale quando non ha finalità ulteriori rispetto alla funzione monetaria.
- L'esenzione IVA per le operazioni in valuta può estendersi alle valute virtuali non aventi corso legale, purché siano accettate dalle parti come mezzo di pagamento e siano convertibili con valuta tradizionale.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione economica effettiva dell'asset: una criptovaluta usata come mezzo di pagamento può rientrare nell'esenzione valutaria, mentre token rappresentativi di diritti societari, crediti, beni o altri strumenti possono essere soggetti a regole diverse.
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, ma in modo coerente con la neutralità fiscale e con l'obiettivo di evitare difficoltà nella determinazione della base imponibile delle operazioni finanziarie.
- La sentenza riguarda il cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e non determina automaticamente il trattamento IVA di altre attività, come mining, staking, custodia, intermediazione, prestiti o cessione di token con diritti ulteriori.
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