Sentenza del 22/10/2015 n. 712 - Corte di Giustizia CEE
Sistema comune dell'IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto alla detrazione - Detrazione dell'IVA assolta a monte per acquisto o fabbricazione di beni d'investimento - Percorso destinato all'utilizzo gratuito da parte del pubblico - Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva realizzato un percorso ricreativo sulla mitologia baltica, finanziato in parte da fondi pubblici, impegnandosi a renderlo gratuitamente accessibile al pubblico per cinque anni. Aveva detratto l'IVA assolta per l'acquisto e la realizzazione dei beni d'investimento, sostenendo che il percorso avrebbe attirato visitatori e favorito future operazioni imponibili, quali la vendita di souvenir, alimenti e bevande e l'accesso a servizi a pagamento. L'amministrazione fiscale negava la detrazione perché i beni erano destinati all'uso gratuito e non risultava dimostrato il loro impiego diretto in operazioni soggette a IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE può consentire la detrazione dell'IVA assolta a monte anche per beni d'investimento messi gratuitamente a disposizione del pubblico, purché siano destinati a un'attività economica progettata e sussista un nesso diretto e immediato tra le spese sostenute e una o più operazioni imponibili future oppure il complesso dell'attività economica del soggetto passivo. L'utilizzo gratuito del percorso non esclude di per sé il diritto alla detrazione, se il percorso costituisce uno strumento per attrarre clienti e generare operazioni imponibili. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare concretamente, sulla base di elementi oggettivi, l'esistenza di tale nesso. La decisione non attribuisce quindi automaticamente la detrazione, ma enuncia il principio favorevole e rimette l'accertamento finale al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta [...] per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.
La norma consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti destinati a operazioni imponibili. Il requisito può essere soddisfatto anche quando il bene d'investimento è utilizzato gratuitamente, se tale utilizzo è oggettivamente collegato alla realizzazione di operazioni imponibili o all'attività economica complessiva.
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Chi sostiene spese d'investimento con un'intenzione effettiva e comprovata da elementi oggettivi di esercitare un'attività economica può agire come soggetto passivo anche prima dell'avvio concreto delle operazioni.
Articoli 63 e 167 della direttiva 2006/112/CE
Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.
Il diritto alla detrazione nasce, in linea di principio, al momento in cui l'IVA sugli acquisti diventa esigibile, purché il soggetto agisca come soggetto passivo e gli acquisti siano destinati a operazioni che conferiscono diritto alla detrazione.
Articolo 58, paragrafo 1, punto 1, della legge lituana sull'IVA
Il soggetto passivo dell'IVA ha diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte [...] se detti beni e/o servizi sono destinati [...] a cessione di beni e/o prestazione di servizi soggetti a IVA.
La disciplina nazionale riflette il principio secondo cui l'IVA a monte è detraibile quando beni e servizi sono destinati a cessioni o prestazioni imponibili.
Massime di principio
- L'utilizzo gratuito di un bene o servizio non esclude automaticamente la detrazione dell'IVA: occorre verificare se il bene svolge una funzione strumentale nella generazione di successive operazioni imponibili.
- Le spese sostenute prima dell'avvio dell'attività possono essere detratte se l'intenzione di esercitare un'attività economica è reale e dimostrata da elementi oggettivi, come piani aziendali, contratti, autorizzazioni, previsioni di ricavi e collegamento con attività imponibili.
- È necessario dimostrare un nesso diretto e immediato tra l'investimento e operazioni imponibili specifiche oppure, in alternativa, tra l'investimento e l'attività economica complessiva dell'impresa.
- La mera previsione astratta di futuri ricavi non è sufficiente: il contribuente deve documentare concretamente come l'investimento possa attrarre clienti, favorire vendite o consentire prestazioni soggette a IVA.
- Se successivamente il bene non viene utilizzato per attività economiche imponibili, il diritto alla detrazione può essere rettificato o l'IVA può dover essere restituita secondo le regole applicabili.
- L'onere dell'accertamento concreto spetta all'amministrazione fiscale e al giudice nazionale, che devono valutare tutte le circostanze oggettive dell'investimento e del suo utilizzo.
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