Cassazione Civile, Ordinanza n. 14473/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Ha quindi confermato, per effetto dell’inammissibilità, la decisione di appello che aveva rigettato le domande risarcitorie e le ulteriori pretese del Comune.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due convenzioni del 2004, integrate nel 2007, con le quali un Comune concesse terreni per la riattivazione e l’ampliamento di un campo eolico e la controparte si impegnò, tra l’altro, a progettare gratuitamente tre aerogeneratori e a garantirne l’allaccio senza oneri per il Comune. Il Comune chiese in giudizio l’adempimento, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rendiconto e la cessione di locali. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda risarcitoria, liquidando euro 516.870,75 sulla base di una CTU che aveva stimato costi/benefici dell’impianto ipotetico; respinse il resto. La Corte d’appello, invece, accolse l’appello principale della società e rigettò le domande risarcitorie del Comune, ritenendo che l’unico obbligo contrattuale rilevante fosse la progettazione gratuita, privo di un termine certo, e che il Comune fosse rimasto inerte senza nominare il RUP e senza inserire l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche. Nel ricorso per cassazione il Comune deduceva, con sette motivi, vizi di motivazione, violazione di norme sostanziali e processuali, omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione della prova, insistendo sul risarcimento per mancato utile e perdita di chance, nonché sulla domanda di cessione dei locali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché generici, non autosufficienti, diretti a sollecitare una diversa valutazione del merito o, soprattutto, non confrontati con la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata: la mancata prova di un danno risarcibile causalmente ricollegabile al solo inadempimento di progettazione e, per la domanda sui locali, l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale e la doppia conforme.
Norme richiamate
La censura di motivazione apparente o mancante è stata ritenuta in concreto non fondata, perché la sentenza di merito conteneva una motivazione chiara e articolata.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma non ritenuto violato.
I motivi fondati su violazione di legge, nullità e omesso esame sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mescolanza di censure e mancato confronto con la ratio decidendi.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; non è risarcibile il vantaggio economico ipotetico collegato a un’attività diversa da quella inadempiuta.
Richiamato dalla Corte d’appello per affermare che, in mancanza di termine certo, il creditore avrebbe dovuto attivarsi fissando un termine congruo e poi eventualmente recedere.
La questione del tempo dell’adempimento è rilevante quando il contratto non prevede un termine; la mancata censura di tale punto rende il motivo inammissibile.
Richiamato nel motivo, ma non oggetto di autonoma decisione di merito, perché la censura era generica.
Richiamato nel motivo, senza specifica applicazione decisiva nella ratio della decisione.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella soluzione della Corte di cassazione.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella soluzione della Corte di cassazione.
Richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non affrontava il punto decisivo del danno provato e causalmente collegato.
Richiamato nel motivo, ma senza incidenza sulla ratio decidendi.
La prova del danno e del nesso causale grava sull’attore-creditore che domanda il risarcimento; la mancanza di prova concreta comporta il rigetto della domanda.
È preclusa in appello la proposizione di domande nuove o il mutamento sostanziale del petitum/della causa petendi.
Richiamato nel settimo motivo, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla reale ratio della decisione.
Richiamato nel settimo motivo, senza decisività autonoma.
Richiamato nel settimo motivo, ma la censura è stata ritenuta confusa e non pertinente.
Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle prove, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito in cassazione.
Richiamato nel settimo motivo in relazione alla CTU, ma la censura è stata ritenuta fuori bersaglio, perché la consulenza era superflua rispetto al rigetto delle domande.
Menzi-onato incidentalmente in relazione a un’ordinanza di esibizione, ma la questione non risultava decisiva nel giudizio di legittimità.
comma 1-quater; comma 1-bis
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 31 d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla corte di merito per evidenziare la centralità del RUP nelle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
art. 128 d.lgs. 163/2006
Richiamato dalla corte di merito per affermare che l’opera non risultava inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e quindi non poteva essere deliberata.
art. 21 d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla corte di merito in relazione alla programmazione triennale delle opere pubbliche.
Richiamata indirettamente attraverso il ruolo del RUP nelle procedure amministrative.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, l’attore che chieda il risarcimento deve allegare e provare in modo concreto il danno conseguenza e il nesso causale con l’inadempimento; non basta allegare una mera potenzialità di pregiudizio.
- Se il contratto prevede solo l’obbligo di progettazione e non la realizzazione dell’opera, il danno risarcibile per l’eventuale omissione della progettazione non può essere commisurato agli utili che sarebbero derivati dalla successiva esecuzione dell’opera da parte del creditore.
- Quando il termine di adempimento non sia pattuito, il creditore deve attivarsi fissando un congruo termine e, se del caso, avvalersi dei rimedi conseguenti; l’inerzia del creditore può escludere o interrompere il nesso causale tra inadempimento e danno.
- La domanda di risarcimento da perdita di chance richiede una specifica allegazione e prova probabilistica del pregiudizio e non può essere ampliata in appello con domande nuove o ulteriormente estese nel tempo.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera richiesta di rivalutazione del merito, che non si confrontano con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata o che presentano censure promiscue e non specifiche.
- Una clausola contrattuale che individui in modo generico l’oggetto della prestazione può risultare insufficiente a fondare una pretesa di esatto adempimento o di cessione di beni non adeguatamente determinati.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento; essa è strumento valutativo e non sostitutivo dell’onere probatorio della parte attrice.
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