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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso TARI relativo all'anno 2015 sostenendo che, nell'area interportuale in cui opera, il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti non fosse svolto integralmente dal Comune ma solo nelle strade di collegamento esterne o perimetrali, mentre all'interno dell'area il servizio sarebbe stato reso da soggetti privati. Sosteneva inoltre che tra le parti fosse intervenuto nel 2010 un accordo che prevedeva una riduzione dell'85% del tributo. La CTR aveva invece accolto l'appello del Comune e confermato l'avviso. Con il primo motivo di ricorso la società deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla TARI, delle norme previgenti in materia di rifiuti e degli atti regolamentari e amministrativi comunali, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto svolto il servizio "porta a porta" anche all'interno dell'interporto e avesse quindi illegittimamente negato la riduzione tariffaria. Con il secondo motivo censurava l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia il mancato svolgimento del servizio comunale di raccolta dei rifiuti nella zona interporto, anche alla luce di precedenti decisioni favorevoli e di una dichiarazione proveniente dal gestore del servizio privato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nella specie, il Comune aveva svolto il servizio di raccolta solo lungo le strade di collegamento all'area interportuale e non al suo interno, dove il servizio era invece assicurato da un operatore privato; ha inoltre rilevato che l'area interportuale, per estensione e caratteristiche, integra una "zona" rilevante ai fini della disciplina della riduzione TARI per mancato svolgimento della raccolta. Poiché la CTR non aveva applicato correttamente i principi in tema di riduzione del tributo ex art. 1, commi 656 e 657, l'ordinanza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla concreta misura della riduzione, da determinarsi in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta, entro il limite massimo del 40%, oltre alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono state invocate come parametri di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1, commi 641, 656 e 657, L. 147/2013

    Il comma 641 individua il presupposto della TARI; i commi 656 e 657 prevedono riduzioni obbligatorie del tributo in caso di mancato svolgimento del servizio o di mancata raccolta in una zona del territorio comunale, fino al 20% o al 40% della tariffa ordinaria, graduabile in relazione alla distanza dal punto di raccolta.

  • art. 14, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    È richiamato nel percorso normativo evolutivo della disciplina dei prelievi sui rifiuti, quale precedente della TARI/TARES.

  • art. 59, d.lgs. 507/1993

    È richiamato quale disciplina previgente delle riduzioni tariffarie in materia di rifiuti, cui la TARI si collega per continuità sistematica.

  • art. 49, d.lgs. 22/1997

    È richiamato nel quadro evolutivo della disciplina dei tributi sui rifiuti come fonte della TIA1.

  • art. 238, d.lgs. 152/2006

    È richiamato come fonte della TIA2 nel percorso di evoluzione normativa del prelievo sui rifiuti.

  • art. 1, commi 639 e ss., L. 147/2013

    È richiamato per l'istituzione della IUC e della TARI quale sua componente.

  • art. 1117 c.c.

    È richiamato incidentalmente nel testo della norma sul presupposto TARI, con riferimento alle aree comuni condominiali escluse.

Massime di principio

  • Le riduzioni TARI previste per mancato svolgimento del servizio o per mancata raccolta in una determinata zona hanno natura obbligatoria e operano ope legis, senza necessità di una specifica previsione regolamentare comunale.
  • Per ottenere la riduzione TARI non è necessaria una domanda preventiva del contribuente: è sufficiente che il contribuente alleghi e provi i presupposti oggettivi previsti dalla legge.
  • La riduzione del 40% opera quando il servizio di raccolta, pur istituito nel perimetro comunale, non venga concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; la zona va individuata dal giudice di merito secondo criteri fattuali.
  • La misura della riduzione può essere graduata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta, ma in mancanza di specifiche allegazioni o prove il giudice deve applicare la riduzione nella misura legale massima prevista per l'ipotesi considerata.
  • La riduzione del tributo non ha natura risarcitoria né sanzionatoria nei confronti del Comune, ma serve a temperare l'imposizione quando il servizio sia solo parzialmente reso e il contribuente debba sopperire con mezzi propri alla carenza del servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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