Cassazione Civile, Ordinanza n. 24252/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un edificio sito in Ayas, con particolare riferimento al locale sottotetto e a una scala esterna in pietra che consentiva l’accesso alla balconata del primo piano. Due parti attrici chiedevano in via principale l’accertamento dell’usucapione abbreviata della metà del sottotetto, assumendo di averla acquistata in forza di una donazione del 1984, nonché l’accertamento dell’illegittimità della rimozione della scala esterna avvenuta nel 2012 e il conseguente risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; in subordine invocavano l’usucapione ventennale della medesima metà del sottotetto. Il convenuto si costituiva sostenendo che il sottotetto fosse di sua proprietà esclusiva, che lo avesse utilizzato sempre lui e i suoi danti causa, che la scala fosse stata rimossa legittimamente perché pericolante e con autorizzazioni comunali; proponeva inoltre domanda riconvenzionale per l’accertamento della piena proprietà dell’intero sottotetto, in via subordinata per usucapione ventennale, e chiedeva la determinazione delle quote millesimali per le spese di ristrutturazione del tetto. Il Tribunale rigettava le domande attrici e accoglieva la domanda del convenuto; la Corte d’appello rigettava l’appello principale e accoglieva solo parzialmente l’appello incidentale del convenuto. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. e del divieto di nova per avere la Corte d’appello qualificato come nuova la domanda di usucapione relativa a una porzione determinata del sottotetto, anziché alla metà indivisa; 2) violazione dell’art. 1158 c.c., degli artt. 2697 e 116 c.p.c., nullità per mancata ammissione della prova testimoniale, vizio di motivazione, e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere ritenuto non provato l’acquisto per usucapione ventennale del vano "C" del sottotetto; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e difetto di motivazione in tema di spese e responsabilità aggravata, sostenendo l’assenza di abuso del diritto o di dolo/colpa grave. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la domanda proposta in appello era nuova perché mutava sia il petitum sia la causa petendi, passando dal compossesso per quota su un bene indiviso al possesso esclusivo di una porzione fisicamente determinata; ha escluso che vi fosse violazione delle regole sull’onere della prova o apprezzamento censurabile del materiale istruttorio, ritenendo insindacabile il giudizio di merito sulla non prova dell’usucapione e non decisiva la mancata ammissione dei capitoli testimonali; ha giudicato corretta la statuizione sulle spese e sulla responsabilità aggravata, applicata in base alla soccombenza e con motivazione congrua. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la declaratoria di novità della domanda formulata in appello, perché non si trattava di mera diversa prospettazione del titolo, ma di mutamento del bene rivendicato: da metà indivisa del sottotetto a porzione determinata e fisicamente identificata. Ha poi escluso la violazione delle norme sull’usucapione e sull’onere probatorio, ribadendo che la censura in realtà mirava a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso vizi processuali nella mancata ammissione della prova testimoniale e nella motivazione della sentenza impugnata, ritenendo corretta anche la condanna alle spese e alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria per l’asserita illegittima rimozione della scala
impedisce la proposizione in appello di domande nuove; la modifica del bene rivendicato integra domanda nuova
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma la Corte chiarisce che la censura non può tradursi in rivalutazione del fatto
norma sull’usucapione; la Corte esclude che i fatti accertati consentano di ritenere provato l’acquisto invocato
richiamati sul riparto e valutazione della prova; la Corte ribadisce che non vi è violazione se si contesta solo l’apprezzamento delle risultanze istruttorie
nessun vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, perché la Corte d’appello ha deciso sui motivi effettivamente proposti
la Corte conferma la statuizione sulle spese secondo soccombenza e la condanna per responsabilità aggravata
in caso di doppia conforme limita il sindacato sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
il vizio processuale è rilevante solo se decisivo e concretamente lesivo della decisione
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale
la condanna per responsabilità aggravata resta rimessa al giudice di merito e richiede motivazione intellegibile
Massime di principio
- La domanda che in appello muta da rivendicazione di una quota ideale di bene indiviso a pretesa di acquisto per usucapione su una porzione determinata e fisicamente identificata del bene integra domanda nuova, perché cambiano sia il petitum sia la causa petendi.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: se la doglianza mira a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, essa è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta contestare il modo in cui ha valutato le risultanze istruttorie.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se il mezzo istruttorio era decisivo e il suo rigetto ha inciso concretamente sulla decisione; in mancanza, la censura si risolve in un riesame del merito.
- Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa, se il ragionamento del giudice è comunque comprensibile e riferibile al caso concreto.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse sono diverse.
- Le statuizioni sulle spese seguono il principio della soccombenza, mentre la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché sorretta da motivazione sufficiente e intelligibile.
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