Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28187/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella esattoriale emessa per il pagamento di imposte relative all'annualità 2008, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva impugnato la cartella; il primo grado aveva rigettato il ricorso e l'appello era stato dichiarato intempestivo. Egli aveva quindi proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della CTR, sostenendo che vi fosse un errore di fatto: in particolare, deduceva la nullità della notifica della cartella per mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, con impossibilità di verificare la data di spedizione e quindi il termine di impugnazione. Con il secondo motivo lamentava inoltre che l'Ufficio avesse illegittimamente disconosciuto un credito mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, quando sarebbe stato necessario un avviso di accertamento indirizzato alla società e non ai soci. La CTR aveva però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo insussistente l'errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del ricorso notificato al Ministero, soggetto non legittimato, precisando però che la costituzione dell'Agenzia delle Entrate valeva a sanare il difetto di contraddittorio. Nel merito, ha ritenuto che i due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva deciso sulla base dell'assenza di un errore di fatto revocatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, e non comprende i vizi di interpretazione o le censure che, come quelle proposte, mirano a riproporre questioni di merito sulla notificazione e sulla tempestività dell'impugnazione. Spese non liquidate per mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della notificazione, ma la Corte non ne accoglie la censura perché essa non incide sulla ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato come vizio denunciato, ma la Corte osserva che il ricorso in realtà ripropone questioni di merito e non un fatto decisivo omesso nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    menzionato dal ricorrente per contestare il controllo automatizzato; la censura è ritenuta inammissibile perché estranea alla ratio della pronuncia sulla revocazione.

  • art. 54-bis d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633

    richiamato nel descrivere il controllo formale alla base della cartella, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio di diritto.

  • art. 395, comma 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è definito come falsa percezione della realtà, svista immediatamente rilevabile, che deve aver portato ad affermare o escludere un fatto decisivo incontestabilmente risultante o escluso dagli atti.

  • art. 164, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare la sanabilità della nullità del ricorso notificato a soggetto privo di legittimazione passiva mediante costituzione del soggetto effettivamente legittimato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, l'errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata e obiettiva della realtà processuale o documentale; non basta una diversa lettura degli atti né una contestazione della valutazione compiuta dal giudice.
  • Le censure in cassazione devono investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se il provvedimento è fondato sull'insussistenza dell'errore di fatto revocatorio, sono inammissibili i motivi che ripropongono questioni di merito sulla notificazione o sulla tempestività dell'impugnazione.
  • La notificazione del ricorso a un soggetto privo di legittimazione passiva può determinare nullità sanabile con efficacia ex tunc mediante costituzione del soggetto effettivamente legittimato, con esclusione dell'inammissibilità per tardività quando il giudizio sia soggetto alla disciplina dell'art. 164, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.