Cassazione Civile, Ordinanza n. 11119/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società proprietaria di immobili ricadenti nel comprensorio consortile, di un’ingiunzione di pagamento emessa per contributi di bonifica relativi agli anni 2014 e 2015 e affidata in riscossione a una società concessionaria. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello la decisione era stata riformata, ritenendo che, in presenza dell’inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e di un piano di classifica, spettasse alla contribuente provare la mancanza di beneficio fondiario. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme in tema di contributi di bonifica e di riparto dell’onere probatorio, sostenendo che il consorzio avrebbe dovuto dimostrare un beneficio diretto e specifico degli immobili e che tale prova non era stata fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che il vizio di omessa pronuncia non riguarda le eccezioni pregiudiziali di rito e che, comunque, la decisione di merito in appello comportava il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo il principio secondo cui, nei contributi di bonifica, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l’approvazione del piano di classifica fanno presumere il beneficio fondiario, con inversione dell’onere della prova a favore dell’ente, salva prova contraria del contribuente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore del consorzio resistente e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito; inoltre la decisione incompatibile con la pretesa dedotta implica il rigetto tacito del motivo.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sul processo tributario, ma la censura è stata reputata inammissibile per le ragioni processuali indicate dalla Corte.
art. 42 Cost.
Richiamato nel motivo, senza autonoma specifica decisione sul punto.
La Corte ribadisce che, in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, il beneficio fondiario si presume e incombe al contribuente la prova contraria.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata respinta perché mirava a una diversa valutazione delle prove.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata respinta perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito probatorio.
Norma richiamata in tema di contributi di bonifica e beneficio fondiario, confermando l’inquadramento della pretesa contributiva.
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Richiamato come base normativa della disciplina dei contributi di bonifica; la Corte ribadisce il principio del beneficio fondiario e dell’onere della prova a carico del contribuente che lo contesti.
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
La Corte richiama il consolidato orientamento sui contributi di bonifica ex art. 10, secondo cui il contribuente può contestare in giudizio l’assenza di beneficio specifico.
legge reg. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
Indicata come disciplina vigente ratione temporis dei consorzi di bonifica; la Corte richiama l’ultrattività del piano di classifica adottato ai sensi della precedente legge regionale.
art. 1, comma 1, legge reg. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
Definisce la bonifica integrale come attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio e di razionale utilizzazione delle risorse idriche.
art. 3, comma 3, legge reg. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
Individua le funzioni dei consorzi di bonifica nella realizzazione e gestione di impianti e sistemi funzionali alla bonifica.
art. 12, commi 1, 2 e 4, legge reg. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
La Corte li richiama per affermare che i proprietari inclusi nel perimetro di contribuenza ricevono il beneficio e che il contributo è dovuto in base al piano di classifica e costituisce onere reale esigibile mediante ruoli.
art. 38, legge reg. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
Prevede l’applicazione delle disposizioni del r.d. n. 215/1933, in quanto compatibili, per quanto non disciplinato dalla legge regionale.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare i poteri ufficiosi del giudice tributario di disapplicare atti regolamentari o amministrativi generali illegittimi nel giudizio avente ad oggetto la pretesa tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito; è sufficiente, per escluderlo, che la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa dedotta, anche senza una statuizione espressa.
- In materia di contributi di bonifica, la presenza di un piano di classifica approvato e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza fanno presumere il beneficio fondiario e quindi l’obbligo contributivo; l’ente impositore è dispensato dalla prova del beneficio specifico, che può essere vinta solo da prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente può riguardare sia l’inesistenza del beneficio per gli immobili, sia l’illegittimità dei criteri applicativi del piano di ripartizione; non è invece consentito trasformare il giudizio di cassazione in una rivalutazione del merito probatorio.
- Il beneficio fondiario rilevante ai fini del contributo di bonifica non richiede necessariamente opere eseguite direttamente sul fondo gravato, potendo consistere anche in attività di manutenzione, esercizio e sorveglianza idonee a conservare o incrementare il valore degli immobili e dell’area consortile.
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