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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26465/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado. L'Agenzia sosteneva che la notifica della sentenza, effettuata direttamente presso la sede dell'Agenzia (ufficiale giudiziario), non poteva far decorrere il termine breve per l'impugnazione poiché, avendo eletto domicilio presso un procuratore costituito in primo grado, la notifica avrebbe dovuto essere fatta a quest'ultimo ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c.; deduceva quindi nullità della decisione per violazione delle norme sulla notificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile la specialità del processo tributario: gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992, richiamati dall'art. 38, disciplinano la notificazione della sentenza e prevedono, anche in presenza di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Amministrazione (o, in forma diretta, mediante consegna all'impiegato addetto). Per le ragioni di specialità del rito tributario le norme del codice di procedura civile sugli obblighi di notifica al procuratore non prevalgono. Ne consegue che la notifica fatta all'Agenzia in sede ha fatto decorrere il termine breve; l'appello è quindi tardivo e inammissibile. Il ricorso è respinto e l'Agenzia è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973 (come novellato, comma 4-bis)

    L'estratto di ruolo non è impugnabile ... Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore ... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ...

    La Corte segnala che la disciplina introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021 (che ha inserito il comma 4-bis) incide sugli interessi ad agire nei processi pendenti e limita le ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo, richiedendo prova di specifico pregiudizio.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Regola le forme alternative di notificazione nel rito tributario, comprese le notificazioni dirette (spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento e consegna all'impiegato addetto). Tali forme sono idonee a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce il luogo della notificazione (domicilio eletto o, in mancanza, residenza o sede) e salva comunque la validità della consegna a mani proprie anche in presenza di elezione di domicilio; applicabile anche alle notificazioni di sentenza.

  • art. 38 d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la notificazione della sentenza e rinvia agli artt. 16 e 17: la parte può avvalersi delle forme di notificazione previste dal rito tributario e deve depositare copia autentica della sentenza consegnata o spedita.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    termine breve di sessanta giorni

    Fissa il termine breve per proporre l'appello; la decorrenza è collegata alla notificazione della sentenza secondo le regole tributarie richiamate.

  • artt. 170 e 285 cod. proc. civ.

    Norme del processo civile che prevedono la notifica al procuratore della parte costituita; la Corte ha stabilito che tali norme non prevalgono sulle specifiche disposizioni del rito tributario in tema di notificazione della sentenza di merito.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 (conversione l. n. 215/2021)

    Ha modificato la disciplina dell'impugnabilità degli estratti di ruolo (richiamata tramite l'art. 12 DPR n. 602/1973) e si applica ai processi pendenti, incidendo sull'interesse ad agire.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le norme speciali di notificazione (artt. 16 e 17 d.lgs. 546/1992 richiamate dall'art. 38) prevalgono sulle corrispondenti regole del codice di procedura civile: la notifica effettuata presso la sede dell'amministrazione, a mani dell'impiegato addetto o mediante le forme dirette previste, può far decorrere il termine breve per impugnare anche se la parte aveva eletto domicilio presso un procuratore.
  • Per le pubbliche amministrazioni e le agenzie fiscali la consegna dell'atto all'impiegato addetto è considerata valida: l'organizzazione pubblica comporta una soggettività diffusa e un dovere di trasmissione interna, che giustifica la rilevanza della notifica diretta.
  • Per soggetti privati (società, persone fisiche) occorre massima cautela: in alcuni casi la giurisprudenza richiede la consegna alla persona fisica rappresentante o la notifica al domicilio eletto; pertanto è prudente garantire la notifica anche al procuratore ove elezione di domicilio sia stata effettuata.
  • Chi riceve una notificazione di sentenza nel rito tributario deve conservare la prova formale (ricevuta dell'impiegato, avviso di ricevimento, copia autentica depositata) perché documenti di consegna determinano la decorrenza del termine breve.
  • Se si ritiene leso dall'estratto di ruolo non notificato, verificare le condizioni previste dall'art. 12 DPR 602/1973 comma 4-bis (dimostrazione di specifico pregiudizio) e valutare tempestivamente la rimessione in termine o l'altri rimedi procedimentali previsti.

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