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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28626/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello di Brescia: Contini per il reato di cui all'art. 367 c.p. (falsa denuncia) e Merghni per il reato di cui all'art. 189 c.d.s. (comma 7, abbandono della scena e omissione di soccorso). Le censure principali erano: (1) la prescrizione del reato (sostenendo che la sospensione ex lege del decorso della prescrizione prevista da disposizioni emergenziali COVID era stata dichiarata parzialmente incostituzionale e quindi il termine era già decorso); (2) per Merghni, violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione per presunta incongruenza tra la contestazione (comma 6 dell'art. 189, obbligo di fermarsi) e la condanna (comma 7, omissione di soccorso), nonché violazione dell'art. 521 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: il capo di imputazione descriveva anche la condotta più grave (omessa assistenza) e la difesa ha potuto confrontarsi sulla qualificazione più grave in sede di appello, per cui non è stata leso il diritto di difesa. Quanto alla prescrizione, la Corte ha stabilito che il decorso del termine è stato sospeso per effetto delle disposizioni emergenziali (art. 83 d.l. Covid e successive modifiche e proroghe) e pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello (5/10/2021). Per l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189 Codice della Strada

    Distinzione tra comma 6 (contravvenzione per omissione di fermata) e comma 7 (reato più grave di allontanamento senza prestare assistenza); la Corte ha ritenuto possibile la riqualificazione in sede di giudizio quando i fatti storici non cambiano negli elementi essenziali e la difesa ha potuto esercitare il contraddittorio

  • art. 367 cod. pen.

    Delitto di falsa denuncia contestato a Contini; la questione della prescrizione è stata valutata congiuntamente e non è stata ritenuta maturata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in ordine alla prescrizione; la Corte ha esaminato l'eccezione ma ha ritenuto irrilevante l'argomento perché il termine era sospeso

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza di Merghni sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e il diritto di difesa rispettato

  • art. 83 d.l. 17/3/2020 n.18 (misure emergenziali Covid) e successive modifiche/proroghe (d.l. 8/4/2020 n.23, d.l. 30/4/2020 n.28)

    Disciplina della sospensione dei termini processuali durante le misure emergenziali; la Corte ha ritenuto operante la sospensione (con le integrazioni e proroghe legislative) e quindi ha escluso che la prescrizione fosse maturata nonostante la declaratoria di illegittimità parziale della Corte Costituzionale su altri profili

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato per la sospensione del corso della prescrizione nei termini processuali; la Corte lo ha applicato in combinato con le disposizioni emergenziali

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Principi del diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto tali garanzie rispettate anche in caso di riqualificazione del fatto se la difesa ha potuto esercitare il diritto di impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare 3.000 euro

Massime di principio

  • La riqualificazione del reato in sentenza è compatibile con il diritto di difesa se il fatto storico non cambia nei suoi elementi essenziali e l'imputato ha avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio e impugnare la decisione
  • La prescrizione può essere sospesa da disposizioni straordinarie (es. misure emergenziali Covid): occorre verificare con attenzione le norme che hanno disposto la sospensione, le loro proroghe e gli effetti temporali per stabilire se il termine sia realmente decorso
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di talune disposizioni non determina automaticamente l'estinzione per prescrizione: il computo va ricalcolato alla luce delle disposizioni normative successive e delle altre norme applicabili
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può comunque condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
  • Nelle ipotesi di contestazioni tra comma diversi di uno stesso articolo (es. comma 6 vs comma 7 di art. 189 c.d.s.), è fondamentale esaminare se la descrizione fattuale nel capo di imputazione includeva gli elementi del reato più grave; in caso affermativo, la correzione della qualifica non viola automaticamente i diritti della difesa

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