Cassazione Penale, Sentenza n. 28626/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte di appello di Brescia: Contini per il reato di cui all'art. 367 c.p. (falsa denuncia) e Merghni per il reato di cui all'art. 189 c.d.s. (comma 7, abbandono della scena e omissione di soccorso). Le censure principali erano: (1) la prescrizione del reato (sostenendo che la sospensione ex lege del decorso della prescrizione prevista da disposizioni emergenziali COVID era stata dichiarata parzialmente incostituzionale e quindi il termine era già decorso); (2) per Merghni, violazione del diritto di difesa e carenza di motivazione per presunta incongruenza tra la contestazione (comma 6 dell'art. 189, obbligo di fermarsi) e la condanna (comma 7, omissione di soccorso), nonché violazione dell'art. 521 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: il capo di imputazione descriveva anche la condotta più grave (omessa assistenza) e la difesa ha potuto confrontarsi sulla qualificazione più grave in sede di appello, per cui non è stata leso il diritto di difesa. Quanto alla prescrizione, la Corte ha stabilito che il decorso del termine è stato sospeso per effetto delle disposizioni emergenziali (art. 83 d.l. Covid e successive modifiche e proroghe) e pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello (5/10/2021). Per l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Distinzione tra comma 6 (contravvenzione per omissione di fermata) e comma 7 (reato più grave di allontanamento senza prestare assistenza); la Corte ha ritenuto possibile la riqualificazione in sede di giudizio quando i fatti storici non cambiano negli elementi essenziali e la difesa ha potuto esercitare il contraddittorio
Delitto di falsa denuncia contestato a Contini; la questione della prescrizione è stata valutata congiuntamente e non è stata ritenuta maturata
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine alla prescrizione; la Corte ha esaminato l'eccezione ma ha ritenuto irrilevante l'argomento perché il termine era sospeso
Richiamato nella doglianza di Merghni sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e il diritto di difesa rispettato
Disciplina della sospensione dei termini processuali durante le misure emergenziali; la Corte ha ritenuto operante la sospensione (con le integrazioni e proroghe legislative) e quindi ha escluso che la prescrizione fosse maturata nonostante la declaratoria di illegittimità parziale della Corte Costituzionale su altri profili
Richiamato per la sospensione del corso della prescrizione nei termini processuali; la Corte lo ha applicato in combinato con le disposizioni emergenziali
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Principi del diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto tali garanzie rispettate anche in caso di riqualificazione del fatto se la difesa ha potuto esercitare il diritto di impugnazione
Prevede la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare 3.000 euro
Massime di principio
- La riqualificazione del reato in sentenza è compatibile con il diritto di difesa se il fatto storico non cambia nei suoi elementi essenziali e l'imputato ha avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio e impugnare la decisione
- La prescrizione può essere sospesa da disposizioni straordinarie (es. misure emergenziali Covid): occorre verificare con attenzione le norme che hanno disposto la sospensione, le loro proroghe e gli effetti temporali per stabilire se il termine sia realmente decorso
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di talune disposizioni non determina automaticamente l'estinzione per prescrizione: il computo va ricalcolato alla luce delle disposizioni normative successive e delle altre norme applicabili
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può comunque condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
- Nelle ipotesi di contestazioni tra comma diversi di uno stesso articolo (es. comma 6 vs comma 7 di art. 189 c.d.s.), è fondamentale esaminare se la descrizione fattuale nel capo di imputazione includeva gli elementi del reato più grave; in caso affermativo, la correzione della qualifica non viola automaticamente i diritti della difesa
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