Sentenza del 02/05/2024 n. 11835 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso del credito IVA relativo al 2003. Il rimborso era stato negato perché le operazioni immobiliari erano state qualificate come cessioni d’azienda, non soggette a IVA, e, in via alternativa, perché PI avrebbe partecipato a una frode IVA organizzata dalla capogruppo CIT S.p.A., che non aveva versato l’imposta. PI ha censurato la possibilità di contestare il credito dopo la scadenza del termine di accertamento, l’assenza di contraddittorio preventivo, la motivazione del diniego, la qualificazione delle operazioni e il disconoscimento del credito per frode; ha inoltre chiesto, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. AE ha eccepito in via incidentale il difetto di legittimazione e d’interesse di PI, sostenendo che il credito era stato ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di PI e quello incidentale di AE, compensando integralmente le spese. Ha stabilito che l’Amministrazione può contestare un credito IVA indicato in dichiarazione e chiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, se il credito non deriva dalla sottostima dell’imposta dovuta: la mera indicazione in dichiarazione e l’inerzia dell’Ufficio non accertano né riconoscono il credito. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio: la garanzia di 60 giorni opera per accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa; per i controlli a tavolino, in materia IVA, occorre indicare concretamente quali difese si sarebbero potute svolgere (prova di resistenza), qui mancante. Ha respinto la censura sulla motivazione del diniego: nelle controversie di rimborso il contribuente deve provare il proprio diritto e l’Ufficio può articolare in giudizio ulteriori argomenti; le due ragioni del diniego erano alternative, non contraddittorie. Il motivo sulla qualificazione delle operazioni come cessioni d’azienda è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della CTR. Anche la censura sulla frode IVA è stata dichiarata inammissibile per difetto d’interesse, essendo sufficiente la ragione autonoma della non imponibilità IVA delle cessioni. La richiesta di rinvio pregiudiziale UE è stata ritenuta superflua e la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Il ricorso incidentale di AE è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia, totalmente vittoriosa in primo grado, non era legittimata a proporlo. Per PI è stato dichiarato sussistente, ove dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 57, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
Il termine di decadenza per accertare l’imposta dovuta non impedisce all’Amministrazione di verificare e contestare, in sede di richiesta di rimborso, l’esistenza di un credito IVA che non sia conseguenza della sottostima dell’imposta. La mera esposizione del credito in dichiarazione e la mancata contestazione tempestiva non ne costituiscono accertamento.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
La richiesta di rinvio pregiudiziale proposta da PI è stata ritenuta superflua, poiché la Corte ha applicato il principio già enunciato dalle Sezioni Unite e ha considerato affrontati i dubbi di compatibilità unionale.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus".
La garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni riguarda gli accertamenti preceduti da accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività. Nel caso concreto, il termine era decorso inutilmente; la disposizione non estende automaticamente la nullità ai controlli a tavolino.
Art. 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La censura basata sul diritto al contraddittorio è stata respinta: per il controllo in esame non bastava invocare in astratto tale diritto, poiché, trattandosi di IVA e di controllo a tavolino, occorreva anche indicare concretamente le difese che il contribuente avrebbe potuto presentare.
Art. 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione, invocata da PI in relazione al contraddittorio, non è stata ritenuta fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo idoneo a invalidare il diniego nelle circostanze del caso.
Art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa.
Nel giudizio contro il diniego di rimborso, l’Amministrazione può formulare in controdeduzione ulteriori argomenti giuridici rispetto a quelli indicati nel provvedimento. Il contribuente, che agisce per ottenere il rimborso, deve provare il proprio diritto.
Art. 2, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La CTR aveva qualificato le operazioni come cessioni d’azienda, anziché cessioni di immobili soggette a IVA. La Cassazione non ha riesaminato tale qualificazione perché la censura, pur formulata come violazione di legge, contestava l’accertamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma è stata invocata nella controversia sulla qualificazione delle operazioni come cessioni d’azienda e sul conseguente assoggettamento a imposta di registro; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La censura relativa al diritto alla detrazione e alla partecipazione di PI alla frode IVA non è stata esaminata nel merito: una volta confermata l’autonoma ragione del diniego, ossia la non soggezione a IVA delle operazioni, PI non aveva interesse a coltivare il motivo.
Art. 168 della direttiva 2006/112/CE
Il motivo fondato sulla disciplina unionale della detrazione IVA è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, poiché la conferma della ragione autonoma relativa alla natura delle operazioni era sufficiente a negare il rimborso.
Artt. 81 e 100 del codice di procedura civile
AE non poteva far valere con ricorso incidentale il preteso difetto di legittimazione e d’interesse di PI, essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado; la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso principale è stato rigettato, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La scadenza del termine per l’accertamento dell’imposta non rende automaticamente incontestabile un credito chiesto a rimborso: l’Amministrazione può verificarne i presupposti, salvo che si tratti di un credito derivante dalla sottostima dell’imposta dovuta.
- L’esposizione di un credito in dichiarazione e il mancato controllo dell’Ufficio non equivalgono al riconoscimento del diritto al rimborso. Chi chiede il rimborso deve provare i fatti che fondano il credito e conservarne la documentazione.
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto per il contraddittorio si applica agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche svolti nei locali dell’impresa. Nei controlli a tavolino, per l’IVA, il contribuente deve indicare concretamente quali argomenti o prove avrebbe presentato e perché avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- Nel contenzioso sul diniego di rimborso, la motivazione amministrativa non delimita necessariamente tutte le difese dell’Ufficio: l’Amministrazione può sviluppare ulteriori argomenti in giudizio e il contribuente resta onerato della prova del proprio diritto.
- Ragioni alternative di diniego non sono contraddittorie se ciascuna è formulata per una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Se una ragione autonoma è sufficiente a negare il rimborso, i motivi rivolti contro l’altra possono restare senza interesse.
- In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione dei contratti e delle prove presentando come violazione di legge una contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non può normalmente proporre ricorso incidentale per questioni che avrebbe potuto far valere in un eventuale giudizio di rinvio.
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