Cassazione Civile, Ordinanza n. 35260/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla trascrizione di una confisca penale relativa a immobili che la società ricorrente assumeva di avere acquistato in buona fede. La società e il proprietario delle quote sociali chiedevano di accertare la propria esclusiva proprietà sui beni, dichiarare la non opponibilità della confisca nei loro confronti quale terzi proprietari di buona fede, ottenere la cancellazione della trascrizione del vincolo e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno per la trascrizione ritenuta illegittima e per il comportamento impeditivo del godimento degli immobili. In appello e poi in cassazione sostenevano, con quattro motivi, che: 1) la controversia sulla idoneità del titolo e della nota di trascrizione fosse devoluta al giudice civile e non a quello penale dell’esecuzione; 2) il titolo posto a base della trascrizione e l’ordinanza esecutiva del 2004 non fossero idonei a colpire i loro beni, anche perché il provvedimento richiamato sarebbe stato di natura amministrativa e la sentenza penale del 1999 riguarderebbe altri soggetti e altri beni; 3) la nota di trascrizione fosse nulla per inesattezze e incertezza su titolo, data e pubblico ufficiale; 4) conseguentemente, fosse dovuto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l’illegittima trascrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per difetto di specificità e per violazione dell’onere di autosufficienza: i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale il titolo di acquisto, il bene specifico, il dante causa e gli elementi fattuali necessari a consentire il controllo di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui il terzo che contesti la confisca o rivendichi diritti sulla cosa assoggettata a confisca penale non può agire direttamente davanti al giudice civile, dovendo rivolgersi previamente al giudice penale dell’esecuzione, salvo la successiva eventuale controversia rimessa al civile. Quanto alla nota di trascrizione, ha ribadito che le irregolarità la invalidano solo se generano incertezza su soggetti, beni o rapporto giuridico. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché subordinato all’accoglimento dei precedenti. Il ricorso è stato quindi rigettato e nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione delle parti intimate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità e mancato assolvimento dell’onere di autosufficienza, osservando che i ricorrenti avevano prospettato in modo del tutto generico la propria qualità di terzi acquirenti in buona fede senza fornire gli elementi fattuali indispensabili al controllo della pretesa. Ha inoltre ritenuto corretta l’impostazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la proponibilità diretta della controversia davanti al giudice civile in tema di contestazione della trascrizione della confisca penale, richiamando la competenza del giudice dell’esecuzione penale. Il quarto motivo, relativo al risarcimento del danno, è stato dichiarato inammissibile perché logicamente e giuridicamente dipendente dall’accoglimento delle prime tre censure. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla proprietà, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità; non viene affermata una regola sostanziale nuova
richiamato a fondamento della rivendica; la Corte non entra nel merito per inammissibilità dei motivi
richiamato in tema di trascrizione e idoneità del titolo; si ribadisce che la questione non è esaminabile in cassazione per mancanza di autosufficienza
richiamato in relazione all'opponibilità della trascrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato sulla regolarità della nota di trascrizione; la Corte ribadisce che le irregolarità rilevano solo se producono incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto
richiamato per il principio secondo cui l'inesattezza dei dati nella nota di trascrizione comporta invalidità solo quando determini incertezza sugli elementi essenziali dell'atto o del rapporto
richiamato in tema di interesse ad agire; la censura è stata dichiarata inammissibile
indicato come norma processuale di ricorso per cassazione per violazione di legge; le censure sono state ritenute inammissibili
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte conferma che il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti in modo puntuale, pena inammissibilità
richiamato dalla parte ricorrente e dal giudice di merito in tema di esecuzione della confisca
richiamato come base del provvedimento esecutivo strettamente attuativo della sentenza di confisca
richiamato nel principio per cui il terzo che rivendica diritti sulla cosa confiscata deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione penale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la statuizione sul versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In cassazione, le censure fondate su atti e documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione e la rilevanza nel fascicolo, perché il controllo di legittimità non può essere svolto in modo esplorativo.
- Il giudice di merito interpreta la domanda in base al suo contenuto sostanziale e non alle sole espressioni letterali usate dalla parte; in cassazione tale operazione è censurabile solo nei limiti del travalicamento del petitum o per vizio di motivazione dedotto nei modi corretti.
- Il terzo che pretenda di far valere diritti su un bene sottoposto a confisca penale non può normalmente instaurare direttamente un giudizio civile per contestare il vincolo, dovendo prima attivare gli strumenti dinanzi al giudice penale dell'esecuzione, salvo che la controversia sulla proprietà venga poi rimessa al giudice civile nei casi previsti.
- La trascrizione è invalida per errori o omissioni nella nota solo quando tali inesattezze generino incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce; meri errori formali non bastano se l'identificazione del bene e dell'operazione è comunque agevole e univoca.
- La domanda di risarcimento del danno per illegittima trascrizione resta logicamente subordinata all'accertamento dell'illegittimità della trascrizione stessa; se le censure principali sono inammissibili, anche il motivo risarcitorio subordinato è inammissibile.
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