Sentenza del 26/05/2017 n. 13310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le cartelle di pagamento relative a IRPEF e ILOR per gli anni 1991, 1993 e 1994, derivanti da maggiori redditi di partecipazione imputati alla loro dante causa nella misura dell'8,33%. Hanno sostenuto che il debito fosse integralmente definito mediante il condono previsto dalla L. n. 289/2002 e hanno contestato sia la pretesa dell'Ufficio di richiedere il residuo 50% dell'imposta, sia la tempestività delle cartelle, notificate oltre cinque anni dalle sentenze richiamate. È stata inoltre denunciata l'insufficienza o assoluta mancanza di motivazione della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le ricorrenti non avessero interesse a contestare l'ampliamento della pretesa, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto l'effetto del condono sul 50% dell'importo, riducendo conseguentemente la pretesa. È stata confermata la debenza del restante 50% degli importi accertati in capo alla società, proporzionato alle quote sociali, mentre le sanzioni sono state considerate intrasmissibili agli eredi. La Corte ha escluso la decadenza prevista per le cartelle ordinarie, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
Il condono perfezionato dalle contribuenti ha definito il 50% dell'importo dovuto, ma non ha eliminato la quota residua dell'imposta.
D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 5-ter, coordinato con Legge n. 156 del 2005
Le disposizioni richiamate dalle ricorrenti non hanno comportato la decadenza dell'Amministrazione nel caso esaminato, poiché la pretesa era fondata su sentenze passate in giudicato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Il termine di decadenza per la messa in esecuzione degli atti amministrativi non si applica quando la cartella è fondata su una sentenza passata in giudicato.
Quando il diritto accertato deriva da una sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta anche per carenza di interesse, poiché la pretesa fiscale era stata ridotta dall'Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e insufficiente o contraddittoria motivazione sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Se una pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione non è normalmente soggetta ai termini di decadenza previsti per l'originario atto impositivo, ma al termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati.
- Un condono produce gli effetti previsti dalla specifica disciplina e dai pagamenti effettuati, ma non comporta necessariamente l'estinzione integrale del debito: occorre verificare quale percentuale o componente dell'imposta sia stata effettivamente definita.
- Nel reddito prodotto da una società di persone, l'accertamento del reddito sociale può riflettersi sui soci in proporzione alle rispettive quote, anche ai fini della successiva riscossione.
- Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, mentre l'obbligazione relativa all'imposta può essere trasmessa secondo le regole successorie.
- Una censura processuale richiede un interesse concreto e attuale; non è utile contestare una pretesa già ridotta dall'Amministrazione se il risultato richiesto non può apportare un ulteriore vantaggio.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di individuare i fatti rilevanti, la questione esaminata e le ragioni essenziali della decisione, anche se esposta in forma sintetica.
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