Cassazione Civile, Ordinanza n. 29847/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto protratto per circa dieci anni tra un dirigente medico e un'azienda regionale per l'emergenza sanitaria. La Corte d'appello aveva accertato che, pur essendo il rapporto formalmente articolato in una serie di collaborazioni coordinate e continuative, in concreto la prestazione si era svolta con modalità proprie della subordinazione: inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, turni e reperibilità predisposti dall'ente, uso di mezzi e attrezzature dell'azienda, continuità delle prestazioni, assenza di rischio economico e remunerazione commisurata alle ore lavorate. Su tale base erano state riconosciute differenze retributive e un risarcimento per abusiva reiterazione di rapporti a termine, poi ridotto in appello. Nel ricorso per cassazione l'azienda deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, sostenendo che la proroga delle collaborazioni era stata imposta dal blocco del turn over, dalle esigenze di garantire i livelli essenziali di assistenza e da provvedimenti del Commissario ad acta, oltre che dall'alta qualificazione professionale del medico; lamentava che la Corte territoriale avrebbe trascurato tali elementi e mal applicato la disciplina sui rapporti di collaborazione esterna nella pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non attaccasse in modo concreto la ratio della decisione di merito. La Corte d'appello aveva infatti compiuto un accertamento in fatto sulla natura del rapporto, valorizzando gli indici sintomatici della subordinazione emersi dal concreto svolgimento della prestazione, e tale valutazione era coerente con i principi consolidati in materia di qualificazione del rapporto di lavoro. Poiché la ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura della vicenda, il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'azienda alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 e 36 del d.lgs n. 165/2001
richiamato come parametro sulla legittimità del ricorso a collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione; la Corte non ne muta la portata, ma rileva che la questione astratta sulla possibilità di ricorrervi non incide sull'accertamento in concreto della subordinazione
art. 7 e 36 del d.lgs n. 165/2001
invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione e le conseguenze economiche del rapporto; la Cassazione osserva che la decisione di merito si fonda sulla concreta natura subordinata del rapporto
art. 1, comma 147, L. 228/2012
art. 1, comma 147 della Legge n. 228/2012
richiamato dalla ricorrente quale base normativa delle proroghe delle collaborazioni
art. 1, comma 174, L. 311/2004
art. 1, comma 174, della Legge 311/2004
indicato dalla ricorrente come disposizione sul blocco del turn over che avrebbe inciso anche sull'ente e sulla regione
ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto in ricorso, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di fatto della Corte territoriale
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità
collaboratori esterni ex art. 7 co. 6 d.lgs. 165/01
indicato come base formale delle collaborazioni esterne oggetto di causa
Massime di principio
- Quando la qualificazione di un rapporto di lavoro dipende da prestazioni intellettuali non agevolmente assoggettabili a eterodirezione, il criterio decisivo è l'assoggettamento al potere organizzativo del committente/datore, da verificare attraverso indici sussidiari e soprattutto mediante il concreto svolgimento del rapporto.
- La valutazione della subordinazione o autonomia del rapporto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione viola i criteri giuridici di qualificazione o si fonda su un errore di diritto, non quando si mira a ottenere una diversa lettura degli elementi fattuali.
- La durata pluriennale del rapporto, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, la predeterminazione di turni e reperibilità, l'uso di mezzi del datore e l'assenza di rischio economico costituiscono indici sintomatici rilevanti della subordinazione, specie se prevalenti rispetto agli elementi di autonomia formale.
- La possibile legittimità astratta del ricorso della pubblica amministrazione a collaborazioni esterne non esclude che, in concreto, il rapporto possa essere riqualificato come subordinato se le modalità effettive di svolgimento ne rivelano i caratteri tipici.
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