Cassazione Civile, Ordinanza n. 25927/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto la protezione internazionale e, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, narrando di essere fuggito dalla Nigeria (Edo State) per pressioni del secondo marito della madre, che voleva costringerlo a convertirsi all'islam, e per un incendio accidentalmente provocato nella sartoria in cui lavorava. Il tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato il rigetto, ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti per status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 16 direttiva 2013/32/UE e dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che la Corte territoriale aveva liquidato la vicenda come privata senza attivare il dovere di cooperazione istruttoria e senza porre domande chiarificatrici, nonché omettendo di acquisire informazioni aggiornate sul Paese di origine; (2) violazione degli artt. 5, 7 e 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007 per mancata acquisizione di informazioni sulla situazione della Nigeria; (3) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per omesso esame della domanda di protezione umanitaria e mancata verifica del collegamento tra la situazione soggettiva del richiedente e la condizione generale del Paese d'origine, che avrebbero integrato una condizione di vulnerabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congiuntamente inammissibili i primi due motivi perché generici e non realmente confrontati con la sentenza impugnata, non essendo stati riportati né i contenuti decisivi della decisione di appello né il motivo di gravame asseritamente disatteso; ha inoltre rilevato che il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni astratte sulla mancata cooperazione istruttoria o sull'omessa acquisizione di COI, ma deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, per mancato confronto con la decisione e per omessa trascrizione del motivo di appello relativo alla protezione umanitaria. Non sono state liquidate spese, poiché l'Amministrazione si era costituita tardivamente solo per partecipare all'eventuale discussione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere il dovere di cooperazione istruttoria del giudice nella valutazione della domanda di protezione internazionale.
art. 16 della Direttiva 2013/32/UE
È invocato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo del giudice di esaminare adeguatamente la domanda e di sviluppare il contraddittorio istruttorio.
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007
È invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della credibilità del richiedente e alla necessità di una cooperazione istruttoria officiosa.
artt. 5, 7 e 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007
Sono richiamati per sostenere l'erroneità della decisione che avrebbe omesso di acquisire informazioni sulla situazione del Paese di origine e di valutare il rischio di danno grave.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato per censurare l'omesso esame della protezione umanitaria e la mancata verifica della vulnerabilità individuale in collegamento con la situazione del Paese d'origine.
È citato con riferimento alla costituzione tardiva del Ministero al solo fine di partecipare all'eventuale discussione della causa.
La Corte richiama il canone della specificità della critica difensiva, osservando che il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con il motivo di appello e con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È menzionata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione che ha respinto domande di protezione internazionale non è sufficiente lamentare in modo astratto l'omessa cooperazione istruttoria o la mancata acquisizione di informazioni sul Paese di origine: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con i passaggi decisivi della decisione di merito.
- La censura di legittimità deve riportare e attaccare in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza d'appello; la critica generica, non dialogante con il provvedimento impugnato, è inammissibile.
- Quando si deduce l'omesso esame della protezione umanitaria, il ricorrente deve indicare concretamente la valutazione compiuta dal giudice di merito e il motivo di appello asseritamente disatteso, non essendo sufficiente affermare in via generale la sussistenza di una vulnerabilità.
- La mancata indicazione nel ricorso degli specifici contenuti della decisione impugnata e dei motivi d'appello impedisce alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.
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