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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21001/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione INVIM e della successiva cartella di pagamento emessa per il recupero dell'INVIM e dell'imposta di registro dovute in relazione a due compravendite immobiliari. Il giudice del rinvio aveva accolto l'appello del contribuente rilevando che né nell'avviso né nella cartella era indicato il calcolo degli interessi, pur consistenti e riferiti a un credito sorto molti anni prima, così da impedire al contribuente di controllare la pretesa. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione del d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, commi 2 e 2-bis, e 12, comma 3, sostenendo che la cartella ha contenuto vincolato e rinvia al ruolo, sicché non esisterebbe un obbligo normativo di indicare in cartella le modalità di calcolo degli interessi; inoltre lamenta che la CTR abbia annullato integralmente gli atti, benché l'eventuale vizio riguardasse solo gli interessi e non anche il resto della pretesa.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati: richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se la cartella è il primo atto riguardante la pretesa per interessi, deve indicare importo, base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo; tuttavia, se la motivazione sugli interessi è carente, il vizio determina invalidità parziale dell'atto limitatamente agli accessori, in forza del principio di conservazione. Perciò la sentenza impugnata viene cassata nella parte in cui ha annullato integralmente gli atti, e la causa viene decisa nel merito con annullamento degli atti impugnati solo per gli interessi applicati. Le spese di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il vizio denunciato in cassazione per contestare la corretta applicazione della disciplina sulla motivazione della cartella e sul contenuto degli atti tributari.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, commi 2 e 2-bis

    la cartella di pagamento ha contenuto vincolato e si collega al contenuto del ruolo reso esecutivo.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi del contenuto vincolato della cartella e dell'assenza di un obbligo di indicare le modalità di calcolo degli interessi.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto, per gli interessi maturati successivamente, mediante richiamo all'atto presupposto e indicazione dell'importo degli accessori.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    la motivazione dell'atto amministrativo è sufficiente se consente di comprendere la pretesa, senza necessità, per gli interessi, dei singoli saggi o del dettaglio del calcolo.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento segue un atto presupposto che ha già determinato il debito d'imposta e gli interessi sul tributo, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori maturati.
  • Se la cartella costituisce il primo atto con cui viene azionata la pretesa per interessi, essa deve indicare l'importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza da cui questi sono dovuti; non è invece necessario indicare i singoli saggi periodici o le modalità analitiche di calcolo.
  • Un vizio di motivazione che riguardi soltanto gli interessi non travolge l'intero atto impositivo, ma comporta invalidità parziale limitata agli accessori, in applicazione del principio di conservazione dell'atto per la parte autonoma non inficiata dal vizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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