Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26151/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IVA e IRAP emesso nei confronti di un soggetto che esercitava attività di ristorante, trattoria e pizzeria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo il maggior imponibile recuperato a tassazione; la CTR della Liguria aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale del contribuente, confermando la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla rideterminazione delle sanzioni; 2) mancanza di motivazione sulla medesima richiesta; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR ricalcolato le sanzioni alla luce di una precedente sentenza relativa agli anni 2003, 2004 e 2005; 4) violazione dell'art. 12, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere ricalcolato le sanzioni in considerazione della definizione agevolata delle sanzioni applicate per gli anni 2003 e 2004. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente richiesta di estinzione del processo e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite. Ha altresì escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio lo preclude.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, è rituale e determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di lite e non trova applicazione l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche se fondati su omessa pronuncia, difetto di motivazione o violazione di norme tributarie in materia di sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.