Cassazione Civile, Ordinanza n. 26151/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IVA e IRAP emesso nei confronti di un soggetto che esercitava attività di ristorante, trattoria e pizzeria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo il maggior imponibile recuperato a tassazione; la CTR della Liguria aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale del contribuente, confermando la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla rideterminazione delle sanzioni; 2) mancanza di motivazione sulla medesima richiesta; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR ricalcolato le sanzioni alla luce di una precedente sentenza relativa agli anni 2003, 2004 e 2005; 4) violazione dell'art. 12, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere ricalcolato le sanzioni in considerazione della definizione agevolata delle sanzioni applicate per gli anni 2003 e 2004. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente richiesta di estinzione del processo e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite. Ha altresì escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio lo preclude.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia
art. 36, comma 3, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la denunciata carenza della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per la dedotta mancanza di motivazione
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato in relazione al contenuto della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato per le doglianze di violazione di legge
art. 12, comma 7, ultimo periodo, d.lgs. n. 472 del 1997
dedotto come norma che avrebbe imposto la rideterminazione delle sanzioni alla luce di precedente giudicato/sentenza
art. 12, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 472 del 1997
dedotto come norma che avrebbe imposto la rideterminazione delle sanzioni in relazione alla definizione agevolata di precedenti annualità
art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
usato per affermare la ritualità della rinuncia, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225
richiamato quale base della definizione agevolata alla quale il ricorrente aveva aderito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, è rituale e determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di lite e non trova applicazione l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche se fondati su omessa pronuncia, difetto di motivazione o violazione di norme tributarie in materia di sanzioni.
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