Sentenza del 06/02/2015 n. 2212 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG, IRAP e ILOR per il 1997 e il 1999. Gli accertamenti traevano origine da indagini bancarie su conti intestati sia alla società sia a soggetti terzi collegati alla società. La contribuente ha contestato, tra l'altro, la validità della notifica dell'udienza, l'utilizzabilità dei movimenti su conti di terzi, la sufficienza degli elementi presuntivi sulla fittizietà delle intestazioni, la prova del rientro delle somme nella disponibilità sociale e l'applicazione dell'IVA alle cessioni all'esportazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notifica dell'udienza; inammissibili, per inosservanza dei requisiti processuali e per l'inadeguata formulazione dei quesiti, le censure relative ai conti intestati a terzi e alla motivazione della CTR; ha inoltre rilevato che tali censure miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Anche la doglianza IVA è stata dichiarata inammissibile, poiché l'eventuale omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
consente di porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati relativi ai rapporti intrattenuti con le banche se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza fiscale
Le presunzioni bancarie operano direttamente per i conti intestati al contribuente. Per i conti intestati a terzi, l'Amministrazione deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, la fittizietà dell'intestazione o la sostanziale riconducibilità dei conti al contribuente accertato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8
per le cessioni all'esportazione ... sono effettuate senza il pagamento dell'imposta
Le cessioni all'esportazione possono essere non imponibili ai fini IVA, ma tale regime non esclude necessariamente l'accertamento di ricavi occultati derivanti da doppia fatturazione o dalla diversa indicazione dei corrispettivi.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 5
chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali
La sanzione per l'indicazione di dati non veritieri nelle fatture o nelle dichiarazioni doganali può concorrere con l'accertamento di ricavi non dichiarati quando l'Amministrazione contesta l'occultamento di corrispettivi effettivamente riscossi.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda
L'eventuale mancata pronuncia su una specifica domanda o eccezione deve essere censurata come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., non genericamente come violazione della disciplina sostanziale.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Nel regime applicabile ratione temporis, i motivi di ricorso per cassazione dovevano contenere quesiti di diritto o momenti di sintesi specifici e riferiti alla concreta decisione impugnata; quesiti astratti, generici o circolari comportavano l'inammissibilità.
La notifica postale presso il domicilio eletto può ritenersi validamente eseguita quando l'avviso di ricevimento è sottoscritto all'indirizzo del destinatario, anche con grafia illeggibile, salvo prova contraria o querela di falso, se non risulta la consegna a soggetto estraneo alle categorie autorizzate.
Massime di principio
- I movimenti bancari su conti intestati a terzi non sono automaticamente imputabili al contribuente: l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi concreti che dimostrino la fittizietà dell'intestazione o la riconducibilità sostanziale del conto al soggetto accertato.
- La pluralità dei conti, i legami societari o familiari, il transito di operazioni della società, il successivo rientro delle somme e l'assenza di giustificazioni da parte degli intestatari possono, valutati complessivamente, integrare una prova presuntiva sufficiente.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del peso o della concludenza dei documenti e degli indizi già esaminati dal giudice di merito, salvo effettivi vizi giuridici o motivazionali nei limiti ammessi.
- I motivi di ricorso devono indicare con precisione l'errore commesso dal giudice e collegarlo ai fatti concreti della controversia; quesiti astratti o meramente ripetitivi dei principi normativi possono essere dichiarati inammissibili.
- La non imponibilità IVA delle esportazioni non impedisce di accertare ricavi occultati quando vi siano elementi che dimostrino una doppia fatturazione o l'indicazione di corrispettivi inferiori a quelli realmente riscossi.
- Se il giudice non esamina una specifica eccezione, la censura deve essere formulata come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., purché l'eccezione sia stata tempestivamente proposta e riproposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Un giudicato relativo ad altri periodi d'imposta non si estende automaticamente a fatti, rimesse bancarie o fatture differenti, anche quando riguardi le stesse parti e contestazioni analoghe.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2183 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2191 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2203 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →