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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di un giudicato che aveva accertato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro giornalistico intercorso con una società poi incorporante/cessionaria del ramo, nonché dalla successiva richiesta datoriale di riprendere servizio. Il giornalista oppose eccezione di inadempimento, ritenendo che la società non stesse offrendo una effettiva reintegrazione alle condizioni contrattuali e professionali già riconosciute, poiché gli veniva prospettato un reinserimento come collaboratore fisso anziché come redattore, con una retribuzione drasticamente inferiore e senza indicazioni puntuali su orario, turni e sede. La società reagì con licenziamento disciplinare per la mancata ripresa del servizio. In cassazione la società dedusse: 1) violazione del giudicato sostanziale e dell'art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse confuso qualifica convenzionale e mansioni e avesse ordinato una reintegra in una sede redazionale inesistente; 2) violazione degli artt. 1460, 1175 e 1375 c.c., contestando la legittimità del rifiuto del lavoratore di riprendere la prestazione; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 18 l. n. 300/1970, censurando la tutela reintegratoria riconosciuta nonostante il rifiuto totale di prestare attività lavorativa. L'INPGI resistette per le statuizioni contributive collegate alle somme riconosciute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'eccezione di inadempimento opposta dal lavoratore era legittima, non abusiva e coerente con i principi di buona fede: il datore non aveva offerto una reintegrazione effettiva alle condizioni spettanti, ma un inquadramento deteriore e una retribuzione fortemente ridotta. Ha quindi confermato l'illegittimità del licenziamento disciplinare, la reintegra e la tutela risarcitoria attenuata ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, nonché le statuizioni economiche e contributive conseguenti anche nei confronti dell'ente previdenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il thema del giudicato, ma la censura è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non avesse violato il giudicato formatosi sul rapporto di lavoro.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale non è stato ritenuto vulnerato dalla ricostruzione della Corte d'appello, che ha interpretato correttamente gli effetti della precedente sentenza inter partes.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è legittima se il rifiuto della prestazione, valutato in concreto, non è contrario a buona fede ed è sorretto da seria disponibilità all'adempimento; il lavoratore può opporla quando il datore non adempia correttamente agli obblighi di reintegrazione.

  • art. 1175 c.c.

    Usato come parametro di correttezza dell'esercizio dell'eccezione di inadempimento e del comportamento delle parti nel rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del rapporto costituisce criterio decisivo per valutare la legittimità del rifiuto del lavoratore e l'eventuale abuso del diritto di autotutela.

  • art. 2103 c.c.

    Il datore, nel riammettere in servizio il lavoratore, deve rispettare le precedenti condizioni di mansioni e inquadramento, salvo legittime modifiche consentite dalla norma; un'offerta peggiorativa non soddisfa l'obbligo di reintegrazione.

  • art. 18, comma 4, legge n. 300/1970

    In caso di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto contestato comprende anche il fatto materialmente sussistente ma privo di illiceità; ciò giustifica la tutela reintegratoria attenuata.

  • art. 1, comma 42, lett. b), legge n. 92 del 2012

    Richiamata quale modifica normativa dell'art. 18 St. lav. applicata al caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nel rapporto di lavoro è legittima quando il lavoratore rifiuta la prestazione solo in presenza di un previo inadempimento datoriale rilevante, e il rifiuto, valutato nelle concrete circostanze, non risulta contrario a buona fede né abusivo.
  • Nel valutare la legittimità del rifiuto del lavoratore di riprendere servizio, il giudice di merito deve considerare se il datore abbia effettivamente offerto la reintegrazione alle condizioni contrattuali e professionali spettanti, comprese qualifica, mansioni, sede e trattamento economico; un'offerta sostanzialmente deteriore può giustificare il rifiuto.
  • Se il comportamento contestato al lavoratore consiste nel non eseguire un ordine datoriale illegittimo o non conforme agli obblighi di reintegrazione, il fatto contestato nel licenziamento disciplinare può essere qualificato come insussistente ai fini dell'art. 18 St. lav. perché privo del carattere di illiceità.
  • Ai fini dell'art. 18, comma 4, St. lav., l'"insussistenza del fatto" comprende anche l'ipotesi in cui il fatto materiale sia avvenuto ma sia giustificato o non illecito, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
  • In presenza di un precedente giudicato sul rapporto di lavoro, la sua corretta interpretazione deve tener conto non solo della qualifica nominale, ma anche delle concrete condizioni economiche e professionali che il giudicato impone di rispettare nella riammissione in servizio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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