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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19106/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, su un immobile confinante, di una sopraelevazione in aderenza all'edificio delle attrici, ritenuta da queste in violazione delle distanze legali e idonea a chiudere due aperture presenti sulla facciata del loro fabbricato. In primo grado il tribunale aveva qualificato tali aperture come vedute, ordinando l'arretramento della costruzione fino a 10 metri e condannando soltanto l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni. In appello, su impugnazione delle società subentrate nella proprietà dell'immobile, la Corte territoriale ha invece qualificato le aperture come semplici luci, escludendo l'applicabilità della distanza di 10 metri tra pareti finestrate prevista dal D.M. 1444/1968 e ritenendo consentita la costruzione in aderenza ai sensi del regolamento edilizio locale. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse immotivatamente disatteso la c.t.u. che aveva ritenuto le aperture delle vedute e non avesse spiegato perché la grata non consentisse l'affaccio; il secondo per violazione degli artt. 900, 901, 904 e 907 c.c. e dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sostenendo che la disciplina sulle distanze si applicasse anche in presenza di aperture lucifere; il terzo per violazione dell'art. 45 del regolamento edilizio comunale, assumendo che la Corte di merito non avesse correttamente distinto tra pareti cieche e finestre cieche. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato che la notificazione del ricorso alla società D'Agliano s.n.c., già parte del giudizio di appello, era rimasta senza esito e non era stata riattivata con ulteriore impulso notificatorio, rendendo la notifica meramente tentata e quindi inesistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del ricorso alla D'Agliano s.n.c., effettuata a mezzo posta ma non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario presso la sede risultante dalla visura camerale, non fosse stata successivamente riattivata dalle ricorrenti con ulteriori attività idonee a portarla a compimento. In assenza di consegna o di un esito positivo della notifica, e non essendo stata ripresa tempestivamente la procedura notificatoria, l'ordine di notifica impartito con ordinanza interlocutoria doveva considerarsi ineseguito. Ne è derivata l'inammissibilità dell'intero ricorso, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato come norma asseritamente violata per la valutazione delle prove; la Corte non esamina nel merito il motivo perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di rituale notificazione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per veicolare la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento; non è scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 900 c.c.

    Richiamato tra le norme sulle luci e vedute, ma il relativo motivo non è esaminato nel merito.

  • art. 901 c.c.

    Richiamato tra le norme sulle luci e vedute, ma il relativo motivo non è esaminato nel merito.

  • art. 904 c.c.

    Richiamato tra le norme sulle distanze per aperture; il motivo resta assorbito.

  • art. 907 c.c.

    Richiamato per le distanze tra costruzioni e vedute; il motivo resta assorbito.

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione della distanza di dieci metri; la Corte non affronta il tema per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 45 del regolamento edilizio del Comune di Viareggio

    Richiamato come base della decisione di merito sulla costruzione in aderenza; la Corte di cassazione non valuta il motivo per l'inammissibilità.

  • L. 53/1994

    Indicata come modalità della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale.

  • art. 9 L. 890/1982

    Richiamato con riferimento al mero deposito dell'atto presso l'ufficio postale ai fini di un'eventuale restituzione, ritenuto insufficiente a perfezionare la notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato da versare in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto processuale, da eseguire entro termine perentorio, non si conclude positivamente per cause non imputabili al richiedente, la parte ha l'onere di riattivare senza indugio il procedimento notificatorio, con una diligenza ragionevolmente tempestiva rispetto all'esito negativo conosciuto o conoscibile.
  • La notificazione che resti soltanto tentata, senza conseguire alcuno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento e senza successiva riattivazione del procedimento, deve considerarsi omessa e quindi inesistente.
  • L'ordine della Corte di integrare il contraddittorio o di notificare il ricorso non può ritenersi adempiuto se la parte si limita al primo tentativo di notifica andato a vuoto e non compie ulteriori attività idonee a completarlo.
  • In sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per vizio della notificazione assorbe l'esame dei motivi di merito, anche se articolati come violazione di norme sostanziali e processuali.
  • Ai fini della regolarità della notifica, il mero deposito dell'atto presso l'ufficio postale in vista della possibile restituzione non equivale al perfezionamento della consegna né sana l'assenza di un esito notificatorio positivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniConformità urbanistica e catastaleCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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