Cassazione Civile, Ordinanza n. 24795/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso relativo all'ICI per l'anno 2000 emesso dal Comune su un'unità immobiliare dei contribuenti. In primo grado il ricorso era stato accolto, poi la CTR ha accolto l'appello del Comune ritenendo legittimo il recupero del tributo e affermando che la variazione della rendita catastale ottenuta tramite procedura DOCFA nel 2004 non poteva avere efficacia retroattiva. I contribuenti, quali eredi del proprietario originario, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto la violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che il Comune aveva illegittimamente mutato in corso di causa la pretesa originaria, trasformando un avviso fondato su omesso denuncia e omesso versamento in un avviso per insufficiente versamento, con alterazione del petitum e della causa petendi; con il secondo hanno denunciato la violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, lamentando che la CTR avesse trascurato l'esito dei vari procedimenti sul classamento catastale e che la rendita definitivamente attribuita all'immobile fosse diversa da quella considerata dall'ente impositore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che la motivazione degli atti impositivi deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, a tutela del diritto di difesa del contribuente, e che nel caso concreto il Comune aveva introdotto in giudizio una pretesa diversa, fondata su presupposti fattuali e giuridici non coincidenti con quelli dell'originario avviso. Tale modifica non era una consentita emendatio libelli, ma una nuova contestazione sostanziale, non desumibile nemmeno dalla disciplina sul recupero della maggiore imposta in base a rendita definitiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.
art. 3, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241
è richiamato quale norma sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
gli atti dell'amministrazione finanziaria devono contenere una motivazione idonea a consentire la difesa del contribuente e a delimitare l'oggetto della pretesa.
artt. 24 e 113 Cost.
sono richiamati a fondamento della tutela del diritto di difesa e dell'effettività del controllo giurisdizionale sull'azione amministrativa.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 1, 16 e 18
la procedimentalizzazione delle violazioni tributarie non consente al giudice di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito rispetto a quella oggetto dell'atto.
art. 74, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342
consente ai Comuni di recuperare la differenza d'imposta tra rendita presunta e rendita definitiva, ma solo nei limiti della pretesa effettivamente azionata; nel caso concreto non era applicabile per sanare la diversa contestazione introdotta in giudizio.
art. 5, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
è richiamato come norma sull'ICI oggetto del secondo motivo, ma la Corte lo assorbe senza svilupparne una specifica interpretazione decisoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione dell'avviso deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, perché solo così il contribuente può esercitare compiutamente il diritto di difesa e il giudice può verificare la legittimità dell'atto nei limiti della contestazione originaria.
- L'Amministrazione non può, nel corso del giudizio, sostituire la pretesa originaria con una diversa fondata su presupposti di fatto e di diritto differenti, poiché ciò comporta una modifica sostanziale dell'oggetto del processo e non una semplice emendatio libelli.
- La violazione dell'obbligo di versamento di un tributo e la violazione degli obblighi dichiarativi costituiscono fattispecie ontologicamente diverse; non è quindi consentito ricondurre d'ufficio una contestazione all'altra quando l'atto impositivo originario ne denunciava una sola.
- La disciplina procedimentale delle sanzioni tributarie non consente al giudice di introdurre o riqualificare d'ufficio un illecito diverso da quello contestato dall'ufficio impositore.
- La rettifica della pretesa fiscale in base alla rendita catastale definitiva è possibile solo entro i limiti dell'atto impositivo emesso e dei presupposti effettivamente posti a base della richiesta tributaria.
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