Cassazione Civile, Ordinanza n. 14809/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2008 notificato a una società, fondato sull’assunto che alcune operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, con conseguente diniego della detrazione IVA e contestazione anche del regime di non imponibilità per operazioni intracomunitarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo provata la normale diligenza e il mancato coinvolgimento nella frode; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, affermando che non fosse dimostrata la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla non imponibilità IVA per avere la CTR applicato l’art. 41 d.l. 331/1993 in assenza del presupposto di una vera cessione intracomunitaria, essendo le fatture emesse verso mere cartiere; (2) violazione delle norme sulla detrazione IVA e sull’onere della prova per avere la CTR ritenuto provata la buona fede della società senza corretta applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle regole sulla consapevolezza del destinatario nelle operazioni soggettivamente inesistenti; (3) omesso esame di fatti decisivi, relativi a circostanze indicate dall’Ufficio per escludere la buona fede della contribuente. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, osservando che la CTR non aveva correttamente ripartito e applicato l’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, facendo invece riferimento a elementi irrilevanti come regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della documentazione di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la sentenza d’appello non si è attenuta al corretto criterio di riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità, con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; solo a quel punto grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile. La CTR aveva invece valorizzato elementi non decisivi secondo la giurisprudenza consolidata e aveva applicato in modo improprio il principio di buona fede.
Norme richiamate
La non imponibilità per operazioni intracomunitarie presuppone una effettiva cessione intracomunitaria; non può essere applicata se il presupposto materiale e giuridico manca perché le operazioni sono riconducibili a mere cartiere.
art. 21 comma 7 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato insieme all’art. 41 d.l. 331/1993 per escludere la corretta applicazione del regime invocato dalla contribuente in assenza dei presupposti sostanziali dell’operazione.
art. 19 comma 1 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non spetta quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza, della frode.
art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato per la legittimità del recupero dell’imposta in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e della relativa prova da parte dell’Ufficio.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere della prova è così distribuito: l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; solo dopo grava sul contribuente la prova della propria massima diligenza.
La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere anche presuntiva, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici; non sono sufficienti affermazioni generiche o il solo richiamo alla formalmente regolare documentazione contabile.
- Una volta assolto tale onere da parte dell’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in modo proporzionato alle circostanze concrete.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità delle fatture, dei pagamenti o della contabilità non è di per sé decisiva, né lo è la mera presenza di documenti di trasporto, poiché il punto controverso non è la materialità della prestazione ma l’identità del soggetto che l’ha effettivamente resa.
- Il principio di buona fede, da solo, non può sostituire il corretto accertamento del riparto dell’onere probatorio nelle frodi IVA.
- Se il giudice di merito applica un criterio probatorio non conforme alla giurisprudenza consolidata, la sentenza è cassabile per violazione di legge e la causa va rinviata per nuovo esame dei fatti alla luce del corretto standard probatorio.
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