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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14809/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2008 notificato a una società, fondato sull’assunto che alcune operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, con conseguente diniego della detrazione IVA e contestazione anche del regime di non imponibilità per operazioni intracomunitarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo provata la normale diligenza e il mancato coinvolgimento nella frode; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, affermando che non fosse dimostrata la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla non imponibilità IVA per avere la CTR applicato l’art. 41 d.l. 331/1993 in assenza del presupposto di una vera cessione intracomunitaria, essendo le fatture emesse verso mere cartiere; (2) violazione delle norme sulla detrazione IVA e sull’onere della prova per avere la CTR ritenuto provata la buona fede della società senza corretta applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle regole sulla consapevolezza del destinatario nelle operazioni soggettivamente inesistenti; (3) omesso esame di fatti decisivi, relativi a circostanze indicate dall’Ufficio per escludere la buona fede della contribuente. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, osservando che la CTR non aveva correttamente ripartito e applicato l’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, facendo invece riferimento a elementi irrilevanti come regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della documentazione di trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la sentenza d’appello non si è attenuta al corretto criterio di riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità, con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; solo a quel punto grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile. La CTR aveva invece valorizzato elementi non decisivi secondo la giurisprudenza consolidata e aveva applicato in modo improprio il principio di buona fede.

Norme richiamate

  • art. 41 d.l. 331/1993

    La non imponibilità per operazioni intracomunitarie presuppone una effettiva cessione intracomunitaria; non può essere applicata se il presupposto materiale e giuridico manca perché le operazioni sono riconducibili a mere cartiere.

  • art. 21 comma 7 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato insieme all’art. 41 d.l. 331/1993 per escludere la corretta applicazione del regime invocato dalla contribuente in assenza dei presupposti sostanziali dell’operazione.

  • art. 19 comma 1 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA non spetta quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza, della frode.

  • art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per la legittimità del recupero dell’imposta in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e della relativa prova da parte dell’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere della prova è così distribuito: l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; solo dopo grava sul contribuente la prova della propria massima diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.

  • art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
  • La prova della consapevolezza del destinatario può essere anche presuntiva, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici; non sono sufficienti affermazioni generiche o il solo richiamo alla formalmente regolare documentazione contabile.
  • Una volta assolto tale onere da parte dell’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in modo proporzionato alle circostanze concrete.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità delle fatture, dei pagamenti o della contabilità non è di per sé decisiva, né lo è la mera presenza di documenti di trasporto, poiché il punto controverso non è la materialità della prestazione ma l’identità del soggetto che l’ha effettivamente resa.
  • Il principio di buona fede, da solo, non può sostituire il corretto accertamento del riparto dell’onere probatorio nelle frodi IVA.
  • Se il giudice di merito applica un criterio probatorio non conforme alla giurisprudenza consolidata, la sentenza è cassabile per violazione di legge e la causa va rinviata per nuovo esame dei fatti alla luce del corretto standard probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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