Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11279/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due atti di recupero IVA relativi agli anni d’imposta 2020 e 2021 emessi nei confronti di una società, quale destinatario registrato, per asserita responsabilità solidale con l’acquirente in relazione al mancato versamento dell’IVA sugli acquisti di carburante effettuati da un terzo. Secondo l’Ufficio, l’immediato assolvimento dell’imposta era stato evitato in ragione di una polizza fideiussoria risultata contraffatta. La società aveva impugnato gli atti e la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso. In appello, la CGT di secondo grado della Campania aveva invece accolto l’appello incidentale della società, ritenendo assorbito quello principale dell’Agenzia, perché gli atti di recupero erano stati emessi prima del decorso di sessanta giorni dall’accesso dei verificatori nei locali dell’impresa, senza il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano gli atti di recupero e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 24 Cost., per avere il giudice di appello erroneamente qualificato gli atti come non meramente liquidatori; 2) violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che il termine dilatorio era stato in realtà rispettato; 3) violazione dell’art. 1, comma 938, l. n. 205/2017, in relazione alla prova di resistenza gravante sulla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, dopo un accesso istantaneo finalizzato all’acquisizione di documentazione presso la sede dell’impresa, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 decorra dal verbale di accesso e non richieda la redazione di un distinto verbale di chiusura delle operazioni; nel caso concreto, tra l’accesso del 22 dicembre 2020 e l’emissione degli atti del 21 giugno 2021 era trascorso un periodo ampiamente superiore a sessanta giorni. Il terzo motivo è rimasto assorbito, perché la questione della prova di resistenza diventava irrilevante una volta esclusa la violazione del termine dilatorio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 937 e 938, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Richiamati come disciplina degli atti di recupero e della responsabilità connessa; la Corte non accoglie la censura dell’Agenzia sulla natura degli atti, ma non sviluppa una diversa interpretazione sostanziale di tali commi perché il motivo è rigettato per difetto di specificità e per contrasto con la natura impositiva già affermata dalla giurisprudenza.

  • art. 1, comma 422, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Norma richiamata nel primo motivo dall’Agenzia quale base degli atti di recupero; la Corte non ne trae una diversa conclusione decisiva.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali; la Corte non ne fa applicazione autonoma, essendo assorbente la disciplina interna e unionale sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non lo valorizza autonomamente nella soluzione della controversia.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Per accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima di sessanta giorni dal rilascio della copia del verbale di chiusura; la violazione determina illegittimità dell’atto salvo specifiche ragioni di urgenza. Il termine decorre dal verbale di accesso anche in caso di accesso istantaneo finalizzato all’acquisizione di documenti, senza necessità di un ulteriore verbale di chiusura.

  • art. 1, comma 421, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Richiamato dalla Corte per affermare, in linea con la giurisprudenza precedente, che gli avvisi di recupero hanno natura di atti impositivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • Cass., Sez. U., n. 18184/2013

    Affermato il principio per cui la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni rende illegittimo l’atto emesso ante tempus, salvo urgenza, in funzione del contraddittorio procedimentale.

  • Cass., Sez. U., n. 24823/2015

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati l’obbligo sussiste, ma il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, secondo la c.d. prova di resistenza.

  • Cass. nn. 701 e 702/2019

    La nullità per violazione del termine dilatorio riguarda anche l’IVA, ma solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività.

  • Cass. n. 17818/2022

    Il processo verbale di chiusura delle operazioni, ai fini dell’art. 12, comma 7, si riferisce alla conclusione delle verifiche svolte nei locali dell’impresa; non occorre un diverso verbale se le operazioni sono completate presso gli uffici dell’ente impositore.

  • Cass. n. 4726/2023

    Il termine dilatorio decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, a prescindere dal loro contenuto o dalla loro denominazione formale.

  • Cass. n. 25681/2022

    Anche gli accessi istantanei, finalizzati all’acquisizione di documentazione fiscale, sono assistiti dalle garanzie formali previste dallo Statuto del contribuente.

  • Cass. nn. 12094/2019 e 11589/2021

    Negli accessi istantanei è sufficiente che il verbale indichi i documenti prelevati; il termine dilatorio decorre dal rilascio della copia del verbale e non è necessario un ulteriore processo verbale di contestazione.

Massime di principio

  • Gli avvisi di recupero in materia tributaria, quando fondati su un’attività istruttoria e ricognitiva dell’Ufficio, possono avere natura di atti impositivi e non essere qualificati come meri atti liquidatori; la contestazione di tale natura deve però essere specifica e sorretta dalla riproduzione del contenuto rilevante degli atti impugnati.
  • In caso di accesso, ispezione o verifica svolti nei locali dell’impresa, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dal verbale di accesso o dal verbale comunque denominato che chiude l’operazione, senza necessità di un autonomo e ulteriore verbale di chiusura, anche quando l’accesso sia finalizzato solo all’acquisizione di documenti.
  • La violazione del termine di sessanta giorni comporta l’illegittimità dell’atto impositivo soltanto nei casi in cui la garanzia procedimentale trovi effettiva applicazione; negli accertamenti a tavolino vale invece la diversa disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio per i tributi armonizzati e non per quelli non armonizzati, con possibile operatività della prova di resistenza.
  • Per gli accessi istantanei è sufficiente la verbalizzazione dei documenti acquisiti; il mancato rilascio di un distinto processo verbale di chiusura non impedisce la decorrenza del termine dilatorio, se il contribuente ha ricevuto il verbale di accesso.
  • Quando la questione pregiudiziale del contraddittorio risulta correttamente risolta nel senso dell’applicabilità dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, diventa superfluo esaminare la prova di resistenza allegata dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.