Cassazione Civile, Ordinanza n. 04313/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione e la cartella di pagamento in esso indicata, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite quel documento e contestando la regolarità della notificazione della cartella e del prodromico atto di recupero. La CTR aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo inammissibile l'originario ricorso perché, in appello, era stata acquisita prova di una precedente regolare notifica di un atto di recupero consegnato a un familiare convivente. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 325 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate fosse tardivo perché proposto oltre trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, qualificando l'atto come intervento volontario. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della notifica dell'atto di recupero eseguita a mezzo posta, assumendo che, essendo stato consegnato al fratello del destinatario, avrebbe dovuto essere inviata la raccomandata informativa prevista dall'art. 7, comma 3, l. 890/1982. Le parti pubbliche hanno resistito e, a loro volta, proposto ricorso incidentale su tre questioni: irregolarità della notifica della cartella per provenienza da indirizzo PEC non tratto da pubblici elenchi, inammissibilità delle censure del contribuente sulla notifica perché da far valere con motivi aggiunti, e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'Agenzia delle Entrate, già chiamata in causa nel giudizio di primo grado, poteva proporre appello incidentale nel termine speciale di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale previsto dal d.lgs. 546/1992; inoltre, nel processo tributario il termine breve per impugnare la sentenza è di sessanta giorni e, nel caso concreto, la scadenza cadeva di sabato, con proroga al lunedì successivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che, per la notificazione a mezzo posta dell'atto avvenuta il 26 novembre 2018, la disciplina applicabile ratione temporis non prevedeva l'obbligo di inviare la raccomandata informativa in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario; tale obbligo era stato reintrodotto solo dal 1° gennaio 2019. Le ulteriori censure contenute nella memoria sono state dichiarate inammissibili perché la memoria non può introdurre motivi nuovi. Quanto al ricorso incidentale delle parti pubbliche, la Corte lo ha dichiarato assorbito perché le parti resistenti erano totalmente vittoriose in appello e il ricorso incidentale riguardava questioni preliminari o pregiudiziali che restavano prive di interesse dopo il rigetto del ricorso principale. Il contribuente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La memoria depositata nel procedimento camerale non può introdurre censure nuove non tempestivamente proposte con il ricorso.
Nel processo tributario il termine breve per l'impugnazione della sentenza è coordinato con la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992; il richiamo del ricorrente al termine ordinario di trenta giorni è stato ritenuto non pertinente.
Richiamato per il termine breve di impugnazione, ma nel caso concreto prevale la disciplina speciale tributaria.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
La preclusione prevista per chi interviene o è chiamato in causa riguarda l'impugnazione dell'atto tributario, non della sentenza che definisce il giudizio.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello incidentale della parte pubblica nel processo tributario va proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiama per le impugnazioni tributarie la disciplina del titolo III, capo I, libro II c.p.c., salvo quanto disposto dal decreto, confermando il termine speciale dell'art. 23.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili alle impugnazioni tributarie le norme del codice di procedura civile salvo le deroghe speciali del decreto.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine breve per impugnare le sentenze tributarie è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.
Se la scadenza del termine cade di sabato, essa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha deciso in base all'art. 7 della stessa legge nella versione applicabile ratione temporis.
come sostituito dall'art. 1, comma 461, l. n. 205 del 2017
Nel testo vigente dal 1° gennaio 2018 non prevedeva la raccomandata informativa in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario; tale previsione è stata ripristinata solo dal 1° gennaio 2019.
art. 1, comma 461, l. n. 205 del 2017
Ha sostituito l'art. 7 l. 890/1982 introducendo la disciplina temporaneamente applicabile al momento della notifica contestata.
art. 1, comma 813, lett. c), l. n. 145 del 2018
Ha reintrodotto, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione quando il piego non sia consegnato personalmente.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la notifica della cartella di pagamento via PEC; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere che le censure sulla notifica della cartella avrebbero dovuto essere proposte con motivi aggiunti; motivo assorbito.
Richiamato per denunciare motivazione apparente della sentenza d'appello; motivo assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo sulla notificazione, ma non ha condotto all'accoglimento della censura.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state qualificate secondo i diversi vizi di legittimità denunciati, ma sono risultate infondate o assorbite.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte chiamata in causa o intervenuta nel giudizio di primo grado può impugnare la sentenza con appello incidentale nel termine speciale di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale; la preclusione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 riguarda l'impugnazione dell'atto, non della sentenza.
- Per le impugnazioni delle sentenze tributarie prevale la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992 sul codice di procedura civile, salvo espresso rinvio; in particolare, il termine breve è di sessanta giorni e non di trenta.
- Se il termine processuale scade di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
- In tema di notificazione a mezzo posta degli atti tributari, la disciplina applicabile va verificata ratione temporis: l'obbligo di raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario esiste solo se previsto dalla versione della legge vigente al momento della notifica.
- La memoria depositata nel rito camerale di cassazione non può introdurre motivi nuovi o censure tardive rispetto al ricorso originario.
- Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa su questioni preliminari o pregiudiziali ha natura condizionata e resta assorbito se il ricorso principale viene rigettato.
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