Cassazione Civile, Sentenza n. 14893/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2006: l'Ufficio aveva contestato la natura fittizia della società e il suo ruolo di soggetto interposto in operazioni immobiliari, con recupero di IVA indebitamente detratta e disconoscimento della deducibilità di costi risultanti da fatture (in particolare due versamenti da Credsec S.p.A. e due fatture emesse da Trade Estate Consulting s.r.l.). In parallelo l'Agenzia impugnava la sentenza di revocazione che aveva annullato la precedente statuizione di appello, deducendo errori di fatto e omissioni di pronuncia su specifici rilievi.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Quanto al ricorso n. 23999/16 (Agenzia) ha accolto il motivo che denunciava l'erronea revocazione per presunto "errore di fatto" su punto già controverso: la sentenza di revocazione è stata cassata. Quanto al ricorso n. 26485/15 proposto dalla società, la Corte ha rigettato il ricorso principale (mantenendo la statuizione di legittimità dell'avviso in relazione alla natura fittizia e al disconoscimento dell'IVA) ma ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia, censurando l'omessa pronuncia della Commissione regionale sul rilievo relativo a due fatture emesse dalla Trade Estate Consulting s.r.l.; su questo punto la sentenza di appello è stata cassata e il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Sono state rigettate le altre censure della società.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. 27 luglio 1993, n. 537
La norma era richiamata nella controversia come possibile fondamento del recupero: il giudice ha esaminato la rilevanza della richiamata disciplina rispetto alla qualificazione delle contestazioni, rilevando la distinzione tra rilievi fondati su inesistenza delle operazioni e quelli fondati sulla disciplina dell'art. 14(4-bis).
art. 64, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte interpreta il requisito di ammissibilità della revocazione richiamando la giurisprudenza secondo cui la non impugnabilità sul punto si riferisce alle preclusioni di merito e non semplicemente alla scadenza del termine per impugnare; ciò consente in linea di principio la revocazione anche se è stato proposto ricorso per cassazione.
art. 9, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
"Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile"
La modifica è stata ritenuta utile a chiarire che le sentenze delle commissioni tributarie possono essere oggetto di revocazione ex art. 395 c.p.c.; la Corte la utilizza come supporto interpretativo per legittimare la revocazione anche in presenza di ricorsi di legittimità.
Regole sulla revocazione per errore di fatto: la Corte ribadisce che l'errore di fatto dedotto ai sensi dell'art. 395 n.4 non può riguardare punti che sono stati controversi e decisi nel giudizio, altrimenti la revocazione è inammissibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento dei motivi di cassazione per nullità della motivazione e violazione delle norme sul procedimento; la Corte accoglie motivi fondati su mancata o errata pronuncia su questioni proposte in appello.
Richiamato per il principio di non interferenza tra giudizio di merito (revocazione) e giudizio di legittimità e per la facoltà del giudice di merito di sospendere i termini per la cassazione in presenza di revocazione non manifestamente infondata.
Richiesto con riferimento al dovere del giudice di decidere su tutte le questioni proposte: la Corte ha censurato omissioni di pronuncia quando emergono dagli atti e sono rilevanti per la decisione.
art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma sul diritto alla detrazione IVA: la Corte ha richiamato il principio che la detrazione spetta solo per beni/servizi effettivamente utilizzati per operazioni imponibili e forniti da un soggetto passivo; fatture meramente cartolari non permettono la detrazione.
art. 17, Direttiva 77/388/CEE (principio di neutralità IVA)
La Corte conferma che il principio di neutralità non impedisce di negare la detrazione quando l'operazione imponibile non è stata effettivamente realizzata verso le parti apparenti; la neutralità non impone trattamento uguale tra chi ha effettuato operazioni reali e chi ha solo documentazione fittizia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione del contributo unificato residuo a carico della ricorrente; la Corte dà atto della necessità di ulteriore versamento.
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" ex art. 395 c.p.c. è inammissibile se l'errore concerne un punto che è stato controverso e sul quale il giudice si è già pronunciato; non può essere usata per riesaminare il merito delle valutazioni probatorie.
- È possibile che una sentenza di revocazione sia proposta anche quando sia stato proposto ricorso per cassazione: l'ammissibilità va valutata sulla base delle preclusioni di merito e non sulla mera scadenza dei termini per impugnare.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i rilievi oggetto di deduzione in appello; l'omessa pronuncia su un motivo rilevante determina cassazione e rinvio.
- Il diritto alla detrazione IVA richiede che le operazioni siano effettivamente reali e che i beni/servizi siano utilizzati per operazioni imponibili: fatture "cartolari" non danno diritto alla detrazione.
- La qualificazione di una società come "soggetto interposto" o "fittizio" può giustificare il recupero dell'IVA e la disconoscimento delle detrazioni se emerge dall'istruttoria che non vi è sede effettiva, struttura operativa o attività reale.
- Le doglianze di mera rivalutazione del fatto o della prova sono in genere inammissibili in Cassazione: la Corte agisce su vizi di diritto, motivazione e regole processuali (omissioni/violazioni), non sul merito probatorio.
- In caso di pluralità di giudizi connessi, la riunione dei ricorsi è opportuna quando l'esito di un giudizio di revocazione possa influenzare il ricorso per cassazione; la Corte può decidere la revocazione con priorità.
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