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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14888/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla determinazione del confine tra fondi contigui e richiesta di rimozione di opere (recinzione, strada) e risarcimento danni. Il giudizio di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda degli attori per esistenza di un presunto accordo di confine; la Corte d'Appello, riformando, ha accertato il confine a favore degli appellanti e condannato il ricorrente ad eliminare le opere e a rifondere le spese. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la decisione denunciando, tra l'altro, l'errata ammissibilità dell'appello, la mancata valutazione di un accordo di individuazione del confine del 1980, vizi nella valutazione delle prove testimoniali e il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di BIROLINI, ritenendo non autonomo/completo il primo motivo e, in generale, inammissibili i restanti motivi per sindacato non consentito delle valutazioni di merito. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'Appello, ritenendo legittima la valutazione delle prove e l'esclusione dell'accordo del 1980 come provato. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori, e deve verificare il possibile versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/02.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Fondamento della impugnazione in Cassazione; i motivi devono essere autonomi e dimostrare violazione di legge o nullità. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso inammissibili per carenza di autonomia e per sindacato improprio della valutazione delle prove.

  • art. 342 c.p.c.

    Requisiti formali dell'atto di appello. La Corte territoriale aveva osservato una carenza formale ma ritenuto sufficienti le censure; la Cassazione ha confermato che non serve una forma rigidamente prescritta se le censure sono comunque specifiche.

  • art. 116 c.p.c.

    Regole sull'onere della prova e valutazione delle risultanze probatorie. La Cassazione ha ribadito l'insindacabilità, in sede di legittimità, della valutazione di credibilità e della scelta probatoria compiuta dal giudice del merito.

  • art. 950 c.c.

    Valore probatorio delle risultanze catastali come criterio residuo. La Corte d'Appello ha utilizzato la consulenza tecnica e le mappe solo dopo aver escluso la prova testimoniale; la Cassazione ha ritenuto corretta tale applicazione.

  • art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c.

    Principi generali sul contraddittorio e sulle prove. Usati dalla Corte per valutare l'ammissibilità delle eccezioni e la correttezza del procedimento istruttorio.

  • art. 13 DPR 115/2002 (comma 1-quater)

    Previsione relativa al possibile versamento di un ulteriore contributo unificato; la sentenza dà atto dei presupposti processuali per tale versamento a carico del ricorrente.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Regime di trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; il ricorso è stato trattato secondo tale disciplina perché nessuna parte ha chiesto discussione.

Massime di principio

  • In materia di determinazione del confine, gli accordi tra proprietari possono essere a forma libera ma devono essere provati con elementi chiari; la semplice allegazione non basta.
  • La Corte d'Appello ha ampia discrezionalità nella valutazione della prova testimoniale e tecnica; la Cassazione non rivede i fatti salvo vizi di motivazione costituzionalmente rilevanti o violazioni di legge manifeste.
  • Le risultanze catastali hanno valore residuo: possono essere utilizzate per determinare il confine solo dopo che altre prove (testimonianze, atti, usi) sono state ritenute inattendibili o insufficienti.
  • Per far valere l'usucapione è necessario provare il possesso con i requisiti di durata e qualificazione del possesso; carenze cronologiche o probatorie portano al rigetto.
  • L'ammissibilità dell'appello richiede censure sufficientemente chiare e specifiche, ma la forma non è eccessivamente formalistica se dalle motivazioni emergono le ragioni del gravame.
  • La mancata comparizione a un interrogatorio formale o la sua mancata ammissione non determinano automaticamente un vizio se il giudice del merito ha motivatamente valutato il materiale probatorio complessivo.
  • In Cassazione i motivi che chiedono la mera riconsiderazione delle prove sono generalmente inammissibili; bisogna contestare vizi di diritto o di motivazione che rientrino nei limiti del controllo di legittimità.

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