Cassazione Civile, Sentenza n. 14858/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Firenze che aveva rideterminato l'equa riparazione (legge c.d. "Pinto") riconosciuta all'erede per la irragionevole durata del processo. Il ricorrente contestava: (i) il calcolo della durata da cui liquidare l'indennizzo (la corte d'appello avrebbe indebitamente detratto periodi dal computo nonostante la causa fosse stata instaurata prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 CEDU); (ii) la decisione di attribuire l'indennizzo pro quota ereditaria invece che integralmente all'erede che agisce iure hereditatis; (iii) la liquidazione simbolica delle spese di lite e dei compensi del difensore in violazione dei parametri del D.M. n.55/2014 e dell'art. 2233 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: (a) in relazione ai giudizi instaurati anteriormente al 1 agosto 1973 il dies a quo per la liquidazione dell'equo indennizzo decorre dal 1/8/1973, ma occorre valutare la situazione processuale a quella data: se il termine di ragionevole durata era già stato superato non è ammessa ulteriore decurtazione; (b) l'indennizzo riconosciuto iure hereditatis deve essere attribuito integralmente all'erede che agisce e non pro quota. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Legge n. 89/2001 (art. 3)
Norma procedurale sulla domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo; utilizzata come base normativa per la domanda Pinto e per il computo del periodo rilevante.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)
Principio di processo nella ragionevole durata: per i procedimenti iniziati prima del 1/8/1973 il dies a quo per l'indennizzo decorre dal 1/8/1973, tenendo però conto della situazione processuale esistente a quella data.
Legge n. 848/1955
Richiamata tra le norme storiche applicabili al procedimento pensionistico; rilevanza secondaria nella decisione principale.
Codice civile (artt. 727, 752, 757)
Riferimenti relativi alle regole ereditarie e alla comunione ereditaria: la Corte ha chiarito che i crediti del de cuius (quale l'indennizzo Pinto) entrano nella massa ereditaria e l'erede che agisce può ottenere l'intero credito, non una quota automatica da ripartire.
Codice di procedura civile (artt. 91, 92)
Norme richiamate con riferimento alla liquidazione delle spese e compensi; la censura su questo punto è stata assorbita ma resta ordine di riesame per le spese di lite.
Codice civile (art. 2233, comma 2)
Richiamato in relazione al decoro professionale e alla parametrica della liquidazione dei compensi; la Corte ha rimandato la valutazione sul punto al giudice di rinvio.
D.M. n. 55/2014 (Tabella n.12)
D.M. n.55/2014, Tabella n.12
Parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha rilevato la censura ma l'ha dichiarata assorbita in ragione dell'accoglimento degli altri motivi e ha disposto il rinvio per il riesame.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 95/2016; Cass. 15778/2010; Cass. 14286/2006; Cass. 995/2012; Cass. 10517/2013; Cass. 15894/2014; Cass. 27417/2017
La giurisprudenza consolidata stabilisce che per i procedimenti iniziati prima del 1/8/1973 il dies a quo è il 1/8/1973 con la necessità di valutare la situazione del processo a quella data; inoltre stabilisce il principio secondo il quale l'indennizzo iure hereditatis spetta integralmente all'erede attore.
Massime di principio
- Per i procedimenti instaurati prima del 1 agosto 1973, ai fini dell'indennizzo per irragionevole durata (legge Pinto) il dies a quo è il 1/8/1973; tuttavia il giudice deve valutare la situazione processuale esistente a quella data: se il termine ragionevole era già stato superato, non è consentita ulteriore decurtazione del periodo utile.
- L'indennizzo liquidato iure hereditatis spetta integralmente all'erede che agisce per recuperare il credito del de cuius; la divisione fra coeredi è un atto successivo interno alla comunione ereditaria e non giustifica una liquidazione pro quota da parte del giudice.
- Nelle controversie su equa riparazione, il calcolo della durata da indennizzare deve rispettare il principio del conteggio temporale corretto (inclusione/esclusione dei segmenti temporali) e l'applicazione del termine 'ragionevole' (ad es. detrazione del termine triennale per il primo grado quando pertinente), evitando decurtazioni non giustificate dallo stato processuale alla data di riferimento.
- Le censure relative alla liquidazione delle spese professionali e dei compensi possono richiedere un riesame quando sono incompatibili con i parametri normativi (es. D.M. n.55/2014), ma il giudice di rinvio deve decidere alla luce delle questioni sostanziali risolte dalla Corte di legittimità.
- Quando si agisce iure hereditatis, è opportuno in via istruttoria dimostrare lo stato del procedimento alla data rilevante (es. 1/8/1973) per evitare contestazioni sul dies a quo e sulla durata computata.
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