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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14887/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano in primo luogo l'accertamento dell'usucapione di un'area (varie particelle aggregate alla partita 5885) sostenendo di averla posseduta dal 1985 e di aver contribuito alle spese di manutenzione del parco; in via subordinata chiedevano la restituzione delle somme versate per la manutenzione. La controparte (Lissoni) aveva chiesto accertamento negativo di diritti di parcheggio e l'accertamento/riconoscimento di una servitù di passo pedonale e carraio con divieto di sosta su specifici mappali. In sede di merito il Tribunale ha rigettato le domande di usucapione, ha riconosciuto l'esistenza di una servitù di passo pedonale e carraio con divieto di sosta su determinati mappali e ha inibito ai ricorrenti il parcheggio su aree non gravate da servitù; la Corte d'Appello ha confermato in gran parte la decisione, limitando l'inibitoria ove non richiesta dalla società, e i ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione impugnando vari profili quali genericità delle domande di usucapione, valore della convenzione del 1995 come riconoscimento, omissione di pronuncia su questioni relative alle spese di manutenzione e presunte pronunce ultra petita sulla titolarità di alcuni mappali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente confermato il rigetto delle domande di usucapione poiché le domande erano genericamente formulate e carenti nella individuazione della causa petendi e degli elementi fattuali costitutivi del possesso utile all'usucapione; ha considerato infondati i motivi che contestavano la rilevanza della convenzione del 1995 e ha ritenuto che le questioni relative al pagamento delle spese di manutenzione fossero state esaminate nella corretta prospettiva (domanda principale versus subordinata ex art. 2041 c.c.). I motivi che impugnavano pronunce meramente argomentative o incidentali sulla titolarità di una particella sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di Cassazione, oltre all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5); art. 163 c.p.c.; art. 112 c.p.c.

    L'art. 360 è richiamato come criterio di ammissibilità e di motivazione dei motivi di cassazione; le doglianze sono state valutate secondo i limiti di cui ai nn. 3,4,5. L'art. 163 è invocato rispetto alle deduzioni probatorie e alla valutazione della motivazione. L'art. 112 è richiamato nel contesto del divieto di decidere ultra petita.

  • Codice civile

    artt. 1140-1144, 1153, 1158, 1165, 1167, 2041, 949, 2699, 2700, 2727, 2729 c.c.

    Norme sul possesso e sugli usi dell'usucapione (elementi del possesso utile all'acquisto), sulle azioni reali e obbligatorie (actio negatoria, oneri di prova), e sulle presunzioni e mezzi di prova. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato e provato gli elementi del possesso utili all'usucapione; ha inoltre considerato i limiti probatori degli atti (art. 2700) e l'impossibilità di attribuire valore decisivo ad elementi meramente presuntivi in assenza di prova idonea.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    La disciplina emergenziale ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale su richiesta delle parti; la Corte ha proceduto in tale forma amministrativa secondo le regole transitorie.

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176

    modifica al D.L. n.137/2020

    Richiamata per motivare la procedura di trattazione del ricorso in camera di consiglio, come aggiornamento normativo della disciplina processuale emergenziale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rinviando all'amministrazione giudiziaria la verifica della sussistenza di eventuali esenzioni.

Massime di principio

  • Le domande di usucapione devono essere formulate con precisione: occorre indicare gli elementi fattuali che comprovano corpus, animus, continuità, pubblicità e pacificità del possesso, riferiti alle singole particelle rilevanti; la genericità sulla causa petendi comporta l'inammissibilità o il rigetto.
  • La semplice assunzione di oneri di manutenzione non è automaticamente idonea a costituire possesso utile ad usucapione: va valutata insieme all'effettivo godimento e ad altri elementi che dimostrino l'animus possidendi.
  • Un accordo o una convenzione che descriva la situazione giuridica all'epoca può avere valore probatorio, ma non sostituisce la dimostrazione degli elementi costitutivi del possesso o di un riconoscimento in senso acquisitivo, se non adeguatamente provato.
  • Il giudice non può decidere ultra petita: le pronunce che accertino diritti non domandati possono essere ridimensionate se non richieste dalle parti; gli atti e le statuizioni meramente incidentali o argomentative non producono sempre effetti opponibili se non oggetto di domanda e interesse concreto delle parti ad impugnare.
  • In cassazione i motivi privi di rilievo pratico o che impugnano passaggi meramente argomentativi senza efficacia giuridica sulle domande risultano inammissibili per difetto di interesse.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese del grado e, in presenza della norma, può essere soggetta al versamento di un ulteriore contributo unificato; è quindi importante valutare anche il rischio economico del ricorso in Cassazione.

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